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CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

2. Le Nazioni Unite e gli interventi promossi contro le forme di schiavitù

2.4. Il contributo promosso dalla Convenzione di Palermo

Un altro importante contributo volto al contrasto del lavoro forzato e della schiavitù è stata la Conferenza di Palermo105, tenutasi dal 12 al 15 dicembre 2000, occasione nella quale è stata sottoscritta la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché i tre protocolli addizionali riguardanti la tratta di persone106, il traffico illecito di migranti107 e la fabbricazione di armi, che hanno contribuito a fornire «una moderna definizione della tratta di esseri umani, distinguendo tale crimine dal mero traffico di migranti»108.

Questa Convenzione rispetto alla precedente ha riscontrato molto più successo ed ha raggiunto 190 ratifiche da parte degli Stati, ad ottobre 2020109.

Il fine della Convenzione è quello di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale con modalità più efficienti, ex art. 1. Oltre a quanto dichiarato all’incipit, il testo della Convenzione ha due scopi generali, da un lato ha l’intento di contrastare i serious cirme, cioè le fattispecie di reato molto gravi, speso già sanzionati dalle legislazioni nazionali, ex art. 3.

105 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 15.11.2000, testo originale in lingua inglese disponibile al seguente link:

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-

crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIM E_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf, testo tradotto in italiano:

https://file.asgi.it/convenzione.onu.criminalita.it.pdf.

106 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità̀ organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 15.11.2000, testo originale in lingua inglese disponibile al seguente link:

https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000_Protocol_to_Prevent_2C_Suppress_a nd_Punish_Trafficking_in_Persons.pdf, testo tradotto in italiano:

https://file.asgi.it/protocollo.addizionale.tratta.it.pdf.

107 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, 15.11.2000, testo originale in lingua inglese disponibile al seguente link:

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling- migrants/SoM_Protocol_English.pdf, testo tradotto in italiano:

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2000/12/6077.pdf.

108 F. NICODEMI, in collaborazione con D. BELLUCCIO, A. BRAMBILLA, E. CASETTA, A. LICI, A. ZUCCA, La tutela delle vittime della tratta e del grave sfruttamento: il punto della situazione oggi

in Italia, ASGI, 2015, disponibile al seguente link:

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/Lookout_doc.conclusivo_editing_DEF.pdf, p. 15.

109 Stato delle ratifiche disponibile al seguente link:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII- 12&chapter=18&clang=_en.

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Dall’altro lato prende in considerazione la definizione delle condotte che devono essere criminalizzate, ex art. 2, fra cui la partecipazione a un gruppo criminale organizzato, riciclaggio, corruzione, ostacolo alla giustizia sia nelle forme transnazionali, sia in quello mono soggettive e nazionali110.

Per raggiungere tale scopo si prevedono alcune misure che pongono al centro la cooperazione tra più Stati, i quali, lavorando insieme, possono riuscire nel migliore dei modi a contrastare le attività condannate, come la prassi di riduzione in schiavitù, sfruttamento e tratta di esseri umani in particolare della popolazione migrante. Il protocollo che prevede il contrasto a tale illecito definisce il traffico di migranti come l’azione di procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente. Mentre nel Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, la tratta di persone è un concetto esplicitato in termini più ampi in cui oltre alla definizione si mette in luce anche le conseguenze di tale pratica, cioè, l’essere sottoposti a uno stato di sfruttamento.

Nello specifico «tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi». In questa definizione le conseguenze ricondotte al fenomeno della tratta sono molteplici, fra queste è citato anche il lavoro forzato o le prestazioni forzate, a cui si aggiungono lo sfruttamento della prostituzione e il prelievo di organi. Oltre ciò nel Protocollo addizionale viene proposto il concetto

110 A. BROGIONI, Sull’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: profili penali del c.d. “caporalato”, Tesi di Laurea Magistrale in giurisprudenza, Università di Pisa, 2017, p. 12.

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della posizione di vulnerabilità, che ritroveremo anche in seguenti normative. Con essa si vuole enfatizzare la condizione di inferiorità non solo psicologia, ma anche sociale, culturale e materiale del soggetto che subisce lo sfruttamento111. La posizione di vulnerabilità o la condizione di bisogno costituisce il vizio del consenso che ottiene colui che recluta mettendo in atto una condotta ingannevole, fraudolenta che persuade la vittima. La posizione di vulnerabilità diviene una condizione dalla quale il soggetto non ha una possibilità reale di sottrarsi all’abuso, come si fa riferimento nei lavori preparatori112.

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