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Attribuzione alle Regioni di ulteriori forme di autonomia (art. 116, terzo comma, Cost.)

3 ALTRE FORME DI LEALE COLLABORAZIONE PREVISTE NEL TITOLO V

3.1 Attribuzione alle Regioni di ulteriori forme di autonomia (art. 116, terzo comma, Cost.)

Come già ricordato, la riforma costituzionale del 2001 si è ispirata - quanto alla declinazione dei raccordi tra lo Stato e le Regioni - ad un modello di matrice cooperativa, opposto rispetto all’impostazione più marcatamente duale, cui era improntato il disegno dell’originaria Carta.

Di tale evoluzione verso un modello più “competitivo” costituisce un chiaro esempio l’introduzione, all’interno del Titolo V della Costituzione, della possibilità, per le Regioni2, di negoziare con lo Stato “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”3.

1

Se non addirittura “latitante”, secondo (Agosta S. , 2008, p. 171).

2 Il testo del disposto costituzionale fa esplicito riferimento ad “altre regioni”, intendendosi per “altre” quelle diverse dalle Regioni a statuto speciale menzionate al comma primo. L’art. 116, 3 c., Cost., parrebbe dunque porre le premesse per una differenziazione di condizione all’interno della cerchia delle Regioni ordinarie (Martines, Ruggeri, Salazar, & Morelli, 2019, p. 22). In dottrina, per l’estensibilità di tale procedimento anche alle Regioni speciali, in virtù dell’art. 10, l. cost. n. 3/2001, (Morelli A. , Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso , 2019, p. 11 e ss.) (Cortese, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, 2017) sub nota 5) a p. 692; contra: (Toniatti, 2017) ; (Girotto, L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario : tentativi di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema , 2019, p. 47 e ss.) .

In particolare, secondo (Morelli A. , Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso , 2019), in una prospettiva sperimentale, il procedimento di differenziazione potrebbe essere impiegato per far acquisire alle autonomie speciali competenze in materie di cui esse, in base ai rispettivi statuti, non avessero la disponibilità: in tale ipotesi, la differenziazione in tali materie non comporterebbe l’inserimento delle relative competenze negli statuti speciali e l’estensione alle stesse delle garanzie derivanti da questi ultimi, ma nulla

46 L’art. 116, comma terzo, Cost. prevede, infatti, che l’attuazione del cd. regionalismo asimmetrico o differenziato4 avvenga, su iniziativa della Regione interessata, con legge ordinaria dello Stato, adottata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione medesima, sentiti gli enti locali e nel rispetto dei principi di cui agli art. 119 Cost.

La disposizione costituzionale circoscrive le materie nell’ambito delle quali le Regioni possono richiedere le condizioni di maggiore autonomia, e segnatamente tutte le materie di potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché, tra quelle di potestà esclusiva statale, l’organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (rispettivamente art. 117, comma secondo, lett. l), n) ed s), Cost.)5.

Con il termine regionalismo asimmetrico o differenziato deve dunque intendersi la diversa misura di autonomia tra i vari territori di entità sub-statali, le quali non hanno tutte le medesime attribuzioni, ma dispongono di competenze diverse.6

Come è stato osservato, per tale via si introduce nell’ordinamento costituzionale una nuova configurazione del sistema regionale ordinario, secondo un meccanismo procedurale volontario (su iniziativa della Regione interessata), eventuale (rimesso alla valutazione di opportunità della Regione), selettivo (essendo disponibile sia l’an sia il quantum di maggiore autonomia concedibile), partecipato (mediante la consultazione degli enti locali) e consensuale (in quanto negoziato con lo Stato con apposita intesa), in deroga dell’assetto costituzionale di ripartizione delle materie previste dall’art. 117 Cost.7

Sul piano costituzionale del riparto di competenze, la norma consentirebbe dunque al combinato disposto dell’intesa e della legge ordinaria (ancorché rinforzata) di derogare alle regole dei poteri legislativi delle regioni ordinarie, creando una sorta di “doppio regime”, uno ordinario e stabile, garantito costituzionalmente, ed uno incrementale sulla base della volontà politica di Stato e Regioni.8

Tale nuovo assetto di competenze “potenzialmente acquisibili” configurerebbe un nuovo

genus di forma regionale,da tenere distinto, dunque, non solo dal genus delle regioni di diritto

comune, di cui costituisce la base per la futura “specializzazione”, ma anche da quello delle regioni speciali9, essendo l’autonomia di queste ultime rimessa agli Statuti speciali, approvati con legge costituzionale, ed alle relative norme di attuazione, adottate da apposite Commissioni paritetiche espressamente previste negli statuti.

impedirebbe, qualora subentrasse l’accordo politico con lo Stato in un momento successivo, l’inserimento delle medesime competenze negli stessi statuti, seguendo il procedimento previsto per la loro modifica.

3

Per un’analisi approfondita delle varie problematiche sottese all’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., sia consentito rinviare al lavoro di (Girotto, L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario : tentativi di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema , 2019).

4

In dottrina si è fatto variamente riferimento all’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., con il termine di regionalismo differenziato, asimmetrico ovvero di “autonomia ponderata” (Toniatti, 2017). Al fine di non ingenerare confusione con le regioni speciali, spesso menzionate anche come regioni ad “autonomia differenziata”, nel presente lavoro si farà riferimento al procedimento in esame col termine di regionalismo “asimmetrico”.

5 Per un approfondimento sui lavori preparatori del testo della novella in parola si veda: (Mangiameli S. , 2007, p. 670).

6

(Anzon Demming, Quale regionalismo differenziato?, 2008, p. 51).

7

(Toniatti, 2017, p. 643 e ss).

8 (Violini L. , L'autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., 2018, p. 323).

9

Diffusamente, per la individuazione dell’autonomia “ponderata” quale nuova configurazione del sistema regionale ordinario e la articolazione in tre ipotesi di forma regionale speciale, ordinaria e ponderata (Toniatti, 2017); (Senato S. S., 2019 n. 104, p. 8 e ss.); per l’impossibilità di conseguire una ”specialità” assimilabile a quella delle Regioni a statuto speciale per il tramite dell’art. 116, comma terzo, Cost.: (Cortese, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, 2017, p. 692 e ss.); (Giangaspero, Ancora sul processo di differenziazione dell'autonomia regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell'art. 116, comma 3, Cost.tra principio negoziale, vincoli procedurali ed impatto sul sistema delle fonti del diritto, 2018, p. 165).

47 Come noto, la disposizione novellata dell’art. 116 Cost. in discorso non ha ancora avuto attuazione, nonostante numerose iniziative siano state promosse in tal senso da differenti Regioni, sin dal 200310

Sulla scorta degli impulsi regionali, nel 2008 fu presentata al Parlamento una proposta di legge11 di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., che ricalcava un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine della precedente legislatura12. In estrema sintesi, il provvedimento prevedeva una procedura strumentale alle “future procedure legislative rinforzate

aventi ad oggetto, ciascuna, l’ampliamento dell’autonomia di una regione a statuto ordinario”13. La proposta prevedeva che l’atto di iniziativa, riservato alla Regione e corredato dal parere espresso del Consiglio delle Autonomie locali, avrebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Tale atto avrebbe dovuto disciplinare anche i rapporti finanziari tra Stato e Regione, in coerenza con l’art. 119 Cost. e nel rispetto dei principi di perequazione e solidarietà. Dopo la sottoscrizione dell’intesa, il Governo avrebbe dovuto, entro trenta giorni, deliberare il disegno di legge da sottoporre al Parlamento, con allegata intesa, costituente parte integrante del testo normativo.

Il disegno di legge non venne mai presentato al Parlamento né miglior sorte ebbe la speculare proposta di legge.

L’unica disposizione statale vigente sul procedimento di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., è contenuta, ad oggi, in un comma della legge di stabilità per il 2014, e individua nel Presidente del Consiglio dei Ministri e nel Ministro per gli Affari regionali gli interlocutori delle iniziative regionali, fissando altresì per il Governo un termine (ordinatorio) di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento delle proposte di iniziativa, per “attivarsi” su tali proposte. 14

Nel corso della XVII legislatura, ha preso nuovamente vita la stagione del regionalismo asimmetrico, su impulso delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia – Romagna15. Al termine di tale

10

La storia dei tentativi di attuazione dell’art. 116, comma terzo, Cost., è segnata da fasi alterne, con periodi di forte interesse e acceso dibattito politico-istituzionale alternati ad altri di completa stasi: è una storia, in ogni caso, caratterizzata da insuccessi e insabbiamenti, anche a causa della mancanza di sensibilità politica dei diversi governi (Tubertini, 2018, p. 2 e ss.).Già nel 2003, infatti, la Regione Toscana aveva avanzato richieste di maggiori competenze in materia di tutela dei beni culturali. A pochi anni di distanza si erano attivate le Regioni Veneto, Lombardia e Piemonte, con iniziative di maggiore ampiezza contenutistica, parimenti non giunte a compimento. Sul punto si vedano le prime osservazioni di (Bin R. , "Regionalismo differenziato" e utilizzazione dell'art.116, comma 3. Alcune tesi per aprire il dibattito, 2008, p. 9 e ss.).

11AC 1368 XVI Legislatura cd. PDL di iniziativa dei deputati Lanzillotta e Marantelli in http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0011580.pdf

12

Disegno di legge del 21 dicembre 2007 in www.issirfa.cnr.it/download/.../cdm-071221ddl-attuazione-116uc-costpdf.

13 Cfr. Relazione alla proposta di legge AC 1368, cit.

14

Art. 1 comma 571, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014):“Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo

si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

15 In particolare, la Regione Veneto si è attivata prevedendo l’indizione di una consultazione popolare in merito alla richiesta di maggiore autonomia per il proprio territorio. La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sull’ammissibilità e sul contenuto di tale consultazione, da un lato non ha ravvisato alcuna sovrapposizione tra il referendum e il procedimento di specializzazione ex art. 116, III comma, Cost., dal momento che il primo “si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost.” e, dall’altro, ha ammesso lo svolgimento del referendum, poiché il tenore letterale del quesito (l’unico ammesso tra quelli previsti dalle leggi regionali scrutinate) riprende testualmente, pur senza richiamarlo esplicitamente, l’espressione usata dall’art. 116, terzo comma, Cost., e dunque “si

colloca nel quadro della differenziazione tra autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata” Corte cost. n. 118/2015,

Considerato in diritto 8.3 e commenti di (Tega, 2016, p. 1141 e ss.); (Morelli A. , Ascese e declini del regionalismo italiano. Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e Veneto?, 2017, p. 321 e ss.).

Sempre con riferimento alla Regione Veneto, va ricordato che, all’indomani del risultato plebiscitario del referendum, con deliberazione n. 155 del 15 novembre 2017, pubblicata sul Bur n. 113 del 20 novembre 2017, il Consiglio regionale aveva approvato una proposta di legge statale, composta di 66 articoli, con cui venivano definiti i “settori organici di materie” entro cui lo Stato avrebbe dovuto riconoscere forme e condizioni di maggiore autonomia. Successivamente, la Regione Veneto ha altresì presentato una proposta di disegno di legge statale sull’autonomia del

48 legislatura, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno siglato con il Governo degli “Accordi preliminari” sull’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.16

Oltre alle tre Regioni che hanno sottoscritto accordi preliminari, altre, per una sorta di effetto “traino”, hanno deliberato di avviare i negoziati col Governo17.

Poiché il cd. regionalismo asimmetrico costituisce uno degli obiettivi del cd. “contratto di governo” della attuale legislatura, all’indomani dell’insediamento del nuovo esecutivo le Regioni firmatarie degli Accordi del febbraio 2018 si sono nuovamente attivate per riprendere i negoziati, proponendo di ampliare ulteriormente il novero di materie oggetto di richieste di autonomia.

Al riguardo, sono state rese pubbliche delle bozze di intese, datate 25 febbraio 2019, relative alle tre Regioni Lomabrdia, Emilia Romagna e Veneto18.

Da ultimo, nel corso della stesura del presente lavoro è stata diffusa una bozza di legge quadro attuativa dell’art. 116, terzo comma, Cost.19, sulla quale si registrano opinioni diverse in dottrina.20

Veneto trasmessa al Ministro per gli Affari regionali il 12 luglio 2018, che prevede che il Governo sia delegato ad emanare, nelle materie individuate dall’intesa, decreti legislativi per l’attribuzione di funzioni legislative, amministrative e finanziarie. Sulle perplessità destate dallo strumento della legge delega, ritenuto incostituzionale, per violazione del principio della chiusura delle fonti primarie a livello costituzionale (Giangaspero, Ancora sul processo di differenziazione dell'autonomia regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell'art. 116, comma 3, Cost.tra principio negoziale, vincoli procedurali ed impatto sul sistema delle fonti del diritto, 2018); (Furlan, 2018, p. 7) p.7; (Violini L. , L'autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., 2018, p. 359).

Le decisione della Consulta n. 118 del 2015 ha agevolato l’iniziativa referendaria della Regione Lombardia, che ha avuto ad oggetto un quesito contenente uno specifico riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost.

Le consultazioni popolari di entrambe le Regioni hanno visto la netta vittoria del “sì”, il che ha indubbiamente conferito ampia legittimazione politica alle richieste di maggiore autonomia per queste Regioni.

Diversamente, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di non percorrere la via referendaria e di affidare l’iniziativa regionale a risoluzioni dell’Assemblea legislativa contenenti sia atti di indirizzo per la Giunta sia il mandato al Presidente della Regione a trattare con il Governo.

16 Si tratta dei Pre -accordi del 28 febbraio 2018. Tali accordi, composti da una parte generale di identico contenuto, avevano ad oggetto “principi generali, metodologia e materie” per l’attribuzione di autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116 terzo comma della Costituzione. In particolare, si intendevano attribuire alle Regioni firmatarie ulteriori “forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e

legislativa” nelle materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, rapporti internazionali e con l’Unione

europea. Secondo tali accordi, l’intesa avrebbe avuto durata decennale (potendo però essere modificata in qualunque momento di comune accordo tra Stato e Regione), con approvazione da parte delle Camere secondo il procedimento previsto per le intese tra lo Stato e le confessioni religiose di cui all’art. 8, terzo comma, Costituzione. Quanto alle modalità e all’attribuzione delle risorse necessarie all’esercizio di condizioni particolari di autonomia, gli accordi in parola prevedevano il deferimento delle scelte ad apposita Commissione paritetica Stato-Regioni, in termini di: compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale ovvero di fabbisogni standard, da determinarsi entro un anno dall’approvazione dell’intesa, con graduale superamento del criterio della spesa storica. Sulla genericità dell’individuazione delle modalità di attribuzione delle risorse nei cd. Pre-accordi, nonché, in generale, sul rischio che la differenziazione sia avviata senza che sia stato raggiunto un assetto organico della finanza regionale e locale in attuazione dell’art. 119 Cost. (Gallo, I limiti del regionalismo differenziato, 2019). Inoltre, nell’ipotesi che si tratti di finanziare un più ampio o un più autonomo esercizio di funzioni che comunque già appartengono a tutte le Regioni, altra dottrina mette in guardia dal rischio di destinare «risorse aggiuntive» e di effettuare «interventi speciali» in favore delle Regioni più ricche, che stanno attualmente trattando con lo Stato, in violazione del dettato dall’art. 119, quinto comma, Cost., che prevede interventi aggiuntivi per “rimuovere gli squilibri economici e sociali” e non, quindi, per accrescerli (Falcon G. , Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, 2017).

I testi dei Pre -accordi del 28 febbraio 2018 sono reperibili su:

http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2018/giugno/autonomia-differenziata-accordi-preliminari-con-le-regioni-emilia-romagna-lombardia-e-veneto/.

17 Hanno infatti già formalmente conferito al Presidente l'incarico di chiedere al Governo l'avvio delle trattative per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia: Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria. Basilicata, Calabria, Puglia non hanno ancora approvato formalmente tale mandato, ma hanno assunto iniziative preliminari che in alcuni casi hanno condotto all'approvazione di atti di indirizzo. Solo due regioni, Abruzzo e Molise, non risultano aver avviato iniziative formali per l'avvio della procedura ex art.116, terzo comma, della Costituzione (Senato S. S., 2019 n. 104) ( (Senato S. S., 2018 n. 45), (Martines, Ruggeri, Salazar, & Morelli, 2019, p. 23).

18 Testi consultabili sul sito http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/autonomia-differenziata/autonomia-differenziata-articolo-116-iii-comma-della-costituzione/.

19

Si tratta della bozza di legge quadro dell’11 novembre 2019, inviata dal Ministro Boccia ai Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, consultabile su https://www.roars.it/online/lautonomia-differenziata-secondo-boccia-ecco-la-bozza-di-legge-quadro/.

20 (Mazzarolli, 2020, p. 11 e ss.), il quale sottolinea, in particolare, alcuni profili di illegittimità costituzionale del testo: con riferimento ai «principî» di cui all’art. 1 della bozza,.dettati con fonte di livello ordinario per delimitare una disposizione di livello costituzionale che nulla prevede al riguardo, in violazione sia dell’art. 116, co. 3, Cost., sia dell’art. 138 Cost; con riferimento alla natura di “legge quadro”, retaggio del

49 3.1.1 Forma e contenuti dell’intesa

L’analisi della cd. “clausola di asimmetria” deve essere condotta su un duplice versante: quello procedurale, da una parte, e quello relativo al campo materiale in cui la differenziazione può svilupparsi, dall’altra.

Il primo versante dovrebbe configurarsi in maniera identica per tutte le Regioni mentre il secondo, al contrario,dovrebbe atteggiarsi in maniera differenziata da Regione a Regione, in ciò sostanziandosi il senso della invocata “asimmetria”.

Iniziando dal primo profilo, occorre innanzitutto ripercorrere i presupposti indefettibili del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost., che prevede: 1) un’iniziativa della Regione interessata; 2) una consultazione con gli enti locali; 3) il rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.; 4) l’intesa con lo Stato; 5) l’approvazione della legge a maggioranza assoluta.

Per ciascuno dei punti citati sono state individuate delle criticità, anche per carenze sul piano della tecnica legislativa dovute alla fretta nell’approvazione della riforma: spicca, in particolare, l’indeterminatezza della natura giuridica delle “ulteriori forme e condizioni di autonomia” oggetto di negoziazione21.

Nel dettaglio, è stato osservato, inoltre, come, 1) quanto all’iniziativa regionale, non è chiaro se essa debba intendersi come generica facoltà di attivarsi in modo informale da parte della Regione, ovvero se debba trattarsi di iniziativa della Giunta e rivolta al Governo ovvero ancora di un’iniziativa del Consiglio regionale per una proposta di legge alle Camere (ipotesi speciale ex art. 121, comma 2, Cost.)22 23; 2) quanto alla consultazione degli enti locali, che sembrerebbe obbligatoria ma non vincolante, non appare chiaro quale debba essere il ruolo riservato al Consiglio delle Autonomie locali24; 3) quanto al rispetto dei principi del federalismo fiscale, non è stabilito se esso debba intendersi riferito alle condizioni (sane ed in equilibrio) della finanza della Regione richiedente ovvero alle modalità fiscali di finanziamento delle nuove competenze trasferite25; 4) quanto all’intesa, non vi è uniformità di vedute sui rapporti tra l’accordo e l’atto legislativo che la recepisca e, conseguentemente, in merito alla natura delle legge 5) (formale o sostanziale?), necessaria per la trasposizione dell’atto negoziale in fonte normativa.

passato; con riferimento, infine, all’ammissibilità di una fonte ulteriore, non prevista dalla Carta costituzionale e a “monte” della legge rinforzata che dovrebbe fondarsi solo sull’intesa tra Stato e Regioni.

Secondo un’altra opinione, invece, la bozza in questione, nella parte in cui prevede la definizione di un procedimento speciale volto a rendere particolarmente celere la definizione di LEP, obiettivi di servizio e fabbisogni standard, deve certamente essere apprezzato per la connessione esplicita tra l’utilizzazione dello strumento del regionalismo differenziato e la previa attuazione di alcuni importanti aspetti del vigente Titolo V della Parte seconda della Costituzione; nonché, inoltre, per l’intento di costruire una cornice comune alle diverse iniziative di differenziazione, anche se appare dubbia la possibilità che le disposizioni di una precedente legge ordinaria possano vincolare il contenuto della legge approvata ex art. 116, terzo comma, Cost. (Pajno, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi , 2020, p. 38).

21 (Violini L. , L'autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., 2018, p. 328).

22

(Giangaspero, Ancora sul processo di differenziazione dell'autonomia regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell'art. 116, comma 3, Cost.tra principio negoziale, vincoli procedurali ed impatto sul sistema delle fonti del diritto, 2018, p. 166); (Mangiameli S. , 2017, p. 667).

23Ritiene che si tratti di un’iniziativa legislativa riservata alla Regione (Anzon Demming, Quale regionalismo differenziato?, 2008, p. 57). A questo riguardo, si è osservato inoltre che l’iniziativa legislativa riconosciuta al Governo nei cd. pre-Accordi del febbraio 2018 non appare in linea con la lettera dell’art. 116, coma terzo, Cost. (Martines, Ruggeri, Salazar, & Morelli, 2019, p. 24).

24

(Mangiameli S. , 2017, p. 667); (Furlan, 2018, p. 6); (Balboni & Brunetti, Il ruolo del CAL nell'applicazione dell'art. 116, ultimo comma, Cost., con particolare riferimento al caso della Lombardia, 2011, p. 213).

25

50 Da più parti, inoltre, è stato osservato come manchi una disciplina generale e organica di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost., che definisca i diversi profili procedurali inerenti alla realizzazione del regionalismo differenziato (dalle modalità di presentazione dell’atto regionale