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CAPITOLO I. DATI SUL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO

3. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e le convenzioni promosse

3.2. Convenzione OIL sui lavoratori migrati

La Convenzione 97/1949127 è stata adottata il 1° luglio 1949, in cui si rivede la Convenzione n. 66/1939 riguardante i lavoratori emigrati, dieci anni dopo la sua approvazione. Il cuore del testo della precedente è costituito dalle disposizioni concernenti l’informazione ed il reclutamento dei lavoratori emigrati, mentre nel testo del 1949 hanno maggiore centralità le norme sulle condizioni di lavoro degli immigrati, in particolar troviamo una più ampia formulazione del principio di parità di trattamento e di parità delle prestazioni di sicurezza sociale, nell’ambito fiscale e contributivo e l’accesso alla giustizia in materia di lavoro128.

Diversamente dalla precedente, la Convenzione ha ottenuto minori consensi da parte degli Stati, solo 50 ratifiche su 186 Stati Membri dell’Organizzazione129, mostrando in modo evidente che la regolamentazione del fenomeno migratorio nel contesto lavorativo, a livello internazionale, non è di facile condivisione. Nonostante le ratifiche ottenute siano meno della metà dei Membri, l’articolazione del testo in tre allegati ha permesso agli Stati di scegliere liberamente se aderire a tutti o solo ad alcuni, senza pregiudicare la ratifica della Convenzione nel suo complesso. Nel testo con il termine lavoratore emigrante si intende «una persona che emigra da un paese verso un altro Paese allo scopo di occupare un impiego che non dovrà esercitare per proprio conto e comprendente qualsiasi persona ammessa

127 Convenzione n. 97/1949 sui lavoratori migranti, testo in italiano disponibile al seguente link: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

rome/documents/normativeinstrument/wcms_153230.pdf, testo originale in lingua inglese: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE: C097.

128 W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, op. cit., p. 19.

129 In data settembre 2020 sono 50 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione n. 29/1930, mentre alla stessa data sono 178 gli Stati ad aver incluso nel proprio ordinamento la Convenzione n. 29/1930. Sono ancora meno, solo 25 Stati che hanno adottato la Convenzione n. 143/1975, che approfondiremo fra poco, disponibili ai seguenti link:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_I D:312242, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTR UMENT_ID:312174:NO, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTR UMENT_ID:312288:NO.

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regolarmente in qualità di lavoratore emigrante»130. Si afferma la volontà di creare un sistema di informazione possa essere rivolto sia all’Organizzazione Internazionale, sia ai lavoratori stranieri. In tal modo quest’ultimi potranno accedere ad informazioni esatte riguardo le politiche e la legislazione nazionale. Vi sono anche delle disposizioni relative al movimento dei lavoratori emigranti e alle loro condizioni di lavoro e di vita, ai sensi dell’articolo 4 si afferma che ogni Stato membro dovrà adottare delle misure, nei limiti della sua competenza, al fine di facilitare la partenza, il viaggio e l’arrivo dei lavoratori emigranti.

Fra le Convenzioni riguardanti i diritti dei Lavoratori questa propone tipologie di tutele più profonde rispetto alla Convenzione sul lavoro forzato ed obbligatorio, in cui si sostanziano in divieti riferiti alla violenza, fisica o psicologica che può subire un migrante. Nella Convenzione sui lavoratori migranti le tutele che si impegnano a rispettare gli Stati riguardano il dovere di mantenere attivi servizi medici appropriati per i lavoratori migranti, un’assicurazione dal momento della partenza all’arrivo, nei casi dove è prevista per accedere a un servizio sanitario sarà indispensabile per garantire il diritto alla sanità al lavoratore e alla sua famiglia. Inoltre, l’impegno in capo ai Paesi consiste nel mettere in condizione igieniche adeguare i suddetti nel momento della partenza, del viaggio e del loro arrivo nel paese di destinazione, ex art. 5.

Un altro dovere in capo al soggetto di ratifica è impegnarsi a riconoscere, senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, le tutele a tutti immigrati che si trovano legalmente entro i limiti del proprio confine, ex art. 6. Vi sono delle materie in cui non è possibile attribuire un trattamento meno favorevole rispetto a quello che si applica agli altri dipendenti, non è possibile farlo per quanto riguarda «a) […] questioni sono regolate dalla legislazione o dipendono dalle autorità amministrative: i) la remunerazione, inclusi gli assegni familiari quando questi assegni fanno parte della rimunerazione, la durata del lavoro, le ore straordinarie, le ferie pagate, le limitazioni al lavoro a domicilio, l’età di ammissione all’impiego,

130 Articolo 11, comma 1, Convenzione n. 97/1949 sui lavoratori migranti, disponibile al seguente link:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo- rome/documents/normativeinstrument/wcms_153230.pdf.

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l’apprendistato e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti; ii) l’affiliazione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive; iii) l’alloggio; b) l’assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la maternità, la malattia, la vecchiaia e la morte, la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di assicurazione sociale), con riserva: i) degli accordi appropriati circa la conservazione dei diritti acquisiti e dei diritti in corso di acquisizione; ii) delle disposizioni speciali prescritte dalla legislazione nazionale del paese di immigrazione sulle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili esclusivamente con fondi pubblici, nonché sulle indennità pagate alle persone che non riuniscono le condizioni di contributo richieste per l’attribuzione di una normale pensione; c) le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, percepiti per ogni lavoratore; d) le azioni giudiziarie concernenti le questioni menzionate nella presente convenzione»131.

La Convenzione OIL 97/1949 è accompagnata da tre allegati: il primo concerne il reclutamento, il collocamento e le condizioni di lavoro degli immigrati che non sono reclutati in virtù di accordi relativi ad emigrazioni collettive stipulati sotto il controllo governativo; il secondo concerne il reclutamento, il collocamento e le condizioni di lavoro degli emigranti reclutati in virtù di accordi relativi ad emigrazioni collettive stipulate con controllo governativo; il terzo l’importazione degli effetti personali, degli utensili e dell’equipaggiamento dei lavoratori migranti. Quest’ultimo prevede che gli utensili manuali portatili e l’equipaggiamento dei lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad entrare nel territorio nazionale non devono essere sottoposti alle tasse doganali.

Nell’allegato I e II troviamo un importante riferimento ai meccanismi di reclutamento dei lavoratori stranieri, fra i due vi è una sostanziale differenza, che il secondo impone in capo allo Stato il dovere di assumersi le spese amministrative

131 Articolo 6, comma 1, Convenzione n. 97/1949 sui lavoratori migranti, disponibile al seguente link:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo- rome/documents/normativeinstrument/wcms_153230.pdf.

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dovute per il reclutamento dall’introduzione e per il collocamento non saranno a carico dell’emigrante, ex art. 4, comma 2, inoltre anche nel casi di un trasporto collettivo di lavoratori migranti che necessita del transito da uno Stato terzo l’autorità competente deve vigilare su tale passaggio per evitare che vi siano ritardi e difficoltà amministrative.

Nei testi, all’articolo 2, troviamo la definizione di reclutamento, introduzione e collocamento; «a) il termine reclutamento designa: i) l’assunzione di una persona che si trova in un territorio per conto di un datore di lavoro che si trova in un altro territorio, in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo; ii) il fatto di impegnarsi, nei confronti di una persona che si trova in un territorio, a garantirle un impiego in un altro territorio, in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo, nonché la conclusione di accordi relativi alle operazioni previste ai punti i) e ii), comprese la ricerca e la selezione degli emigranti, nonché la loro partenza; b) il termine introduzione designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’arrivo o l’ammissione, in un territorio, di persone reclutate alle condizioni enunciate al capoverso a) di cui sopra in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo; c) il termine collocamento designa tutte le operazioni effettuate allo scopo di assicurare o di facilitare l’impiego di persone introdotte alle condizioni enunciate al capoverso b) di cui sopra in virtù di accordi relativi a emigrazioni collettive stipulati col controllo governativo».

Le figure individuate come competenti per porre in essere le operazioni di reclutamento, di introduzione e di collegamento sono gli uffici pubblici di collocamento o altri organismi ufficiali del territorio in cui hanno luogo le operazioni, gli organismi ufficiali di un altro territorio con cui lo Stato ha stipulato un accordo e qualsiasi organismo istituito in conformità alle disposizioni di uno strumento internazionale. Inoltre, potranno essere anche effettuate dal datore di lavoro o da una persona al suo servizio che agisca a suo nome o dagli uffici privati autorizzati dall’autorità competente di quel territorio.

La questione del reclutamento è molto delicata, in quanto nei casi in cui questo non è disciplinato ed è lasciato al mondo privato informale può diventare il trampolino di lancio per sfruttatori, i quali senza scrupoli forniscono a caro prezzo

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il servizio di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il fenomeno del caporalato nasce nel momento in cui non vi sono enti predisposti al reclutamento di manodopera, che svolgo in modo efficiente l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

3.3. Convenzione OIL sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla

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