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CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

1. La Società delle Nazioni: la prima convenzione sulla schiavitù e lo sfruttamento lavorativo

1.2. Modifiche posteriori: la Convenzione supplementare

La questione dell’abolizione della schiavitù ha poi avuto una modifica grazie al contributo delle Nazioni Unite, che ha promosso la Convenzione supplementare concernente la schiavitù, il commercio degli schiavi, nonché le istituzioni e le pratiche assimilabili alla schiavitù88 del 1956 - il 7 settembre 1956 venne approvato

88 Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, Nazioni Unite, 07.09.1956, testo completo tradotto disponibile al seguente link:

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il testo a Ginevra e il 30 aprile 1957 entrò in vigore. Il protocollo addizionale si va ad affiancare alla Convenzione in materia di schiavitù del 1926, analizzata sopra, la motivazione dell’ampliamento è che la prima Convenzione «non era stata sufficiente con le proprie definizioni ampie ma vaghe, ad abolire la schiavitù in tutte le sue forme. Per questo motivo l’art. 1 della Convenzione Supplementare è stato concepito col fine di specificare una serie di istituti e pratiche analoghe alla schiavitù che come tali devono essere combattute ed eliminate dagli Stati contraenti»89.

Questa norma emanata trent’anni dopo il primo testo è un nuovo strumento normativo che mostra un’evoluzione del contrasto penale dell’illecito. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione supplementare, si ritiene di rilevanza penale il trasporto o anche solo il tentativo di trasporto di schiavi fra più Paesi, con qualunque mezzo. Le pene che subiranno i rei nel secondo protocollo sono definite molto rigorose: si prevede un sistema di coordinamento delle iniziative adottate e delle informazioni acquisite dai vari Stati. Infine, sono criminalizzate tutte quelle pratiche analoghe alla schiavitù con sanzioni severe contro coloro che verranno ritenuti colpevoli, anche nel caso in cui lo Stato in cui sono state commesse ancora non ha adottato nessun provvedimento di abolizione, ma si è impegnato nella firma della Convenzione, ex artt. 5 e 6.

Il preambolo di questo testo si apre affermando che il diritto alla libertà è un diritto che tutti gli esseri umani acquisiscono alla nascita, tale diritto non risulta essere sempre rispettato, come è precisato nel testo: «la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo». Tale consapevolezza ha portato a ritenere necessario approvare tale accordo addizionale alla convenzione del 1926, che ha permesso di attribuire rilevanza alla nozione di schiavitù, in un’accezione che va ad ampliare il concetto rispetto alla precedente convenzione. Le quattro forme di schiavitù individuate dalla convenzione addizionale sono riportate all’articolo 1; «[…] a) la

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare- sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili- alla-schiavitu-1956/76.

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servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d’un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all’estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita; b) il servaggio (servitù della gleba), ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall’uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi, senza poter mutare il proprio stato; c) ogni istituzione o pratica secondo la quale: i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone; ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti; iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un’altra persona; d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un bambino o un adolescente minore di diciotto anni sia consegnato, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, a un terzo, con o senza pagamento, perché ne sfrutti la persona o il lavoro»90.

Gli Stati che trasportano persone in condizione di schiavitù o collaborano con organizzazioni che pongono in essere questa saranno imputabili per l’infrazione penale commessa, ex art. 3; si chiede ad essi di porre in essere ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili battenti la propria bandiera svolgano operazioni illegali di tratta di uomini. Un altro compito richiesto ai firmatari è quello di vigilarsi a vicenda, questo meccanismo è importante per far sì che le disposizioni siano completamente attuate, senza che sia necessario istituire un organo di controllo, ex art 8. Nella convenzione è preso in considerazione anche il caso in cui insorga una controversia, in tal caso si richiedere di ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia, ex art. 10. Infine, all’articolo 9 si prevede che non sia

90 Articolo 1, Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, Nazioni Unite, 07.09.1956, disponibile al seguente link:

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare- sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-pratiche-assimilabili- alla-schiavitu-1956/76.

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possibile ammettere nessuna riserva all’accordo: tutti gli Stati sono chiamati a rispettare il trattato integralmente.

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