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Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio

4. La valutazione della pericolosità sociale

1.1 Disposizioni generali

1.1.3 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio

L‟art. 200 c.p. disciplina, al comma 1 e 2, l‟efficacia temporale delle misure di sicurezza. La predetta disposizione pare discostarsi da quanto previsto dall‟art. 2 c.p. per le pene. Il comma 1 dell‟art. 200 c.p., a tal riguardo, dispone che “le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione” e non, invece, dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto, facendo venir meno la relazione sussistente tra tempus commissi delicti e fase d‟applicazione della sanzione. Più chiaramente, il comma 2 dell‟art. 200 c.p. dispone che “se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell‟esecuzione”, evidenziandosi maggiormente lo scollamento rispetto alla disciplina della pena.

Alla luce di tali considerazioni, in dottrina sono sorti diversi orientamenti interpretativi in relazione al principio di irretroattività delle misure di sicurezza. Se da un lato non vi sono dubbi circa l‟impossibilità di applicare una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua realizzazione, non costituiva reato o quasi - reato, dall‟altro più controversa risulta la possibilità di applicare un misura di sicurezza che all‟epoca dei fatti non era prevista dalla legge o che semplicemente era disciplinata diversamente, per un fatto di reato o quasi - reato già previsto dalla legge come tale.

L‟orientamento minoritario, maggiormente garantista, parte dal presupposto che anche le misure di sicurezza debbano, in relazione alla successione delle leggi, sottostare al disposto di cui all‟art. 2 c.p., essendo quindi soggette al divieto di retroattività; tant‟è che «è proprio la ratio di garanzia che ispira l‟art. 25 cost. a far escludere che possa applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della commissione non costituiva reato, oppure che possa applicarsi ad un fatto di reato una misura originariamente non prevista (o diversa da quella originariamente prevista)»25.

Secondo la dottrina prevalente, invece, «le misure di sicurezza potrebbero essere applicare anche laddove non fossero state previste dal legislatore nel momento in cui il fatto è stato commesso, ovvero anche se diversamente disciplinate in ordine al tipo, alla durata e alla qualità»26, dovendosi sostenere che la «disposizione ammette la retroattività delle norme in materia di misure di sicurezza (come conferma l‟art. 55 disp. coord. c.p., che dispone

25

Fiandaca-Musco, Diritto penale, op. cit., pag. 822. 26

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l‟applicazione delle misure previste nel codice ai soggetti condannati dopo la sua entrata in vigore per fatti anteriormente commessi)»27.

In tal senso, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la diversa formulazione del comma 3 dell‟art. 25 cost., rispetto al comma 2, «[…]lasci ferma nell‟ordinamento la disposizione di cui all‟art. 200 c.p., in forza del quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione; cioè non da un imperativo giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l‟ordinamento giuridico riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale»28, soprattutto alla luce dell‟obiettivo che la misura di sicurezza auspica di raggiungere, ossia realizzare una prevenzione speciale che sia funzionale ad annullare la pericolosità sociale dell‟interessato, da realizzarsi mediante l‟irrogazione di una misura di sicurezza messa a «disposizione dall‟ordinamento nel momento in cui si debba concretamente contenere la pericolosità dei soggetti cui sono destinate»29.

La Corte di Cassazione stessa ha, più di recente, sottolineato come il principio di irretroattività non possa essere inteso allo stesso modo per le misure di sicurezza e per le pene, escludendo che in tema di misure di sicurezza possa richiamarsi l‟art. 2 del c.p.30

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Appare, quindi, «ragionevole che la misura di sicurezza, ispirata ad un criterio di utilità, debba essere quella del momento in cui occorre concretamente affrontare la situazione di pericolosità sociale […] e che quindi pragmaticamente possa essere poi applicata utilizzando anche nuovi criteri di accertamento della stessa rispetto a quelli disponibili al momento della commissione del fatto»31.

All‟art.200 comma 3 si prevede che “ le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato”, regola, questa, che discende direttamente dal principio di obbligatorietà della legge penale di cui all‟art. 3 c.p. che tratta, appunto, di “cittadini o stranieri” che si trovino nel territorio dello Stato. A contrario si desume che «[…]al cittadino si applicano le misura di sicurezza se questi si trovi all‟estero, purché le misure siano disposte da una sentenza pronunciata in Italia o anche da una sentenza

27 A. Gargani, op. cit., pag. 468.

28 C. Cost., sent. 19.05.1968 n. 53, in Giur. Cost. 1968, pag. 802; vedi anche Padovani, codice, op. cit., pag. 1485.

29 Ibidem. Per una più chiara visione del quadro d‟insieme, soprattutto in relazione al problema della “truffa delle etichette” in rapporto all‟istituto della confisca vedi anche pag. 1486-1487.

30

Cass., Sez. II, 05.04.02 n. 18157, in De Jure. 31

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pronunciata all‟estero, ma riconosciuta a norma dell‟art. 12 co. 1 n.3 e quindi solo in quanto la sentenza sia relativa ad un delitto»32.

Il Comma 4 dell‟articolo 200 c.p. dispone che “l‟applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l‟espulsione di lui dal territorio dello Stato”. A tal proposito, si è posto il problema di capire se l‟espulsione debba essere effettuata dopo che la misura di sicurezza sia stata eseguita per intero oppure prima della sua applicazione.

La dottrina più risalente33 ha sostenuto che l‟espulsione possa essere eseguita solo

prima dell‟esecuzione della misura. La dottrina maggioritaria34

, invece, ritiene che l‟espulsione sia possibile prima che la misura di sicurezza sia stata eseguita o durante la sua esecuzione, anche se «la previsione comporta una discutibile prevalenza di un provvedimento adottato dall‟Autorità amministrativa su un provvedimento giurisdizionale […]», ispirandosi, tuttavia, «a ragioni di difesa sociale, apparendo opportuno che lo straniero pericoloso venga subito allontanato dal territorio dello Stato»35.