• Non ci sono risultati.

Applicabilità delle misure di sicurezza

4. La valutazione della pericolosità sociale

1.1 Disposizioni generali

1.1.5 Applicabilità delle misure di sicurezza

I presupposti per l‟applicazione delle misure di sicurezza, ai sensi dell‟art. 202 c.p., sono due: la sussistenza della pericolosità sociale del soggetto agente e la commissione di un reato, o di un fatto a questo equiparato, ossia il quasi - reato, ai sensi degli artt. 49 e 115 c.p.

Parte della dottrina43 ha evidenziato come l‟applicazione della misura di sicurezza dovrebbe essere subordinata al mero accertamento della pericolosità sociale del singolo, essendo il reato un mero elemento sintomatico della sussistenza della pericolosità sociale dell‟individuo. Altri, invece, hanno criticato l‟affermazione che l‟applicazione delle misure di sicurezza alle ipotesi di quasi - reato sia conforme al contenuto dell‟art. 25, comma 3 Cost.,

38 Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2194. 39

Articolo 138 c.p. “Quando il giudizio seguito all‟estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all‟estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all‟estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell‟articolo precedente”.

40Vedi Padovani, codice, op. cit., pag. 1489. 41

Dolcini-Marinucci, ivi, pag. 2194.

42 Art. 6. Comma 1 c.p. “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”.

43

A. Manna, L‟imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, Torino, 1997, pag. 69.

117

«dovendosi ritenere la realizzazione di un fatto criminoso elemento sempre imprescindibile per l‟irrogazione di tali provvedimenti»44

. Più chiaramente, la dottrina maggioritaria, per ciò che prettamente attiene alla pericolosità sociale del singolo, ritiene che quest‟ultima vada ricercata nella probabilità che il reo commetta nuovi reati, non essendo rilevante l‟attitudine dello stesso a realizzare condotte antisociali che non si estrinsechino in un reato. Tuttavia, «la pericolosità ex se è concetto che prescinde dal singolo delitto concreto, del quale non modifica in alcun modo gravità e rilevanza, ben potendo sussistere anche in soggetti che non hanno posto in essere alcun comportamento illecito»45.

E‟ pur vero, però, che nel nostro ordinamento non sussiste un‟ipotesi di pericolosità senza reato, «posto che la stessa pericolosità assume nel codice penale una dimensione

obiettivizzata46 e stigmatizzata attraverso il compimento di un‟azione criminosa (o di un quasi

reato), in ossequio ai fondamentali principi di materialità ed offensività»47, al fine di impedire che l‟irrogazione della sanzione si basi sulla personalità del singolo o sulla sua condotta di vita, dovendo necessariamente l‟accertamento della pericolosità basarsi su un fatto materiale di reato o quasi reato.

Entrando più nello specifico, quando si fa riferimento alla commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato, si è portati a ritenere che qualsiasi reato possa astrattamente essere preso in considerazione ai fini dell‟applicazione di una misura di sicurezza. Invero, le disposizioni in esame «operano sempre una certa selezione all‟interno dei reati suscettibili di essere sanzionati (anche) attraverso di esse»48. Inoltre, le misure di sicurezza si applicano soprattutto al reo non imputabile, o semi imputabile, non richiedendosi, dunque, che il fatto di reato sia anche punibile.

44 Sul punto, Padovani, Codice, op. cit., pag. 1491. 45 Ibidem.

46 Fiandaca-Musco, Diritto, edizione sesta, op. cit., pag. 823:«[…]considerato che la spiccata funzione “specialpreventiva” delle misure di sicurezza ha la sua vera ragion d‟essere nella pericolosità del soggetto […] si potrebbe obiettare che, proprio in un‟ottica di prevenzione, interessano non tanto i reati già commessi, quanto quelli che è probabile si commettano in avvenire […]. Sennonché, lo stesso legislatore del ‟30 ha ritenuto di dover contemperare la prospettiva della prevenzione e della sicurezza con ineludibili esigenze garantiste. In altri termini, la consapevolezza che la stessa misura di sicurezza incide pesantemente sulle libertà del singolo, ha indotto il legislatore ad essere cauto, cioè a preoccuparsi degli eventuali arbitri connessi all‟accertamento giudiziale del manipolabile requisito della pericolosità sociale[…]»

47

Padovani, Codice, op. cit., pag 1491. 48

118

Ciò porta a un‟indagine «dell‟elemento psicologico sotteso al fanno del non imputabile ai fini dell‟applicazione delle misure di sicurezza»49

. In tal senso, alla luce delle recenti

acquisizioni giurisprudenziali, concependo l‟imputabilità come capacità di colpevolezza50

, al non imputabile può essere addebitato un fatto tipico e antigiuridico, «ma non un fatto colpevole in senso stretto, giacché in quest‟ambito il dolo assume, invero, i connotati della mera intenzionalità del fatto e la colpa si atteggia in termini di mera violazione di regole cautelari»51. Quindi, ai fini dell‟applicazione della misura si necessità che vi sia la

«attribuibilità ed appartenenza psichica all‟agente incapace»52

di un fatto illecito e lesivo del bene tutelato dalle norma.

Ciò nondimeno, in determinati casi, la misura di sicurezza può essere applicata a prescindere dalla commissione di un fatto di reato. Si fa riferimento, a proposito, come accennato, alla categoria dei quasi - reati, comprendenti quattro differenti ipotesi: I, il reato impossibile (art. 49 c.p.); II, l‟accordo per commettere un delitto (art. 115, comma 1 e 2 c.p.); III, l‟istigazione accolta a commettere un reato (art. 115, comma 3 c.p.); IV, e l‟istigazione non accolta a commettere un delitto, (art. 115, comma 4 c.p.).

La dottrina più risalente giustifica tali ipotesi considerando il quasi - reato un‟attività antigiuridica simile al reato di pericolo53 che, «rientrando nell‟orbita del diritto penale,

rendeva legittima l‟inflizione di una misura di sicurezza»54

. Altra parte della dottrina, invece, identifica nel quasi - reato un‟azione che «pur non avendo carattere di reato, si manifesta in modo talmente prossimo al reato da permettere di riconoscere in essa un indizio sicuro di pericolosità sociale»55.

Nonostante siffatti rilievi, che pongono in evidenza la capacità del quasi - reato di rimarcare la sussistenza della pericolosità sociale del singolo, «una diversa impostazione[…]» derivante «dalla costituzione e confermata dalla più moderna riflessione penalistica», sancisce che «la commissione di un fatto di reato diventa un elemento irrinunciabile, sicché

49

Gargani, op. cit, pag. 472.

50 Sul punto più chiaramente supra, cap. I, sez. 2.

51 Ibidem. Vedi, Cass., sez. Un., 08.03.2005, Raso, in dir. Pen. Proc. 2005, pag. 837, nonché supra al Cap. I, sez. 4.1.

52

Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2196.

53 Messini, Le misure di sicurezza e il fatto non preveduto come reato, in rivista diritto penale, 1932, pag. 637. 54 Dolcini-Marinucci, ivi , pag. 2197.

55

Fiandaca-Musco, Diritto, op. cit., pag. 823. Cfr. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, pag. 3

119

l‟applicazione di una misura per un “quasi reato” appare indiziata di contrasto con l‟art. 25, co. 3 cost. e, de iure condendo, sicuramente da eliminare»56.

Invero, l‟art. 25, comma 3 Cost. parla di sottoposizione a misura di sicurezza “nei casi previsti dalla legge”, facendo riferimento a una «specificazione interna alla categoria legale dei reati»57, lasciando fuori tutte quelle azioni che non possono essere identificate come tali.