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Il ruolo della Corte Costituzionale e del nuovo regolamento

3. Le misure di sicurezza personali detentive, la colonia agricola e

3.2 Il riformatorio giudiziario

3.3.4 Il ruolo della Corte Costituzionale e del nuovo regolamento

La legge n. 180/1978 e l‟istituzione del servizio sanitario nazionale ad opera della legge 833/1978 hanno, come già sostenuto268, contribuito a ribaltare l‟approccio alla malattia mentale, esprimendo le stesse «una concezione della patologia psichiatrica impostata sul principio per cui essa non necessariamente deve ritenersi correlata ad uno status di pericolosità269, e per la cui cura si deve optare per il ricorso a servizi e presidi terapeutici strutturati in un‟ottica anti-custodialistica270

, da adottarsi su base volontaria, riservando il momento coercitivo dei trattamenti sanitari obbligatorio (T.S.O.) ad ipotesi estreme e residuali»271.

Tuttavia, il complesso delle misure di sicurezza psichiatriche, nonostante le critiche sollevate dalla dottrina272, è rimasto immutato. Ciò almeno fino all‟intervento della Corte costituzionale che, «agendo in sostanziale supplenza dell‟inerzia del legislatore, ha […] rimodellato il sistema delle misure di sicurezza per soggetti sofferenti psichici non imputabili secondo i principi costituzionali»273. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli

anni sessanta agli ottanta del secolo scorso furono numerose274. Esse si riferivano

all‟illegittimità costituzionale della presunzione di pericolosità di cui all‟art. 222 c.p.

Con la sentenza 139/1982, la Corte costituzionale, in relazione all‟art. 3 cost., ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 222, comma 1, c.p. nella parte in cui non

266 Vedi supra, cap. I, sez. 3. 267 Collica, La crisi, op. cit., pag. 32. 268

Supra, Cap. II, sez. 3.2. 269 Supra, Cap. I, sez. 3.

270 Per una visione statistica degli accessi in O.P.G. dagli anni ottanta fino ai primi anni duemila vedi Ceretti- Cornelli, Malattia mentale e controllo sociale: nuove configurazioni all'inizio del nuovo millennio, in Criminalia, 2006, pag. 330 e ss.

271 Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2294. 272 Uno per tutti, Manna, op. cit., pag. 33. 273

Dolcini-Marinucci, ibidem. 274

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subordinava l‟internamento dell‟incapace all‟accertamento della persistenza della pericolosità sociale dello stesso. Soluzione questa poi supportata dalla legge Gozzini del 1986 e successivamente dalla sentenza della Corte costituzionale 324/1998, che ha affermato «l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 222, primo e secondo comma,[…] e dell‟art. 222, quarto comma, del codice penale» nella parte in cui prevedevano l‟applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, precisando come «una misura detentiva e segregante come il ricovero in O.P.G., prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori non può ritenersi conforme a tali principi e criteri»275.

Le eccezioni d‟incostituzionalità, anche dopo quest‟ultimo intervento della Corte in materia di O.P.G. e minorenni, continuarono a riproporsi nei primi anni del 2000, con riferimento all‟art. 222 c.p., che, imponendo l‟internamento in O.P.G. degli autori di reato pericolosi, limitava la possibilità del giudice di far ricorso a strumenti alternativi alla misura in esame. La Corte276, a tal proposito, in un primo momento respinse le eccezioni sollevate, «sulla scorta della considerazione per cui le questioni, così come proposte, avrebbero imposto alla Corte di “rimodellare” in via giurisprudenziale le caratteristiche-base del sistema di sicurezza creando di fatto nuove misure con una sostanziale intromissione della Corte nell‟ambito delle prerogative del potere legislativo»277

.

D‟altro canto, l‟abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale aveva creato le basi per una restrizione dell‟ambito di applicazione dell‟ospedale psichiatrico che, come visto sopra, aveva in origine un vastissimo ambito di applicazione. L‟ospedale psichiatrico, infatti, era «concepito come una struttura con destinatari non omogenei, in grado di accogliere, accanto alle originarie figure dei delinquenti impazziti, anche tutti coloro la cui storia processuale fosse stata interessata da un disturbo psichico […]». Un altro punto critico della misura di sicurezza personale detentiva in esame era «l‟intollerabile compressione della libertà personale»278. Infatti, il codice di procedura penale vigente fino agli anni ottanta del secolo scorso, non prevedeva alcun termine per la verifica, dopo la sospensione del processo per infermità, dell‟evoluzione della malattia, presentandosi spesso casi d‟internati ormai

275 C. Cost. 324/1998, G.dir. 1998, 32, 78.

276 C. Cost. 88/2001 Diritto penale e processo, 2001, pag. 611. 277

Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2297. 278

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guariti e non più socialmente pericolosi costretti a permanere negli O.P.G., i c.d. ergastolani bianchi.

In questo contesto si inserisce il nuovo regolamento penitenziario n. 230/2000, il quale ha assunto un ruolo centrale nel lungo processo di superamento dell‟O.P.G.

Il d.P.R. 30.06.2000 n. 230 ha, invero, previsto la formazione di istituti e sezioni speciali ove poter immettere i condannati e gli imputati con infermità psichica sopravvenuta, nonché tutti quei soggetti nei confronti dei quali debbano porsi accertamenti circa la capacità di intendere e di volere.

Il nuovo regolamento si pone quale strumento funzionale di contrasto al sovraffollamento presente negli O.P.G., al fine di permettere in quest‟ultimi istituti migliori condizioni di vita, soprattutto alla luce del fatto che un minor numero di internati si tradurrebbe in una maggior possibilità di «personalizzazione dei programmi terapeutici e di riabilitazione, in conformità al dettato dell‟art. 20 reg. pent., che richiede l‟attuazione di interventi che favoriscano la partecipazione dei detenuti e degli infermi di mente a tutte le attività trattamentali […]. L‟o.p.g. cessa dunque di essere il luogo privilegiato del trattamento dei disturbi psichici all‟interno dell‟universo penale»279

.

Il nuovo regolamento impone, altresì, che siano nominati alla direzione degli O.P.G. persone con competenze tecnico-sanitario e amministrative, e che negli istituti siano presenti

infermieri o comunque personale con competenza diretta alla cura dell‟internato280. All‟art.20

si prevede, inoltre, che “il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale”, e che “gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali”, ponendo i presupposti per l‟apertura dell‟O.P.G.

279

Ivi, pag. 123.

280 Art. 111, comma 1 e 2, d. P.R. 230/2000:” Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.”

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Quel che traspare è un‟esigenza di superamento dell‟istituto totalizzante dell‟O.P.G. mediante politiche volte a restringerne la portata e ad „aprirne le porte‟. In tal senso la famosa sentenza della Corte costituzionale n. 253/2003, la quale ha dichiarato che «è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., l‟art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all‟infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale»281

. La Corte ha evidenziato la necessità che nei confronti del sofferente psichico sia disposta una misura idonea a sedarne la pericolosità e a curarne l‟infermità. In tal senso, ha posto in luce le problematiche insite nella misura di sicurezza dell‟ospedale psichiatrico giudiziario, affermando che «le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente […]: e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell‟infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze». In tal senso la Corte ha censurato la scelta del legislatore di imporre la misura degli O.P.G. ai sofferenti psichici, affermando la stessa, consapevole dei suoi limiti, che « non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l‟accennato automatismo, consentendo che, pur nell‟ambito dell‟attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l‟ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall‟altro»282

.

Gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore hanno accentuato l‟esigenza di superare la misura di sicurezza dell‟ospedale psichiatrico giudiziario. Misura nata al fine di curare e riabilitare i detenuti e che non è riuscita a produrre gli effetti sperati.

Il lungo iter legislativo iniziato col d. P.R. 230/2000 porterà alla legge 81/2014 di conversione del decreto legge 31.03.2014 n. 52 che, come vedremo, rappresenta «l‟ultimo tassello legislativo della chiusura degli OPG»283 .

281 C. Cost., sen. 02.07.2003 n. 253, in diritto penale e processo, pag. 1081 ss. 282

Ibidem. 283

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Prima di ripercorrere il lungo processo legislativo che ha spinto alla formazione della legge 81/2014 è bene soffermarsi più precisamente sull‟art. 222 c.p., indicandone i presupposti per la sua applicazione nonché i limiti di durata.

3.4 Presupposti e durata della misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico