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Recepimento della direttiva 2011/36 volta alla prevenzione e repressione della tratta di esser

CAPITOLO IV. SFRUTTAMENTO LAVORATIVO: INQUADRAMENTO

1. Diritto dell’immigrazione: evoluzione e recepimento delle direttive europee

1.3. Recepimento della direttiva 2011/36 volta alla prevenzione e repressione della tratta di esser

La direttiva 2011/36/UE è stata recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 24/2014283, con il quale si va a modificare due fattispecie di reato: la riduzione in schiavitù, articolo 600 c.p., e la tratta di persone, articolo 601 c.p., mediante un rafforzamento della risposta punitiva, ex art. 2.

Un’altra modifica introdotta, grazie all’articolo 3, riguarda il codice di procedura penale, che si aggiunge del comma 5-ter all’articolo 398; il quale prevede che il giudice possa far godere di specifiche tutele284 nell’acquisizione di informazioni funzionali all’incidente probatorio i soggetti più fragili come i minori ed i maggiorenni in condizioni di vulnerabilità. Anche in questo caso la vulnerabilità è

283 D.lgs. n. 24/2014, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, 04.03.2014, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg.

284 Il giudice può stabilire «il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova», ex art. 398, comma 5-bis, Codice di procedura penale, provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

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l’elemento preso in considerazione per garantire maggiori tutele, in quanto si ritiene che coloro che vivono in questa fragilità necessitino di maggiori attenzioni per non essere di nuovo vittima, come ad esempio i soggetti che sono stati sottoposti a sfruttamento lavorativo.

Già nel 2003, con la legge n. 228 ex art. 1, concernente la tratta di persone, l’articolo 600 del Codice Penale venne riformulato in senso punitivo, prevedendo la reclusione dagli otto ai venti anni per chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti al diritto di proprietà e per chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggettazione continuativa, costringendola a prestazioni fra cui anche quelle di tipo lavorativo che comportino lo sfruttamento. Nel caso del rapporto con un minore o nel caso in cui lo sfruttamento riguardi la prostituzione o il prelievo di organi la pena è aumentata da un terzo alla metà.

In ottemperanza alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, sono state introdotte all’articolo 600 le parole riguardanti approfittamento della situazione di vulnerabilità, al comma secondo del suddetto articolo, si stabilisce che «la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la donazione di somme di denaro di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». In tal modo, l’approfittarsi di una situazione di vulnerabilità diviene un elemento significativo nella riduzione o mantenimento in uno stato di soggezione e, conseguentemente, l’ambito di applicazione «della riduzione in schiavitù o servitù è divenuto, pertanto, abbastanza ampio, tanto da comprendere non solo condizioni di totale negazione della libertà e della dignità umana, ma anche quelle situazioni che comportano una significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi della persona»285

285 V. TORRE, Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale, in Questione di giustizia n. 4/2019, disponibile al seguente link:

https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/lo-sfruttamento-del-lavoro-la-tipicita-dell- art-603-bis-cp-tra-diritto-sostanziale-e-prassi-giurisprudenziale_711.php.

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La direttiva 2011/36 pone molta attenzione alle forme di tratta e di sfruttamento da punire, nonché alle pene minime che gli Stati devono imporre. La legge delega 96/2013 prevede che il recepimento della direttiva fra le altre cose includesse la definizione di «persona vulnerabile», in rapporto ad aspetti relativi all’età, al genere, alle condizioni di salute, alle disabilità, anche mentali, alla condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale e di violenza di genere286. Infatti, la normativa italiana si sofferma molto più attentamente sulla qualificazione delle figure che possono essere vittima, affermando che è necessaria una valutazione individuale che prenda in esame la specifica situazione dei soggetti vulnerabili, anche qui la presenza di una fragilità intrinseca è centrale.

Fra questi le vittime individuate, ex art. 1 del d.lgs. 24/2014, sono coloro che solitamente vivono una condizione di maggiore vulnerabilità come «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». Vi è inoltre una disciplina dedicata in particolare ai soggetti più deboli in assoluto, i minori; l’articolo 4 è «dedicato ai minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, e definisce una serie di disposizioni affinché sia assicurata, nei loro confronti, una particolare tutela: si segnala, ad esempio, l’obbligo di informazione del minore sui diritti di cui gode, incluso l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale»287.

Sotto il profilo economico lo Stato italiano si impegna a destinare parte del fondo anti-tratta all’indennizzo delle vittime dei reati introdotti, la quota del risarcimento per ogni vittima è di €1.500, tenendo conto delle disponibilità finanziarie annuali.

Si interviene anche sull’articolo 18 del T.U. Imm., nel quale si prevede la concessione di un permesso di soggiorno per gli stranieri che hanno subito una

286 Recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 19.02.2014, disponibile al seguente link:

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/VQDOC051.pdf.

287 S. MARANI, Tratta di esseri umani: recepita direttiva Ue su prevenzione e repressione, in Altalex, 19.03.2014, disponibile al seguente link:

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/18/tratta-di-esseri-umani-recepita-direttiva- ue-su-prevenzione-e-repressione.

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grave violenza, prevedendo che alla base del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani vi sia «un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria […] e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale»288.

Oltre a questi, altri interventi volti all’integrazione, ex art. 9, rientrano nel Piano nazionale d’azione contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani e si debbano individuare strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime. Le istituzioni dello Stato si assumono degli obblighi di formazione che verranno svolti all’interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni competenti che dovranno prevedere degli specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati, ex art. 5.

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