3. L‟autore di reati, socialmente pericoloso
3.3 La legge Gozzini: il superamento delle presunzioni di pericolosità
3.3.1 La pericolosità qualificata
Altro punto controverso è quello relativo alla pericolosità qualificata, che deve essere esaminata prendendo in considerazione le varie figure codicistiche: la abitualità del reato, la professionalità del reato e la tendenza a delinquere.
A) La prima fattispecie (artt. 102-104 c.p.) è stata al centro dell‟attenzione degli studiosi sin dai tempi della Scuola positiva. Essa parte dal presupposto che «[…] tanto più un atto viene ripetuto tanto meno sforzo psichico e fisico richiede, diventandone più facile e celere la
deliberazione e l‟esecuzione»105
. Il codice penale distingue fra abitualità presunta dalla legge (art. 102c.p.) e abitualità ritenuta dal giudice (art. 103-104c.p.). Nel primo caso la delinquenza abituale è dichiarata nei confronti di chi, dopo essere stato condannato alla reclusione per tre delitti non colposi della stessa indole sia condannato per un nuovo delitto doloso della stessa indole, commesso entro un determinato arco temporale. Nel secondo caso, invece, per esclusione, l‟accertamento deve essere fatto dal giudice volta per volta. Quest‟ultima disposizione è coerente con la legge n. 663/1986: l‟accertamento concreto della pericolosità permette al giudice di capire se effettivamente vi siano i requisiti per dichiarare l‟abitualità nel delitto, senza ricorrere a criteri formali tipizzati. Si precisa che «è solo nell‟ipotesi di abitualità, ritenuta dal giudice […]», che lo stesso, «oltre ad accertare gli elementi richiesti dalla legge da essa determinati, deve anche compiere una valutazione discrezionale in ordine ad altri elementi indicati dal legislatore, al fine della configurazione o meno dell‟abitualità nel caso concreto»106.
La prima disposizione, invece, lascia maggiori perplessità e deve essere letta in base alla disciplina succitata. Ritornando a quanto detto sopra, bisogna asserire che «alla luce di un‟interpretazione sistematica degli artt. 31 l.n. 663/1986 e 102 c.p.,[…] l‟abolizione della pericolosità presunta rilevi a qualsiasi effetto[…]107
». In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza del 1988 n. 443, ove, con riferimento alle modifiche apportare all‟ordinamento penitenziario dalla legge Gozzini, ha affermato che la «revoca della dichiarazione d‟abitualità deve avvenire in sede di riesame, in concreto, della pericolosità sociale, essendo questa, insieme, alla base dell‟applicazione e revoca della misura di sicurezza
105 Ivi, pag. 460.
106
Sez. V, 08.11.1988, Martuscello, in La giustizia Penale 1989, II, pag. 367. 107
90 e della dichiarazione d‟abitualità»108
. Ne dobbiamo dedurre che, alla luce della nuova disciplina, la differenza che sussiste fra le due disposizioni sta nel fatto che «gli indici legali propri della prima comportano una valutazione giudiziale più stringente della possibile pericolosità sociale del soggetto»109.
E‟ stato ribadito, a tal proposito, dalla Suprema Corte che «[…] non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del tribunale di sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull‟apodittica presupposizione delle condizioni di cui[…]» all‟art. 102 c.p., «a richiamarsi, per quanto attiene il requisito della attuale pericolosità del soggetto[…], ai “numerosi e gravi precedenti penali” del medesimo, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati»110.
b) La professionalità del reato si caratterizza per la particolare situazione del reo, che vive dei proventi del reato. Questo porta a pensare che il singolo abbia un grado di pericolosità maggiore rispetto alla categoria del delinquente abituale, perché in questo caso, il delinquente, è spinto al crimine dalla necessità di sostentarsi111. Qui, a differenza delle ipotesi di cui all‟articolo 102 c.p., non si pongono problemi circa possibili presunzioni di pericolosità, dovendo l‟accertamento della professionalità del reato basarsi su dati empirici tangibili, accertati dal giudice caso per caso. Quest‟ultimo deve verificare che l‟inclinazione al reato sia di tipo professionale, giacché il reo tragga dall‟attività criminosa i proventi necessari a sopravvivere. Bisogna quindi che egli si trovi nelle condizioni tali da poter essere dichiarato delinquente abituale, valutazione che non deve necessariamente essere suffragata da una precedente sentenza. La professionalità può essere dichiarata solo a seguito di regolare contestazione, volta a realizzare il contraddittorio tra le parti ai fini dell‟accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la dichiarazione della professionalità112.
108 C. cost. 443/1988, CP 1988, II, pag. 1789. 109
Romano, Commentario, op. cit. pag. 115
110 Corte di Cassazione, Sez. I, 04.05.1992, Toscanello, CP 1993, III, pag. 2516.
111 Alla luce delle critiche sottese a questa categoria, avente i caratteri della ignominosità, si veda A. Calabria in, Digesto, op. cit., pag. 461, nella parte in cui evidenzia che «La figura del delinquente professionale è stata definita come ipotesi di abitualità ad alto indice di pericolosità. E l‟esistenza di delinquenti i quali rifiutano il lavoro come mezzo abituale di vita e trovano nell‟attività criminosa la fonte principale di sostentamento appare comprovata dagli studi criminologici, antichi e recenti, compiuti in materia»
112
Cass. Pen., Sez VI, Nigro, 164278, in CPMA, pag. 2251: «Ai fini della valida contestazione della circostanza relativa alla abitualità o professionalità nel reato non è sufficiente la semplice contestazione della recidiva»
91
c) L‟ultima forma di pericolosità qualificata è quella di cui all‟articolo 108 c.p.: la tendenza a delinquere. La categoria in esame è fra le più problematiche, poiché si riferisce a una tipologia di delinquente che, per le particolari modalità di realizzazione dell‟illecito, “riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell‟indole particolarmente malvagia del colpevole”113. Quest‟ultima locuzione è stata intesa dalla Cassazione come
«disposizione naturale, determinante forti impulsi delittuosi contro i quali la deficienza
morale dell‟agente non consente freni efficaci»114
, ossia una componente etica «implicante un giudizio di disvalore e di responsabilità sull‟individuo, di chiara impronta classica»115
. Questa figura di criminale per tendenza appare quanto mai controversa: con lo scopo di superare il concetto di “delinquente nato”, tipico della prima Scuola positiva116
, si è pervenuti a un risultato controverso, ossia quello di punire rigorosamente un soggetto per la sua tendenza a delinquere. Tendenza che fa dubitare circa la capacità di intendere e di volere dello stesso: «benché non manchi chi ritiene il delinquente per tendenza soggetto imputabile117 in quanto affetto da una forma di “follia morale” che compromette la sola sfera dei sentimenti e non quella intellettiva o volitiva, il compromesso di ritenere il soggetto in questione contemporaneamente responsabile per la sua “indole particolarmente malvagia”[…] è sembrato a molti un controsenso», pur ammettendo l‟esistenza di un soggetto con queste caratteristiche «[…]ben difficilmente egli sarà pienamente capace di intendere e volere»118
. Questi sono i motivi per i quali la norma in esame ha avuto poche applicazioni giurisprudenziali, risultando nella prassi quasi impossibile trovare un imputato con le caratteristiche di cui all‟articolo 108 c.p.
In conclusione, possiamo sostenere che la Gozzini ha eliminato quelle ipotesi di pericolosità presunta che avevano ristretto la discrezionalità del giudice. Per quanto riguarda le figure della professionalità e della tendenza a delinquere, bisogna aggiungere che l‟articolo 679 c.p.p. ha rimosso qualsiasi dubbio circa i problemi concernenti l‟accertamento, in fase di
113 Articolo 108 c.p.
114 Cass. S.U. 15.01.1949, G.P. 1949, II, 310. 115
Tullio Padovani, Codice, op. cit., pag. 809.
116 Infatti nel codice penale nessun riferimento vi è circa tare biologiche o psico-fisiche.
117 Cass., sez. I, 05.07.1933, in GP 1934, II, 166: «La dichiarazione di tendenza a delinquere presuppone l‟esclusione del vizio totale o parziale di mente».
118
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esecuzione, della pericolosità sociale del reo, prevedendo il necessario riesame della
pericolosità del soggetto al momento dell‟inizio dell‟esecuzione della misura di sicurezza119
.