7. IL SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE COST. N. 251 DEL 2016 ED I SUOI EFFETTI
7.1. Il seguito della sentenza n. 251 del 2016
7.1.1. L’assestamento dell’indirizzo giurisprudenziale
Per valutare la portata del revirement, occorre innanzitutto soffermarsi sulla specificazione delle statuizioni della sentenza n. 251 del 2016 nella pronunce ad essa coeve.
1 Sent. Corte cost. n. 251 del 2016 punto 9 Considerato in diritto.
2 Parere Consiglio di Stato, Commissione speciale, 17 gennaio 2017, n. 83, in https://www.giustizia-amministrativa.it/riforma-madia.
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Si rimanda, senza pretese di completezza, a (Poggi & Boggero, Non si puà riformare la P.A. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, 2016) (D'Amico G. , 2017) (Ambrosi, 2017) (Calvieri, 2017) (Marshall, 2016) (Barbareschi, 2017), (Amoroso, 2017).
191 In una decisione di poco successiva, la Consulta ha negato che possa sussistere una lesione del principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo ordinario “e, a maggior ragione “per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma
dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di ‘casi straordinari di necessità e d’urgenza’”.4
Se dunque, da un lato, la Corte ha ribadito la propria costante giurisprudenza relativa all’inapplicabilità delle procedure collaborative ai decreti legge, essa, d’altro lato, ha avuto cura di precisare che tale procedure non si applicano al procedimento legislativo ordinario (corsivo nostro), in tal modo anticipando quel chiarimento definitivo cui sarebbe approdata di lì a poco.
In una successiva sentenza, con riferimento alla denunciata violazione del principio di leale collaborazione, la Corte ha ulteriormente precisato che: “Occorre anzitutto osservare che tale
principio non si impone nel procedimento mediante il quale il Parlamento, attraverso le due Camere, approva le leggi”5. In tal modo, la Corte pare indirettamente voler restringere “il peso” del noto precedente al solo procedimento di formazione di una legge ordinaria. Il riferimento alla sentenza n. 251 del 2016, del resto, è esplicitato tra quelli citati nella motivazione.
Occorrerà, tuttavia, attendere circa un anno dalla sentenza del 2016 per la chiara delimitazione dell’ indirizzo interpretativo inaugurato dal citato precedente6.
Decidendo in via principale sulla legittimità di alcune modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (e, dunque, sulle modifiche apportate ad una legge “rinforzata”, in quanto approvata a maggioranza assoluta in forza della legge costituzionale n. 1 del 2012), la Corte ha rigettato la questione relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, ritenendo che siffatto principio non imponga il coinvolgimento delle regioni nell’approvazione della legge ordinaria.
Con l’occasione, la Corte ha cura di specificare il discusso ambito applicativo della sentenza n. 251 del 2016.
Afferma, infatti, il giudice delle leggi: “Se è vero che è stata recentemente dichiarata
l’illegittimità di una legge di delega per non aver previsto l’intesa con la Conferenza unificata (o con la Conferenza Stato-regioni, a seconda dei casi) in vista dell’adozione dei decreti legislativi (sentenza n. 251 del 2016), va sottolineato che tale pronuncia si riferisce segnatamente al rapporto che intercorre tra legge delega e decreto legislativo, e che non sarebbe corretto estenderne la portata al diverso rapporto intercorrente tra legge rinforzata e legge ordinaria. A tale estensione osta infatti la circostanza, di per sé decisiva, che il procedimento legislativo è disciplinato da un sistema di norme contenute nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari ai quali la prima rinvia per la disciplina integrativa (artt. 64 e 72 Cost.), con la conseguenza che si deve ritenere precluso a una legge, per
4 Sent. Corte cost. n. 280 del 2016 punto 3 Considerato in diritto. Pare utile riportare l’intero passaggio della motivazione, con il quale la Corte ha dichiarato l’infondatezza della questione sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione: “Questa Corte ha ripetutamente e
costantemente escluso che le procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni «trovino applicazione nell’attività legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà; e che l’esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, “vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di ‘casi straordinari di necessità e d’urgenza’” .”
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Sent. Corte cost. n. 192 del 2017, Punto 8.3.1.1. del Considerato in diritto, che richiama anche espressamente, tra i precedenti, la sentenza n. 251 del 2016.
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quanto rinforzata, di regolare la procedura legislativa di altra legge, ancorché di rango diverso, restando la legge (non costituzionale) in ogni caso priva di competenza su tale oggetto.”.7
Inoltre, argomenta la Corte, proprio la previsione in Costituzione di alcune particolari ipotesi in cui una legge statale ordinaria è preceduta da un raccordo con le regioni (art. 116, terzo comma, art. 132, secondo comma, art. 133, primo comma, Cost.), non consente di desumere alcuna regola generale circa la necessità di percorsi collaborativi con le regioni medesime, oltre ai casi specifici considerati8.
Nella pronuncia da ultimo riportata, la Corte chiarisce la portata del proprio precedente e delimita chiaramente l’imposizione dell’intesa al solo procedimento di delegazione legislativa, escludendo che il principio collaborativo possa imporsi alla formazione della legge ordinaria, in ragione della mancata previsione di tale principio nelle fonti (sovraordinate o a competenza riservata), che disciplinano il procedimento di formazione delle leggi.
Ciò che, tuttavia, sembra restare nell’ombra nel ragionamento del giudice delle leggi è l’argomento in forza del quale i soli decreti legislativi debbano essere ritenuti assoggettati al rispetto del principio collaborativo, pur essendo fonti equiparate alla legge.
Anche il procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati, al pari dei decreti legge e della legge ordinaria, è disciplinato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari.9
Sembra potersi affermare che è proprio questo il punto debole del nuovo trend giurisprudenziale.
La Consulta, infatti, nemmeno nelle decisioni successive alla svolta del 2016 si adopera per chiarire perché l’inversione di tendenza in senso collaborativo debba riguardare una sola tra le fonti ordinarie.
A tale riguardo, l’unico appiglio utile per gli interpreti è costituito da un passaggio motivazionale della decisione che ha inaugurato la svolta – e già in precedenza evidenziato10 - secondo cui la leale collaborazione “si impone… anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate
dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal governo sulla base dell’art. 76 Cost.”e che “tali decreti (…) finiscono per essere attratti nelle procedure di leale collaborazione” 11
Nell’interpretazione che di tali enunciati è stata data, forse l’unica interpretazione possibile, si è posto l’accento sul lemma “attuazione”.
E infatti, ciò che accomuna il decreto legislativo alle altre fattispecie (atti amministrativi generali, regolamenti) alle quali finora la Corte aveva pacificamente applicato il principio collaborativo, è proprio l’attuazione, in una fase successiva, della legge, da parte dell’Esecutivo.
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Sent. Corte cost. n. 237 del 2017 Punto 9 del Considerato in diritto.
8 Sent. Corte cost. n. 237 del 2017 Punto 9 del Considerato in diritto.
9 Anche secondo (Rivosecchi G. , 2017, p. 300), bisognerebbe chiarire perché l’onere dell’intesa gravi soltanto sulla delegazione legislativa e non anche sulle leggi o sui decreti legge.
10 Si rinvia al par. 6.2.1.
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193 Solo in questo senso può spiegarsi, infatti, “l’attrazione” dei decreti legislativi alle procedure di leale collaborazione, al pari degli atti amministrativi o delle fonti secondarie.12