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Revoca delle misure di sicurezza personali e

4. La valutazione della pericolosità sociale

1.1 Disposizioni generali

1.1.9 Revoca delle misure di sicurezza personali e

L‟art. 207 c.p. dispone che “le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose”. La norma dà rilevanza al principio secondo il quale la misura di sicurezza deve essere applicata fintanto che la pericolosità sociale del singolo ristretto permanga. Ne deriva che la stessa possa essere revocata anche prima del termine minimo stabilito dal giudice qualora l‟interessato cessi di essere socialmente pericoloso sotto ogni punto di vista. A tal proposito, la Cassazione ha stabilito che «[…]la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento […] della prognosi già effettuata e l‟anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208»95

. L‟art. 207 c.p. permette di evidenziare la differenza sussistente tra pene e misure di sicurezza, in quanto le prime sono previste tassativamente entro una cornice edittale predefinita, mentre le misure di sicurezza, rispondendo a scopi differenti, «[…]possono

risultare relativamente a tempo indeterminato[…]»96

, pur potendo il legislatore, come già sostenuto, predeterminarne nel minimo la durata.

93 Vedi Cass., 06.03.1985, n.168.165.

94 Romano-Grasso-Padovani, commentario, op. cit., pag. 485. 95

Cass. Pen. sez. I, 07.05.1993, Padovano, in Foro it.

96 Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2230; vedi anche Fiandaca-Musco, op. cit., pag. 832:«Il principio della durata a tempo indeterminato discende dalla finalità stessa del provvedimento stabilito a garanzia degli interessi sociali ed è in tutto coerente con lo scopo pratico di rendere innocuo il soggetto, segregandolo ed isolandolo per tutta la durata-non predeterminabile a priori- della sua pericolosità».

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In una prima fase storica la possibilità di derogare a siffatto vincolo era limitata al potere di intervento del Ministro di grazia e giustizia97. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110/1974, ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 207 comma 3 c.p., «nella parte in cui attribuisce al ministro di grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché […] l‟illegittimità costituzionale del 2° comma dello stesso art. 207 cod. pen., in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge»98.

Il comma 3 è stato poi definitivamente abrogato dall‟art. 89 ord. pen., essendo adesso possibile revocare la misura anche prima della decorrenza del termine minimo di durata della stessa. La competenza spetta al magistrato di sorveglianza, che può revocarla «[…]sia prima della scadenza del termine minimo stabilito dalla legge, sia prima dell‟inizio della sua esecuzione, a condizione che venga accertata la cessazione dello stato di pericolosità sociale»99. In tal senso, la Corte di Cassazione ha stabilito che «la revoca di una misura di sicurezza può essere disposta all‟unica condizione della cessazione della pericolosità sociale del soggetto, sia che sia iniziata l‟esecuzione della misura stessa sia che tale esecuzione non sia ancora iniziata»100, potendo l‟esame della pericolosità sociale essere effettuato durante l‟esecuzione della pena.

A tal proposito bisogna ricordare che l‟art. 679 c.p.p. ha posto l‟obbligo al magistrato di sorveglianza di verificare, prima dell‟inizio dell‟esecuzione della misura, se il singolo destinatario della stessa sia ancora socialmente pericoloso, assicurando la possibilità di revocare la misura prima ancora che l‟interessato l‟abbia principiata.

Il quadro d‟insieme pare, perciò, a favore del reo. Invero, la dottrina ha evidenziato

come «l‟orientamento della Cassazione101

che vuole la revoca della misura in presenza solo di

97 Così disponeva il comma 3 dell‟art. 207: “Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia”.

98 Corte Cost. sent. 23.04.1974, n. 110, in Il Foro Italiano, 1974,Pag. 1562. 99 Gargani, op. cit., pag. 485.

100

Cass. Pen. 27.11.1986, Larocca, in Foro it.

101 Vedi ad esempio Cass. pen., sez. I, 17-11-2004, Savoca, in CED, 2004/230192: «La revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone una verifica attuale in termini di assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell‟art. 208 c.p.»

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una certa cessazione delle pericolosità sociale»102 sia da scartare; esigenze di garanzia imporrebbero, infatti, di adottare misure meno restrittive della libertà personale che siano idonee ad assicurare al singolo una maggior libertà, soprattutto in caso di attenuazione della pericolosità dello stesso.

Per ciò che attiene più strettamente al riesame della pericolosità, l‟art. 208 c.p. dispone che decorso il termine minimo di durata della misura, il giudice deve riprendere in esame le condizioni della persona per verificare se questa sia o meno ancora socialmente pericolosa. Se la pericolosità sociale persiste, si stabilirà un nuovo termine per il riesame, derogabile qualora vi siano ragioni per ritenere che il pericolo sia cessato, il quale verrà a realizzarsi seguendo i criteri indicati nell‟art. 203 c.p., quindi attraverso un esame completo della personalità del soggetto che, a differenza di quanto previsto in sede dibattimentale, potrà essere arricchito da perizie criminologiche che permetteranno al magistrato di sorveglianza di avere il maggior numero di dati possibili ai fini del giudizio103. In tal senso, la Corte di Cassazione ha osservato che «in materia di misure di sicurezza personale, ai fini della prognosi di pericolosità sociale il giudice non può prendere in considerazione le sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma deve procedere alla verifica di tutte le circostanze di cui all‟art. 133 c.p., prima fra tutte la gravità del reato commesso e deve approdare a un giudizio globale di pericolosità non limitata ad alcuni tipi di reati»104.

Oltre alla possibilità del giudice di revocare la misura, qualora si presentino i presupposti, ci si è chiesti se il magistrato di sorveglianza abbia o meno la possibilità di sostituire la misura di sicurezza detentiva con altra misura di sicurezza non detentiva. Ciò in virtù di quanto sancito dall‟art. 230 comma 2 c.p., il quale dispone che al termine dell‟assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro, al singolo possa applicarsi la libertà vigilata o la cauzione per buona condotta.

A favore di tale orientamento, volto a predisporre risposte proporzionate alla particolari condizioni degli internati, militano le sentenze della Corte costituzionale 367/2004 e 253/2003, nonché i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, che ha puntualizzato come «in tema di misure di sicurezza, deve ritenersi possibile, nell‟attuale disciplina normativa, che, in sede di revisione della pericolosità sociale di soggetto dichiarato

102 Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2232. 103

In proposito, Romano-Grasso-Padovani, Commentario, op. cit., pag. 489. 104

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delinquente abituale e sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, tale misura venga sostituita con quella della libertà vigilata[…]»105

.

Nel caso inverso, ossia in caso di aggravamento delle condizioni del singolo e quindi, in sede di riesame, della possibilità del passaggio dalla misura non detentiva a detentiva, la Cassazione ha espresso parere negativo. Infatti, «la persistenza della pericolosità accertata in sede di riesame comporta soltanto il prolungamento della misura di sicurezza e non può

determinarne, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, l‟aggravamento»106

. L‟art. 208 c.p. è stato «sostanzialmente integrato»107

dall‟art. 69 comma 4 ord. pen., tant‟è che il magistrato di sorveglianza, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 443/1988, e dopo l‟introduzione dell‟art. 679 c.p.p., nel momento in cui revoca la misura di sicurezza per cessazione della pericolosità, provvede anche a revocare le dichiarazioni di delinquenza qualificata «eventualmente congiunta all‟applicazione della misura»108

, pertanto «la revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza, giacché l‟abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza […]»109. Qualora, invece, vi sia una semplice diminuzione della pericolosità sociale, con contestuale trasformazione della misura di sicurezza detentiva in non detentiva, la dichiarazione di delinquenza abituale deve permanere, «perché altrimenti si verrebbe a creare una sfasatura antitetica rispetto a quella delineata dalla C.cost., ossia la permanenza di una misura di sicurezza, in difetto della dichiarazione di abitualità, che della predetta misura costituisce il presupposto»110.