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Applicazione misure di sicurezza ad opera del giudice

4. La valutazione della pericolosità sociale

1.1 Disposizioni generali

1.1.7 Applicazione misure di sicurezza ad opera del giudice

L‟art. 205 c.p. comma 1, dispone che “le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento”. Ne deduciamo che la misura di sicurezza può essere applicata solo al termine della fase di cognizione, con una sentenza che o condanna il reo o lo proscioglie. Come affermato dalla Corte costituzionale, quindi, l‟applicazione della misura di sicurezza presuppone un vero e proprio giudizio di merito73

. Inoltre «l‟attribuzione al giudice di cognizione del potere di applicare le misure di sicurezza trova un‟evidente giustificazione nella circostanza che questi, conoscendo e valutando compiutamente il fatto di reato, si trova nella migliore posizione per giudicare anche dell‟esistenza della pericolosità sociale, pur se la mancanza di strumenti di indagine della personalità del reo non facilita tale compito»74.

Il provvedimento di proscioglimento che impone la misura di sicurezza deve tradursi in una sentenza, che può essere sia di assoluzione, ex art. 530 commi 1-4 c.p.p., che di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p.

Mentre il proscioglimento per assoluzione non pone alcun tipo di problema, dubbi ha sollevato, invece, l‟ipotesi di cui all‟art. 425 c.p.p. L‟originaria formulazione, infatti, prevedeva l‟emissione di tale sentenza nel caso in cui «risultasse l‟evidenza della causa di non punibilità accompagnata dalla condizione di pericolosità sociale»75.

71 Vedi Romano-Grasso-Padovani, commentario, op. cit., pag. 469.

72E‟ bene evidenziare quanto sostenuto da Dolcini e Marinucci, op. cit., a pag. 2204. In riferimento al divieto di cui all‟art. 220. Comma 2. C.p.p. :«Occorre però dare atto del fatto che nella prassi i giudici con grande frequenza aggirano il divieto disponendo la stessa ogni qual volta il tipo di reato portato al loro giudizio od i dati processuali emersi lo permettono in modo da ottenere comunque dalla perizia disposta elementi di valutazione integrativi».

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C. Cost. 319/1993, in Cassazione Penale, III, pag. 2785.

74 Romano-Grasso-Padovani, commentario, op. cit., pag. 474. In tal senso la sentenza della Cass. Pen. Sez. I, 16.12.1992, in Foro it. : «Nonostante il silenzio sul punto dell‟art. 425 c.p.p., con la sentenza di non luogo a procedere per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto va applicata dal giudice per le indagini preliminari la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; tale applicazione trova ragione nella disciplina dettata dagli art. 205, 1º comma e 222 c.p.; peraltro gli stessi art. 579 e 680 c.p.p. che regolano le impugnazioni di provvedimenti relativi a misure di sicurezza indicano le sentenze di non luogo a procedere tra quelle destinate a contenere statuizioni su tali misure».

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La Corte Costituzionale è intervenuta sul punto dichiarando che «è illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., l‟art. 425 c.p.p., I comma , nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l‟imputato è persona non imputabile, in quanto ciò comporta che la persona non imputabile è per ciò solo privata del dibattimento, e della conseguente possibilità di esercitare con pienezza il diritto alla prova sul merito della regiudicanda»76.

Per quanto riguarda le fattispecie di quasi - reato, ci si è posti il problema di capire quale dovesse essere il procedimento più adeguato da seguire per l‟applicazione della misura di sicurezza. La dottrina maggioritaria77 ha rivelato come in tali ipotesi il p.m. non debba disporre la procedura per l‟archiviazione del caso, quanto richiedere il rinvio a giudizio per un fatto non previsto dalla legge come reato, ai sensi dell‟art. 202 comma 2 c.p.; in questi casi, la misura di sicurezza dovrebbe essere applicata sin dall‟udienza preliminare mediante sentenza di non luogo a procedere78.

Nella successiva fase di esecuzione, ai sensi degli artt. 69 ord. pen. e 679 c.p.p., competente a disporre l‟applicazione della misura è il magistrato di sorveglianza79

. La competenza del MDS è limitata all‟accertamento della persistenza della pericolosità sociale, successiva alla sentenza, da disporsi anche qualora «[…]tra la sentenza che applica la misura di sicurezza e la sua esecuzione trascorra un breve lasso di tempo, ritenendosi che le sentenze della Corte costituzionale esprimano in maniera ormai netta e chiara come immanente nella Costituzione il principio della necessità di accertamento e verifica della pericolosità in qualsiasi momento si proceda in merito alle misura di sicurezza»80.

Il magistrato di sorveglianza ha una competenza di carattere suppletivo, dovendosi ritenere valide le risultanze del giudizio di cognizione «in ordine all‟esistenza di un fatto che legittima l‟applicazione di una misura, alla mancanza di cause di giustificazione, all‟esistenza del necessario elemento psicologico e alla riferibilità del fatto a un determinato soggetto»81.

76

C. Cost. 41/1993, in Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 1, pag. 1372. 77 Vedi, Dolcini-Marinucci, codice, op. cit., pag. 2213.

78 In tal direzione Cass. 28.12.1994 Giangualano, in CED 200536; cfr. C.Cost. 41/1993, I, 1, pag. 1372. 79 Salva l‟ipotesi di confisca.

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Dolcini-Marinucci, codice, op. cit., pag. 2214.

81 Vedi Romano-Grasso-Padovani, commentario, op. cit., pag. 477. Ove si precisa che:« se quindi il giudice di cognizione ha escluso ex professo che il condannato sia dedito al delitto, oppure viva abitualmente di proventi di reato, non sarà possibile che il magistrato di sorveglianza successivamente, sulla base di una diversa valutazione, pronunzi la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato e applichi la relativa misura: una tale

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L‟applicazione della misura di sicurezza per opera del magistrato di sorveglianza può avvenire in tre ipotesi, tassativamente previste dall‟art. 205 comma 2: a) nel caso di condanna, il magistrato di sorveglianza può applicare la misura di sicurezza durante l‟esecuzione della pena o durante il tempo in cui l‟interessato si sottrae arbitrariamente all‟esecuzione della pena; b) dopo la sentenza di proscioglimento, ove la misura può essere applicata purché si presentino le seguenti condizioni: che si sia di fronte a un‟ipotesi in cui la pericolosità del singolo è presunta ex lege (poiché, nonostante l‟abrogazione delle presunzioni di pericolosità ad opera della Gozzini bisogna comunque far riferimento alle fattispecie presuntive previste dal legislatore ante riforma), che non sia trascorso dal passaggio della sentenza un termine identico alla durata della misura e «che la sentenza di proscioglimento abbia accertato la sussistenza del fatto, la sua attribuibilità all‟autore e la mancanza di imputabilità di quest‟ultimo»82; c) ultima ipotesi, prevista dal comma 2 al n. 3 dell‟art. 205 c.p., prevede che

la misura possa disporsi “in ogni tempo, nei casi previsti dalla legge”, quindi anche dopo l‟esecuzione della pena. A tal proposito, si prende in considerazione l‟art. 109, comma 2 c.p., che prevede che “la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l‟esecuzione della pena”. Ciò presuppone, tuttavia, il previo accertamento della pericolosità dell‟autore, «attesa la correlazione necessaria tra dichiarazione di delinquenza qualificata e pericolosità»83.