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2. Gli Stati Uniti d‟America

2.5. L‟attuale stato dell‟arte

E dunque, alla luce di quanto previsto dalla Costituzione e dai suoi emendamenti, nonché dall‟evoluzione dei rapporti tra Federazione e Stati che, sulla base di essa e della giurisprudenza della Corte Suprema, è venuta a esprimersi, sembra ora possibile tracciare il quadro dell‟attuale stato dell‟arte delle relazioni finanziarie tra centro e periferia.

Va quindi preliminarmente osservato come, sul lato della spesa, la maggior parte delle funzioni siano assolte nell‟ambito statale, mentre, residualmente, a livello federale, le uscite consistano essenzialmente in oneri riconducibili al settore pensionistico, delle prestazioni sociali, dell‟assicurazione sanitaria per anziani e disabili e della difesa. A queste, sono poi da aggiungere quelle derivanti da

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A livello fiscale, degni di nota sono così il Tax Adjustment Act del 1945; il Tax Provision del 1947; i Revenue Acts del 1945 e 1948; il Revenue and Expenditure Control Act del 1968; il Tax

Reduction Act e il Revenue Adjustment Act del 1975; il Tax Reducition and Simplification Act

del 1977; l‟Economy Recovery Tax Act del 1981. Per più ampia ricostruzione dei vari interventi, si rinvia a L.A. TALLEY, Taxes: significant Federal tax acts, 1954-1990, Congressional Resourche Service report, 3/4/91.

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Essenzialmente innescate dalle seguenti circostanze: l‟attacco terroristico dell‟11 settembre 2001, il caso Enron, il crollo degli indici ancorati al listino dei titoli tecnologici Nasdaq, lo scoppio della bolla speculativa legata al mercato immobiliare americano e ai mutui e agli strumenti di investimento ad essi connessi. Va peraltro evidenziato come quella stessa interconnessione finanziaria, sottoprodotto del più generale fenomeno della globalizzazione, che ha trasportato fuori confine le suddette crisi americane, potrebbe pacificamente nondimeno compiere il percorso inverso, immettendo nel circuito statunitense le sporie di affezioni finanziarie altrove prodotte e spingendo dunque all‟adozione di ulteriori contromisure a livello federale. La recente, e assolutamente inconsueta, partecipazione del Segretario del Tesoro USA Timothy Geithner al vertice Ecofin tenutosi a Wroclaw, in Polonia, il 16 settembre 2011, per discutere della crisi del debito pubblico greco, risulta alquanto emblematica del carattere ormai affatto pandemico di tali problematiche.

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Tra gli interventi possono menzionarsi l‟Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act e l‟Internet Tax Nondiscrimination Act del 2001; il Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation

Act del 2003, nonchè i progetti legislativi circa la Tobin tax sulle transazioni finanziarie, ovvero

trasferimenti in favore degli Enti decentrati, e sui quali a breve si avrà modo di tornare.

Per quanto invece attiene al versante delle entrate, dall‟esperienza statunitense si evince, tutto sommato, l‟adozione di un modello estremamente semplificato: la Federazione, che prima dell‟approvazione del XVI emendamento vedeva il proprio bilancio prevalentemente sostenuto da esazioni daziarie, può da allora pregiarsi anche del fondamentale contributo delle imposte sui redditi52; agli Stati competono invece gli introiti da imposte indirette sugli scambi, cui si assommano, in minima parte, ulteriori risorse dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o societari; in ultimo, rimesse ai governi locali sono, di contro, le fonti di natura patrimoniale.

Analizzata le struttura qualitativa delle entrate aventi natura di imposta, non meno interessante è l‟indagine circa l‟incidenza quantitativa sui bilanci ascrivibili ai tre livelli di governo. Ci si avvede allora di come la Federazione dipenda pressoché integralmente da esse, le stesse rilevando invece per il 44% per gli Stati, i quali vedono integrate le proprie risorse dai trasferimenti federali per circa il 33% e da entrate di altra natura per la restante frazione53. Le istituzioni decentrate raccolgono invece circa un terzo dei propri introiti da imposte, un ulteriore terzo da trasferimenti, soprattutto federali, ed il restante terzo da altre entrate dal carattere per lo più commutativo, quali tasse, canoni e tariffe.

Quanto, infine, al rapporto tra fonti e impieghi riferibile ai tre ambiti amministrativi, può indubbiamente affermarsi che i livelli di governo decentrati abbiano nel corso del tempo mantenuto intatto un certo equilibrio finanziario. Non altrettanto può invece dirsi con riferimento alla sfera federale, laddove le risorse in entrata si sono rese gradualmente insufficienti all‟integrale copertura dei crescenti impegni di spesa, in tal modo generando un continuo ricorso all‟indebitamento54, con ineluttabile irrobustimento degli oneri gravanti sul

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Personali, societari e da lavoro dipendente.

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Prevalentemente tasse e contributi.

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Su tutti questi aspetti afferenti ai rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e sulle connotazioni di ciascuno di essi, si rinvia, per un esame analitico, a T. LAUBACH, Fiscal

Relations Across Levels of Government in the United States, OECD, ECO/WKP(2005)49, pag.

pubblico bilancio55, progressiva erosione dei margini di manovra per l‟attuazione delle politiche economiche e perdita di credibilità agli occhi degli investitori nazionali ed internazionali, con conseguente e storico declassamento da parte dell‟agenzia di rating Standard & Poor‟s56.

E dunque, tenuto conto delle indicazioni normative e giurisprudenziali, nonché dei profili applicativi testé tracciati, sembra se ne possa inferire per un sistema di rapporti finanziari imperniati su di una potestà tributaria sostanzialmente paritaria, concorrente e parallela tra la Federazione e gli Stati, con una autonomia finanziaria che complessivamente per questi ultimi si conferma su ottimi standard. Invero, considerati i pochi vincoli che la Costituzione americana prescrive – e che, come già apprezzato, risultano essenzialmente preordinati ad inibire qualsiasi forma di imposizione sulle esportazioni e sulle importazioni, ovvero ad escludere eventuali discriminazioni o interferenze rispetto al naturale sviluppo degli scambi interstatali e alle ripercussioni che questi possono produrre nei confronti dei cittadini di Stati diversi – non può sottacersi come gli Stati stessi abbiano fin da subito fatto ampio ricorso al proprio potere impositivo – nondimeno surclassando, per un certo periodo, la Federazione medesima – continuando peraltro tuttora a farlo e da una posizione di fatto egualitaria rispetto a quest‟ultima.

In virtù di siffatte caratteristiche, corredate dalla pacifica presenza di possibili doppie imposizioni e cionondimeno di una revenue-sharing57 abbastanza trascurabile, ne discende, dunque, un modello di federalismo fiscale che potremmo definire duale58, e che nel vuoto di poteri di coordinamento tende quindi ad appalesare l‟assenza anche di precisi rapporti gerarchici tra

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Oltre a quelle menzionate antecedentemente, vanno invero annoverate tra le spese federali, i crescenti oneri finanziari ascrivibili agli interessi passivi sul debito pubblico.

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Mentre le altre due maggiori agenzie di rating, Moody‟s e Fitch, hanno preferito mantenere per il momento invariato il giudizio di tripla A, Standard & Poor‟s ha invece deciso, il 6 agosto del 2011, di declassare i titoli del debito pubblico americano ad un giudizio di AA+, peraltro corredandolo di un outlook, ossia di prospettive, di carattere negativo.

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Con tale espressione intendendosi il fenomeno della ripartizione delle entrate (statali).

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Circa i profili della doppia imposizione e del sistema impositivo duale, si osservi Corte Suprema, Guaranty Trust vs Virginia (1938).

Federazione e Stati59 e la conseguente sostanziale equiordinazione dei rispettivi sistemi impositivi.

3. Le altre Federazioni dell’ex Impero britannico: il Canada e

l’Australia.

Nel percorso che conduce alla disamina delle più significative esperienze federaliste comparate, l‟ulteriore tappa non può che essere data dalla congiunta osservazione del modello canadese e di quello australiano. Ciò, non solo in ragione della circostanza che i due Paesi siano stati, al pari degli Stati Uniti, delle

ex colonie britanniche, ma altresì per ulteriori elementi di affinità, i quali li

rendono dunque perfettamente idonei ad essere analizzati in rapida successione. E dunque – anche avvalendoci, sul punto, del contributo offerto da accorta dottrina60 – prima di addentrarci nella puntuale ricostruzione delle specificità variamente riconducibili a Canada e Australia, molto succintamente si provvederà ora a tracciare preliminarmente alcuni tra i loro più importanti profili comuni. Tra questi, possono essere annoverati:

il pacifico distacco dalla Madrepatria e la consacrazione della propria indipendenza in due Act61 delineanti un contesto istituzionale fondato su di un quadro competenziale ripartito tra l‟entità centrale, ossia la Federazione, ed Amministrazioni di assoluto spessore, dotate di una propria Costituzione e di propri organi di governo, consistenti, nell‟un caso, nelle Province, nell‟altro, negli Stati;

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Sebbene non esistano formali strumenti di coordinamento che evidenzino la superiorità del sistema impositivo federale su quello statale e quindi il ruolo guida del primo nei confronti del secondo, un dispositivo di parziale depotenziamento dell‟autonomia finanziaria di questi ultimi risiede nei cosiddetti conditional grants, ossia nei finanziamenti federali a destinazione vincolata, mediante i quali la Federazione stessa non solo è in grado di condizionare pesantemente o inibire le decisioni di spesa degli Stati, ma così facendo può anche perseguire finalità perequative in favore della cittadinanza delle zone più svantaggiate del Paese.

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Cfr. G. BIZIOLI, Il federalismo fiscale, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2010, pagg. 15- 18.

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Il riferimento corre al British North America Act del 1867 e all‟Australia Commonwealth Act del 1900, rispettivamente sancenti l‟origine del Dominion of Canada e del Commonwealth of

una, almeno formale, attribuzione costituzionale di prerogative impositive in capo ai due maggiori livelli di governo;

una evoluzione dei rapporti finanziari tra gli stessi molto spesso connotata dall‟alternarsi delle fasi di primazia dell‟uno sull‟altro, nonché dallo sviluppo di dinamiche che, specie in concomitanza di periodi particolarmente travagliati62, hanno di fatto instillato una netta inclinazione verso istanze e regolazioni dal carattere unitario, in tal modo ineluttabilmente conducendo ad un sostanziale rafforzamento delle Federazioni ed ad una certa, speculare, maggiore dipendenza degli Enti periferici;

una progressiva infiltrazione, nell‟ambito delle predette dinamiche, di un peso sempre più preponderante assunto da un ulteriore fattore decisivo, costituito da tutta una messe di prassi, accordi e convenzioni – molto spesso intercorrenti tra i soli organi esecutivi di tali Enti – che, al di là delle formali prescrizioni contenute nelle Costituzioni federali, sono andate sempre più determinando l‟autentico tenore dei rapporti finanziari tra gli stessi.