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Disciplina internazionale in contrasto alle forme di schiavitù e alla tratta

CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

1. La Società delle Nazioni: la prima convenzione sulla schiavitù e lo sfruttamento lavorativo

1.1. Disciplina internazionale in contrasto alle forme di schiavitù e alla tratta

di esseri umani

Fra i primi atti promossi vi è la disciplina relativa al contrasto della schiavitù e del lavoro forzato, è stata dichiarata il 10 settembre 1919 all’interno del Trattato di Pace di Saint-Germain84, in cui emerge la volontà di contrastare le forme di schiavitù. Nello specifico, la disciplina intendeva regolare il traffico marittimo nelle regioni africane e all’articolo 373 chiedeva alle parti contraenti di conformarsi agli atti del divieto di schiavitù in tutte le sue forme e della tratta per mare85.

Successivamente, il 25 settembre 1926, l’assemblea della Società delle Nazioni approvò la Convenzione in materia di schiavitù - entrata in vigore il 9 marzo 1927. Il testo fu elaborato dopo un’attenta ricerca svolta da una Commissione, alla quale era stato affidato il compito di studiare il fenomeno della schiavitù in Africa e in altri contesti, ove erano state riscontrate pratiche similari. «Nel proprio rapporto conclusivo, la Commissione elencò una serie di istituti e pratiche riconducibili, a suo parere, al genus della schiavitù quali, ad esempio, la servitù della gleba ed altre pratiche restrittive della libertà personale o tendenti ad acquisire controllo su di essa in condizioni di diritto analoghe alla schiavitù; l’acquisto di bambine effettuato simulando una dazione in dote; l’adozione di minori al fine di ridurli in schiavitù o di disporre in maniera estrema della loro persona; tutte le pratiche con le quali un essere umano viene dato in pegno a garanzia di un debito o ridotto in servitù a causa del debito stesso oltre che il lavoro forzato».86Il testo elaborato ha l’altissimo scopo di eliminare tali situazioni nonché il fenomeno della tratta, nonostante ciò, negli anni ‘30 del XIX secolo ancora molte persone erano sottoposte a forme di schiavitù o di sfruttamento lavorativo.

84 Trattato di pace, firmato al termine della Prima guerra mondiale con l’Impero austro-ungarico, che risultò sconfitto e dovette sottostare all’ordine di articolare il proprio territorio in due distinti Stati.

85 S. FANFARILLO, La tratta di esseri umani nel diritto internazionale, op. cit. p. 27. 86 Ibidem, pp. 27-28.

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La convenzione si apre, ex art. 1, con la definizione dell’oggetto trattato, ne viene dato uno specifico chiarimento su cosa intendere per schiavitù, la quale è definita come lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercita un comportamento equivalente a quello che caratterizza il diritto di proprietà. Mentre la tratta è definita come la pratica che consiste nella cattura, l’acquisto o la cessione di una persona allo scopo di ridurla in schiavitù, oppure a qualunque altro atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo.

Nella Convenzione si richiede l’impegno da parte degli Stati firmatari ad elaborare norme in armonia con lo scopo enunciato e ad impegnarsi nel porre in essere, con pene severe, le dovute sanzioni verso le eventuali infrazioni, ex art. 6, per intraprendere percorso che, con una collaborazione globale, progressivamente porterà alla eliminazione di tali delitti. Tale precisazione risulta essere un carattere innovativo, in quanto, sebbene vi fossero state in passato Convenzioni concernenti forme di schiavitù87, quella del 1926 è stata la prima ad esprimere la volontà di ottenere in modo rapido la sua eliminazione, mentre i testi che l’hanno preceduta si limitavano a prescrivere agli Stati parte di individuare sanzioni molto severe per le infrazioni.

Lo sfruttamento lavorativo nelle forme più pervasive è iscritto nelle pratiche della riduzione in schiavitù, intendendolo come lavoro forzato. È necessario precisare che per quanto riguarda la fattispecie si immagina che vi sia un’imposizione esplicita alla quale non ci si può rifiutare, ad esempio un condannato ai lavori forzati non che non può in nessun modo rifiutarsi di portare a termine il lavoro richiesto. Oltre agli obblighi espliciti, all’interno del lavoro forzato, sono inclusi anche condizionamenti o relazioni in cui, pur non essendoci un rapporto di vera e propria servitù, sono presenti limitazioni fisiche e psicologiche che rendono impossibile il rifiuto delle mansioni richieste. Come si vedrà più avanti al capitolo quinto, si possono creare delle dipendenze fra vittima e sfruttatore così forti da rendere i soccombenti impossibilitati a rifiutare il lavoro.

87 Ad esempio, Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche, Parigi, 04.05.1910, disponibile al seguente link:

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Nella Convenzione riferendosi al lavoro forzato si afferma che può essere considerato come una delle cause che portano l’individuo a vivere uno stato di schiavitù. Il lavoro forzato od obbligatorio è menzionato all’articolo 5, in cui si afferma che «le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerna i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù. [...] il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici; […] nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà usato che a titolo eccezionale, verso rimunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto; […]». In questa prima disciplina, il lavoro forzato è visto come una pratica che sottopone la persona a una forma di schiavitù, in quando essa è obbligata a rispettare il volere di un altro soggetto.

Questo articolo sarà richiamato nella Convenzione promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1930 concernente il lavoro forzato e obbligatorio, pratica che tutti gli Stati dovranno abolire nella sua forma generale.

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