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Presupposti e durata della misura di sicurezza dell‟ospedale psichiatrico

3. Le misure di sicurezza personali detentive, la colonia agricola e

3.4 Presupposti e durata della misura di sicurezza dell‟ospedale psichiatrico

Il comma 1 dell‟art. 222 c.p. prevede tutte le cause di non imputabilità che legittimano l‟internamento in O.P.G., ossia: proscioglimento per infermità psichica, intossicazione

cronica da alcool o da sostante stupefacenti e sordomutismo284. Per ciò che attiene alla prima

ipotesi (l‟infermità psichica), bisogna ricordare che l‟aver, la Sentenza Raso, accettato la validità dell‟indirizzo psicologico - giuridico dell‟infermità285

, ha posto le basi per il riconoscimento, fra le infermità psichiche, dei disturbi della personalità che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere del singolo, allargando, almeno fino alla legge 81 del 2014, l‟ambito di applicazione della misura in esame.

Bisogna ricordare, però, che la nozione d‟infermità ex art. 222 c.p. non è conciliabile con quella ex art. 88 c.p., ragion per cui è «[…]da escludersi un ricovero in O.P.G. a seguito di disturbi psichici che, pur capaci di escludere la capacità di intendere e di volere, abbiano carattere transitorio o comunque siano derivati da infermità fisiche»286. In tal direzione, la Corte di Cassazione ha precisato che «mentre l‟assoluzione per vizio totale di mente può aversi anche per infermità fisica transitoria, che importi l‟esclusione, anche temporanea, della capacità d‟intendere e di volere, l‟applicazione della misura di sicurezza […]» dell‟O.P.G. « esige, invece, che sia stata accertata una infermità psichica»287, nonché la pericolosità sociale del singolo, che deve essere presente al momento dell‟integrazione del fatto criminoso, della emanazione della sentenza e nella fase della sua esecuzione.

Per quanto riguarda la durata della stessa, seguendo l‟impostazione ex art. 222 c.p., bisogna far riferimento ai reati posti in essere dal prosciolto. Qualora quest‟ultimo abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto doloso o preterintenzionale punibile con

284

Romano-Grasso-Padovani, op. cit., pag. 533:«La misura non può essere applicata in caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità per cause diverse da quelle menzionate nella previsione in esame».

285 Vedi supra, cap. I, sez. 4.1. 286

Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2299. 287

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la reclusione superiore nel massimo a due anni, la misura deve essere applicata per due anni. Se il delitto è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, la misura dovrà disporsi per almeno cinque anni. Qualora si sia di fronte ad un fatto delittuoso punibile con l‟ergastolo, l‟internamento sarà di dieci anni, mentre, invece, non è possibile applicare la misura, ai sensi del comma 1 dell‟art. 222 c.p., per fatti puniti come contravvenzioni, delitto colposo, o doloso sanzionabile con la sola pena pecuniaria o la reclusione massima non superiore a due anni.

Per ciò che attiene alla concreta applicazione della misura, bisogna capire in che modo il giudice determina la pena per il reato, posto che il singolo sarà prosciolto per infermità.

La durata del ricovero è normalmente correlata «alla pena massima prevista dalla legge per il fatto-reato commesso, valutato, in base al criterio della gravità astratta nella sua obiettività, come se fosse stato commesso da un soggetto pienamente imputabile, indipendentemente dalla causa di incapacità»288. La valutazione del fatto di reato, quindi, indipendentemente dallo stato d‟incapacità del singolo, impone che il fatto tipico risulti anche antigiudirico, ossia commesso in assenza di cause di giustificazione; inoltre, il giudice dovrà tener conto «delle circostante la cui sussistenza sia compatibile e conciliabile con lo stato di

infermità mentale»289. A tal riguardo la Cassazione ha segnalato che «pur se non è

configurabile una incompatibilità assoluta ed astratta tra motivi a delinquere e condizioni inerenti alla persona, implicanti una diminuita imputabilità[…], è necessario, tuttavia, distinguere la futilità del motivo, sintomatica di capacità a delinquere, dalla irrazionalità del motivo[…]. L‟aggravante, quindi, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che

soggettivo[…]»290

.

Fra i presupposti per l‟applicazione della misura di sicurezza dell‟O.P.G., l‟art. 222 c.p. prevede la valutazione dell‟elemento soggettivo del singolo non imputabile. Sostanzialmente, ci si riferisce al dolo, data l‟impossibilità di applicare la misura di sicurezza in questione nei confronti dei comportamenti colposi dell‟incapace.

Bisogna però ricordare come, riallacciandoci alla c.d. rinnovata concezione normativa della colpevolezza291, così come delineata nella nota sentenza della Corte costituzionale 364/1988, gli elementi psicologici dell‟imputabile e del non imputabile non possono

288

Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2301; vedi anche Cass. 04.06.1992, Di Mauro, in Giur.Pen 1993, II, pag. 275.

289 Nuvolone, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enciclopedia del diritto, 1976, pag. 654. 290

Cass. Sez.V., 27.06.1997, Rutigliano, in Cass. Pen. 1998, II, pag. 2346. 291

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considerarsi corrispondenti; la colpevolezza deve passare attraverso una valutazione normativa dell‟atteggiamento psicologico del reo: è rimproverabile chi ha la capacità di autodeterminarsi in modo da poter agire in coerenza alle prescrizioni normative. Imputabilità, dunque, come presupposto della colpevolezza. L‟azione realizzata dalla persona incapace di intendere e di volere non può, quindi, costituire reato, essendo un mero fatto tipico, antigiuridico non colpevole. Un‟accezione dell‟elemento psicologico doloso differente da quella dell‟imputabile, «identificato nell‟intenzionalità e/o volizione di una condotta materiale diretta verso un certo risultato lesivo di un bene giuridico, “filtrata” attraverso la “lente distorta” della patologia psichiatrica […], e quindi priva di una corretta percezione del suo significato e/o dei suoi contenuti di antigiuridicità, nonché sganciata da una qualsiasi

“normale” rappresentazione della sua potenzialità causale[…]»292

.

Per quel che attiene l‟accertamento della pericolosità sociale, è bene ribadire come le recenti acquisizioni neuroscientifiche abbiamo posto il luce la irrazionalità di quel binomio che all‟infermità psichica accostava la pericolosità sociale293

, nonché di quel sistema presuntivo che imponeva l‟applicazione della misura dell‟O.P.G. per un tempo correlato all‟entità della pena astrattamente irrogabile, senza possibilità di smentita in corso di esecuzione della misura.

Per quanto riguarda il primo aspetto, a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale294 e della già citata legge Gozzini, è adesso il giudice che deve, a prescindere dalle valutazioni peritali295, valutare se effettivamente il singolo sia o meno socialmente pericoloso. Ciò nondimeno, al perito296 deve pur sempre esser lasciato spazio ai fini della valutazione dell‟infermità psichica, della sua consistenza e della sua capacità di orientare le scelte criminali del reo, dovendo poi il giudice valutare la patologia «in modo più critico ai fini del giudizio normativo di declaratoria di pericolosità sociale[…]»297

.

292 Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2307. 293

Supra, cap. I, sez. 3.1.

294 C. Cost. 253/2003; C. Cost. 139/1982. 295 Vedi meglio, Supra, cap. II, sez. 4 e 4.1.

296 Più chiaramente, Bandini-Gualco, Imputabilità e misure di sicurezza. Riflessioni clinico-criminologiche, in Imputabilità e misure di sicurezza, a cura di Adelmo Manna, Padovana, 2002, pag. 29:«I clinici hanno dimostrato come, in risposta al quesito sulla pericolosità sociale, nella stragrande maggioranza dei casi il perito possa fornire soltanto pareri possibilistici, connotati da ampi spazi di incertezze, basati su elementi mutevoli e il più delle volte non clinici».

297

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Per quanto riguarda il secondo aspetto, parte della giurisprudenza e della dottrina298 ha

cercato di vagliare fattispecie qualificate di pericolosità del non imputabile, a prescindere dal criterio di cui all‟art. 222 comma 1 c.p., al fine di evitare accessi in O.P.G. di singoli che astrattamente potrebbero essere internati per un tempo spropositato rispetto alla reale pericolosità di cui gli stessi siano “affetti”. Ragion per cui la durata minima della misura, soprattutto dopo la sentenza della C. Cost. 1974/110, deve essere di consistenza tale da rappresentare la miglior risposta al singolo caso. Inoltre, la stessa potrà essere revocata anticipatamente rispetto al limite minimo previsto all‟art. 222 c.p. Infatti, l‟applicazione della misura non dovrebbe essere subordinata alla constatazione dello «stato di inimputabilità e […] pericolosità, ma [al] bisogno reale di trattamento[…] garantendo così trattamenti conformi al senso di umanità e orientati alla risocializzazione del reo, secondo quanto disposto dall‟art. 27, 3° co. Cost.»299

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