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La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e de

CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

2. Le Nazioni Unite e gli interventi promossi contro le forme di schiavitù

2.3. La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e de

In seno alle Nazioni Unite nel 1979 venne istituito un apposito gruppo di esperti volto ad elaborare una convenzione riguardante la protezione dei diritti non solo dei lavoratori migranti, ma anche dei membri delle loro famiglie. Il testo della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie99 venne elaborato nel 1990 e, poi, entrò in vigore il 1° luglio 2003. Data in cui furono raggiunte 20 ratifiche, diventate attualmente, settembre 2020, 55. Purtroppo, fra gli Stati che hanno ratificato la convenzione non vediamo i Paesi occidentali, verso i quali si spostano maggiormente i migranti. L’Italia non è presente nell’elenco100 e gli ultimi Stati che hanno ratificato la convenzione sono stati il Benin, il Gambia, la Guinea-Bissau e le Fiji.

Come è stato chiarito, il «tratto caratterizzante della Convenzione è certamente rappresentato dal tentativo di combinare la disciplina dell’immigrazione

98 P. DEGANI e P. DE STEFANI, Note su schiavitù e diritti umani, op. cit. pp. 86-87.

99 Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, Nazioni Unite, 19.11.1990, testo originale in lingua inglese disponibile al seguente link: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.

100 Elenco degli Stati firmatari e di coloro che hanno ratificato disponibile al seguente link: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4.

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clandestina con la generale previsione di diritti a favore non solo degli immigrati regolari, ma anche di coloro che siano entrati clandestinamente nel territorio di uno Stato; alla base dell’intero documento vi è la profonda convinzione che il generale riconoscimento, nei confronti di tutti i lavoratori immigrati, di una serie di diritti umani fondamentali scoraggerebbe il ricorso all’impiego di lavoratori immigrati in situazione irregolare. Oltre a ciò si mira ad incentivare il rispetto delle discipline nazionali attraverso l’attribuzione di una serie di diritti addizionali ai lavoratori immigrati in situazione regolare ed ai membri delle loro famiglie»101.

Nel Preambolo troviamo una considerazione102 importantissima, che mette in luce come il mancato rispetto dei diritti umani risulta essere una questione maggiormente presente nel caso delle migrazioni irregolari. Quando i lavoratori sono privi di documenti legali e si trovano in una posizione irregolare sono, per la totalità dei casi, impiegati con condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto a coloro che risiedono legalmente nel territorio, questo perché alcuni datori di lavoro trovano, nella loro condizione, fonte di guadagno e cercano di intercettarla per ottenere vantaggi economici dalla loro irregolarità. È necessario, quindi, promuovere tutele maggiori per la popolazione migrante, in particolare per coloro che non possiedono un titolo di soggiorno regolare vivono uno stato di bisogno tale che li rende fortemente ricattabili.

101 Ibidem, p. 14.

102 Preambolo della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, Nazioni Unite, 18.12.199: «Tenendo presente che i problemi umani che implica l’emigrazione sono ancora più gravi nel caso di emigrazione irregolare e convinti perciò che si dovrebbe incoraggiare un’azione appropriata al fine di impedire ed eliminare i movimenti e il traffico clandestini di lavoratori migranti, assicurando nel contempo la protezione dei loro diritti umani fondamentali. Considerando che i lavoratori privi di documentazione o in una situazione irregolare sono frequentemente assunti in condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto agli altri lavoratori e che alcuni datori di lavoro trovano in questo un incentivo a cercare tale manodopera per cogliere i vantaggi di una concorrenza sleale. Considerando anche che il ricorso all’assunzione di lavoratori migranti in situazione irregolare sarà scoraggiata se i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori migranti saranno più ampiamente riconosciuti e, inoltre, che il riconoscimento di alcuni diritti ulteriori ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerà tutti i migranti e i datori di lavoro a rispettare e osservare le norme e procedure stabilite dagli Stati interessati», disponibile al seguente link:

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale- sulla-protezione-dei-diritti-di-tutti-i-lavoratori-migranti-e-dei-membri-delle-loro-famiglie- 1990/34.

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Il testo si apre con l’oggetto della convenzione e si afferma che essa «si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di tutta altra opinione, di origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di altra situazione. La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che comprende i preparativi della migrazione, la partenza, il transito e tutta la durata del soggiorno, l’attività remunerata nello Stato di impiego, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale», ex art.1. Questo significa che non si segue il principio di reciprocità103: i diritti vengono riconosciuti agli stranieri indipendentemente dalla nazionalità posseduta, ma vengono riconosciuti a tutti i lavoratori in quanto esseri umani.

Al secondo articolo sono riportate alcune definizioni fra cui: lavoratore migrante, termine con il quale ci si riferisce ad una persona che sarà occupata, è occupata o è stata occupata in un’attività remunerata in uno Stato del quale non è cittadino è una definizione molto ampia che trova delle restrizioni per alcuni casi. Le eccezionali, ex art. 3, riportate riguardano persone inviate da organizzazioni internazionali, coloro che sono state inviate da uno Stato, studenti e stagisti, gente di mare e lavoratori di istallazioni di mare.

Fra i lavoratori migranti troviamo differenti figure come il lavoratore frontaliero (lavoratore migrante che mantiene la sua residenza abituale in uno Stato vicino nel quale fa normalmente ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana), il lavoratore stagionale (lavoratore migrante il cui lavoro dipende dalle condizioni stagionali ed è svolto solo per una parte dell’anno), lavoratore autonomo (lavoratore migrante che trova occupazione in un’attività remunerata in condizioni che non prevedono un contratto di assunzione e che si guadagna da vivere tramite tale attività, lavorando generalmente da solo o insieme con i membri della sua

103 Condizione di reciprocità significa che la norma è riconosciuta nei confronti di un individuo a condizione che il medesimo trattamento sia accordato ai propri cittadini in quel preciso Stato estero. A livello internazionale molto spesso i diritti garantiti ai cittadini stranieri sono sottoposti al vincolo di reciprocità.

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famiglia, ovvero qualsiasi altro lavoratore migrante riconosciuto come lavoratore autonomo dalla legislazione in materia nello Stato di arrivo o da accordi multilaterali).

Per quanto riguarda il nucleo familiare si utilizza il termine membro della famiglia per riferirsi a persone sposate con lavoratori migranti o che hanno con essi una relazione che, secondo la legge in materia, produce effetti equivalenti al matrimonio; ci si riferisce inoltre ai loro figli a carico e ad altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia dalla legislazione in materia o da accordi bilaterali o multilaterali in materia tra gli Stati in questione, ex art. 4.

Ai sensi del quinto articolo della convenzione viene individuata una distinzione fra lavoratore migrante in condizione regolare e lavoratore migrante in situazione irregolare, affermando che ai fini della Convenzione per entrambe le casistiche sono sanciti i diritti dei lavoratori nonché dei propri familiari.

Nella III parte della Convenzione sono sanciti i diritti dell’uomo di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, di cui godono tutti indipendentemente dalla propria posizione regolare o meno. In particolare gli articoli da 8 a 19 riconoscono ai lavoratori la libertà di movimento, il diritto alla vita ed a non essere sottoposti a torture oppure a trattamenti degradanti, il diritto a non essere ridotti in schiavitù nonché soggetti al lavoro forzato, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di opinione, il diritto alla riservatezza, all’inviolabilità del domicilio ed alla segretezza della persone, ad essere protetti contro ogni violenza e minaccia ed a non essere arbitrariamente tratti in arresto o in detenzione, il diritto ad essere trattati con umanità e rispetto in caso di privazione della libertà personale, il diritto alla presunzione di innocenza fino alla dimostrazione della colpevolezza, al processo ed alla difesa, ed il diritto a non essere incriminati se non in forza di una legge in vigore al momento della commissione del fatto104.

Nello specifico, fra questi gli articoli 9 e 10 riconoscono il «diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie è protetto dalla legge» e il

104 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa, Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 14-15.

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diritto a non essere «sottoposto a tortura o a un trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti». Diritti sistematicamente violati nei contesti di sfruttamento. Degno di nota è il divieto allo sfruttamento lavorativo prescritto all’articolo 11, dove si afferma che a nessun lavoratore migrante o membro della propria famiglia deve essere chiesto di eseguire un lavoro forzato o coatto, ad eccezione di alcuni casi specificati, come ad esempio una condanna penale che prevede sia la pena detentiva sia lo svolgimento di un lavoro forzato oppure, in caso di emergenza o di calamità, si chiede l’impiego obbligatorio di un soggetto.

Infine, fra i diritti riconosciuti a tutti i lavoratori vi è la parità retributiva e di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali, ex art. 25, nonché la libertà sindacale che permette sia la partecipazione attiva dei sindacati, sia il diventarne parte, ex art. 26.

Nel testo sono individuati, all’articolo 43, gli ambiti in cui il lavoratore straniero beneficia della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato in cui svolge l’attività lavorativa, fra questi l’accesso ai servizi educativi, ai servizi di orientamento professionale e di collocamento, l’accesso all’alloggio, compreso l’accesso ai programmi sociali alloggiativi e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti, l’accesso ai servizi sanitari e sociali nonché il diritto alla partecipazione della vita culturale.

Nonostante, siano garantiti dei diritti anche a coloro che non hanno un permesso regolare di soggiorno, la Convenzione individua in capo agli Stati alcuni obblighi per contrastare l’immigrazione irregolare. Ai sensi dell’articolo 68, i Membri si impegnano a cooperare al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l’impiego illegale o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare. In particolare, i limiti della loro competenza sono la creazione di misure appropriare contro la diffusione di informazioni ingannevoli riguardanti l’emigrazione e l’immigrazione, ma anche misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali, prevedendo sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità.

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