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Espulsione come provvedimento amministrativo

2. Le misure di sicurezza personali non detentive, la libertà vigilata

2.3 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

2.3.1 Espulsione come provvedimento amministrativo

L‟espulsione dello straniero dallo Stato è prevista nel nostro ordinamento anche come istituto di diritto amministrativo. Una prima ipotesi è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del d. leg. n. 286/1998. Si prevede un‟espulsione di carattere amministrativo disposta dal Ministero dell‟interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o comunque disposta per ordine del Prefetto nei confronti dello straniero che si trovi irregolarmente nel territorio dello

166 C. cost., 24.02.1995, n. 58, in. Giur. Cost., 1995,Pag. 502 167

Vedi a proposito Dolcini-Marinucci, op.cit., pag. 2380. 168 Dolcini-Marinucci, op. cit., pag. 2381.

169 Di tale avviso Siclari, op. cit., pag. 124:«Non è inutile ricordare che in ogni caso l‟art. 10 della Costituzione stabilisce che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l‟effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d‟asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”, sicché ricorrendo la citata ipotesi è chiaro che non può essere ordinata l‟espulsione né in via giudiziaria né in via amministrativa».

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Vedi Romano-Grasso-Padovani, op. cit., pag. 588 con riferimento al d.lg. 251/2007, nonché in A.M. Calamia, ammissione ed allontanamento degli stranieri, 1980, pag. 587.

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stato. La misura è applicata nei confronti di quei «[…] soggetti che hanno frustrato la funzione di controllo dell‟ingresso e della permanenza dello stesso nel territorio»171

. La disposizione in esame, dunque, si avvicina all‟art. 235 c.p., in quanto orientata a scopi di prevenzione, e, inoltre, allarga i confini dell‟art. 235 c.p. «allorquando sussista nei confronti dello straniero il sospetto che legittimerebbe per il cittadino l‟avvio di un procedimento di prevenzione»172.

L‟espulsione è prevista, inoltre, come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell‟art. 16 del d.l. n. 286/1998. Si fa riferimento a due differenti ipotesi, ossia: caso di cittadino extracomunitario che riporta una condanna per un reato non colposo a una pena detentiva non superiore ai due anni, e caso di extracomunitario detenuto o internato che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell‟articolo 13 di cui sopra che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (art.16,comma 5).

La sanzione sostitutiva dell‟espulsione, prevista dall‟art. 14 delle legge n. 40 del 1998, la quale prevede la possibilità per il giudice di sostituire, in presenza di determinati presupposti173, alla pena carceraria l‟espulsione dello singolo per un tempo determinato, rappresenta anch‟essa uno strumento di contrasto al fenomeno della presenza di stranieri socialmente pericolosi nello stato. Secondo la Corte costituzionale, non si tratterebbe di una vera e propria sanzione sostitutiva, «in quanto l‟espulsione prevista dalla norma in discussione, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, non si può configurare come una sanzione criminale, ma come una misura amministrativa per i caratteri

che assume»174, tant‟è che viene eseguita dal questore e non dal pubblico ministero; «questa

espulsione a titolo di misura sostitutiva finisce, pertanto, con l‟assumere il carattere di una sorta di completamento sistematico del quadro, rappresentato dall‟abbinata espulsione come misura di sicurezza ed espulsione come misura amministrativa, collocandosi, anche in tal caso, a mezza strada. I fenomeni di contaminazione fanno sì che il confine fra l‟una e l‟altra

171 Padovani, Misure, op. cit., pag. 110. 172

Ibidem.

173Art. 14:” Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del Codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni”.

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misura sia mobile e indistinto. I presupposti tracimano dall‟uno all‟altro istituto e le

competenze di sovrappongono»175.

Infine, come già anticipato, l‟espulsione come misura alternativa alla detenzione prevista dall‟art. 16 quinto comma e ss. Del d.l. 286/1998. La norma, introdotta con la legge 189/2002, persegue il fine di contribuire allo sfoltimento del numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane e per far ciò si prevede che, in determinati casi, lo straniero extracomunitario venga espulso. Come visto, la norma richiede che l‟extracomunitario sia detenuto o internato in un istituto penitenziario, anche se ammesso al regime di semilibertà, che stia scontando una pena non superiore ai due anni, purché non condannato per un reato previsto dall‟art. 407, secondo comma, c.p.p., e che si trovi nelle condizioni previste all‟art. 13 del d.l. 286/1998.

La Corte costituzionale176, con ordinanza dell‟15.07.2004, n.222, ha chiarito che non si

tratta di una misura di sicurezza, quanto di una sanzione amministrativa. Infatti, nel caso di specie non ritroviamo alcun riferimento al necessario accertamento della pericolosità sociale del singolo ai fini dell‟applicabilità della misura, essendo sufficiente l‟integrarsi dei presupposti testé trattati.

Per ciò che attiene alla natura di sanzione amministrativa, bisogna fare qualche precisazione. La Corte, a tal proposito, fa riferimento alla sanzione amministrativa di cui sopra inquadrandola come sanzione “atipica”, non identificabile con la precedente sanzione prevista dalla legge 689/1981. Infatti, in questo caso il magistrato di sorveglianza, una volta avuto riguardo all‟integrazione dei presupposti previsti dalla legge, dispone, con decreto motivato, l‟espulsione. Se il singolo rientra nello stato prima del decorrere del termine di dieci anni viene arrestato e processato con rito direttissimo, ripristinandosi lo stato di detenzione previsto per la pena pregressa. Una misura, quindi, atipica e, anche in questo caso, applicabile a prescindere dalla pericolosità sociale dell‟interessato.

Concludendo, come precisato da Padovani, «la situazione assume un carattere che oscilla tra il grottesco e il paradossale; nondimeno trova il suo baricentro in uno spirito

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Padovani, misure, op. cit., pag. 114. A cui si rinvia per i profili problematici relativi alla l. n. 94/2009. 176

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fortemente intriso di fobia verso lo straniero, se non di autentico odio, caratterizzato da un bieco e pesante autoritarismo»177.