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7. La Spagna

7.3. L‟attuale articolazione dei rapporti finanziari: tra normativa subcostituzionale e

7.3.1. Le maggiori fonti sub costituzionali: LOFCA e TRLRHL

7.3.1.1. La LOFCA

Procedendo, nell‟ordine, nella succinta schematizzazione di ciò che da esse ne discende, potremmo inferirne quanto segue:

La LOFCA:

costituisce la fonte da cui deriva il regime giuridico generale afferente al finanziamento delle Comunità Autonome;

327

Cfr. le seguenti leggi organiche: n. 1/1989, del 13 di aprile; n. 3/1996, del 27 di dicembre; n. 7/2001, parimenti del 27 di dicembre; n. 3/2009, del 18 di dicembre. La necessità di intervenire a più riprese sulla materia può farsi risalire alla volontà di: tener conto del regime autonomo acquisito da parte delle Città di Ceuta e Melilla (Ley Orgánica n. 1/1995, de 13 de marzo, de

Estatuto de Autonomía de Ceuta, y de la Ley Orgánica n. 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla); affinare la definizione di tributi erariali ceduti – ampliando il raggio

di applicazione degli stessi e le competenze normative delle Comunità Autonome nei confronti dei medesimi – in ordine ad un‟effettiva implementazione del principio di corresponsabilità fiscale; colmare la lacuna afferente il predetto ambito, relativamente alla risoluzione di possibili conflitti insorgenti tra le Comunità Autonome, ovvero tra queste ultime e lo Stato; adattare il regime giuridico dei tributi autonomici all‟evolversi della giurisprudenza del Tribunale costituzionale in tema di prestazioni patrimoniali a carattere pubblico; garantire un livello base equivalente di finanziamento dei servizi pubblici fondamentali, attraverso la creazione di un

Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; chiarire i limiti all‟istituzione di

tributi propri da parte delle Comunità Autonome, anche in un‟ottica deflattiva del contenzioso; assorbire il contenuto delle più recenti determinazioni confluite nell‟Acuerdo n. 6/2009 – del 15 luglio, stipulato in seno al Consiglio di politica fiscale e finanziaria – per la riforma del sistema di finanziamento delle Comunità Autonome di regime comune e delle Città Autonome di Ceuta e Melilla.

Le più recenti innovazioni introdotte dalla legge organica n. 3/2009, per un verso hanno ricevuto maggiore specificazione e affinamento da parte della legge n. 22/2009 (de 18 de

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias), per l‟altro hanno comportato la conseguente approvazione di quindici leggi di

adeguamento statutario da parte delle Comunità Autonome (trattasi delle leggi nn. 16-30/2010).

328

Parimenti, con le sue successive modificazioni: Ley n. 6/1991, de 11 de marzo; Ley n.

17/1991, de 27 de mayo; Ley n. 22/1993, de 29 de diciembre; Ley n. 25/1998, de 13 de julio; Ley nn. 49-50/1998, de 30 de diciembre; Ley n. 24/2001, de 27 de diciembre; Ley n. 51/2002, de 27 de diciembre; Ley n. 36/2003, de 11 de novembre; Ley n. 62/2003, de 30 de diciembre.

in ossequio a quanto previsto dalla precitata disposizione costituzionale, è chiamata ad esplicare la disciplina delle competenze finanziarie delle Comunità Autonome, le forme di collaborazione con lo Stato, nonché le norme per la risoluzione di eventuali conflitti329;

ribadisce l‟autonomia finanziaria delle Comunità Autonome per lo sviluppo e l‟esecuzione delle competenze ad esse attribuite conformemente alla Costituzione, alle leggi e ai rispettivi statuti330, nonché il principio di lealtà istituzionale e di corrispondenza che deve sussistere tra tali competenze e le risorse di cui siffatte massime Amministrazioni territoriali locali debbono conseguentemente venire a pregiarsi331;

riafferma che l‟autonomia finanziaria delle Comunità Autonome dovrà estroflettersi entro i limiti derivanti dai principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà, nonché entro quelli del rispetto della libertà di circolazione e di stabilimento su tutto il territorio nazionale e di quelli afferenti la garanzia e la preservazione di un livello base equivalente di finanziamento dei servizi pubblici fondamentali332;

rimarca che l‟attività finanziaria delle Comunità Autonome dovrà espletarsi secondo i principi di coordinamento della finanza statale, in ossequio alle determinazioni del Consiglio di politica fiscale e finanziaria all‟uopo istituito quale sede di concertazione fra le stesse e lo Stato333; in conformità con quanto previsto dall‟art. 157 della Costituzione, delucida ulteriormente in che cosa consistano le risorse delle Comunità Autonome:

329

Cfr., come detto, l‟ultimo comma dell‟art. 157 della Carta fondamentale spagnola.

330

Cfr. art. 1, LOFCA.

331

Cfr. art. 2, c. 1, lett. d), f), g), LOCFA.

332

Cfr. art. 2, c. 1, lett. a), b), c), e) nonché art. 9, c. 1, lett. c), LOCFA.

333

Cfr. art. 2, c. 1, lett. e), ove si fa riferimento al doveroso rispetto del principio di lealtà istituzionale, nonché il successivo art. 3, LOFCA, ove invece si disciplina puntualmente il suddetto Consiglio di politica fiscale e finanziaria, costituito dal Ministro dell‟Economia e delle Finanze, dal Ministro della Pubblica Amministrazione e dal Consigliere delle Finanze di ciascuna Comunità o Città Autonoma.

a) entrate di diritto privato, o derivanti dal proprio patrimonio334; b) proprie imposte, tasse335 o contributi speciali336;

c) tributi ceduti totalmente o parzialmente dallo Stato337;

d) partecipazioni al Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali;

e) risorse ritraibili da sovraimposizione sui tributi statali338;

f) partecipazioni alle entrate dello Stato, attraverso i fondi e i meccanismi stabiliti dalle leggi339;

g) gettito delle operazioni di credito340;

334

La chiarificazione di ciò che abbia a intendersi con tali tipi di entrate è rinvenibile all‟art. 5, LOFCA: risorse a titolo di eredità, legato o donazione, ovvero rendimenti, frutti o altri introiti derivanti dall‟esercizio di diritti reali o personali in qualunque modo connessi a beni riferibili alle Comunità Autonome.

335

Per una più ampia specificazione delle condizioni che consentono alle Comunità Autonome il ricorso a tasse – le quali, ad ogni modo, risultano relative all‟utilizzazione di pubblico dominio, alla prestazione di servizi, ovvero alla realizzazione di attività in regime di diritto pubblico – si osservi l‟art. 7, LOFCA.

336

Gravanti sul soggetto passivo, in considerazione del maggior valore ritratto dai suoi beni, in ragione della costruzione di opere pubbliche o della fornitura o espansione di servizi resi da parte della Comunità Autonoma, la quale, in ogni caso, non potrà esigere un contributo speciale di valore superiore al costo sostenuto per i predetti interventi. Cfr. art. 8, LOFCA.

337

Il che, in ossequio a quanto sancito dall‟art. 10 LOFCA, potrà comportare anche la cessione di correlative competenze normative, ed in ogni caso avverrà conformemente ad un espresso precetto dello statuto interessato, nonché ad una legge specifica all‟uopo prevista.

Si osservi inoltre come il successivo articolo dia contezza di quali possano essere le esazioni statali potenziali oggetto di cessione in favore delle Comunità Autonome: imposta sul reddito delle persone fisiche, nel limite massimo che passa dal 33% al 50%; imposta sul patrimonio; imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sul valore aggiunto, entro il limite massimo che muove dal 35% al 50%; imposte speciali di fabbricazione, con l‟eccezione dell‟imposta sull‟elettricità, nel limite massimo che evolve dal 40% al 58% di ciascuna di esse; imposta sull‟elettricità; imposta su determinati mezzi di trasporto; tributi sopra il gioco; imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell‟art. 19, LOFCA, nel momento in cui si verifichi la fattispecie in esame, ossia la totale o parziale cessione di tributi erariali in favore delle Comunità Autonome, a ciò generalmente si associa vieppiù un corrispondente trasferimento di potestà normative involgenti le predette esazioni, nonché ulteriori prerogative concernenti la gestione delle medesime, in quest‟ultimo caso, allorquando ciò sia acconsentito dallo Stato attraverso apposita delega.

338

Cfr. art. 12, LOFCA, ove si precisa che ciò potrà avvenire nei confronti delle predette esazioni, oggetto di possibili cessioni in loro favore. Si ammonisce inoltre che le sovraimposizioni non potranno strutturarsi in maniera tale da comportare una snaturazione dei tributi statali, ovvero cagionare allo Stato stesso minori introiti.

339

In questo senso si esprimono tanto l‟art. 4, c. 1, quanto l‟art. 13, c. 5, LOFCA.

340

Conformemente alle politiche di indebitamento dello Stato, stabilite in seno al Consiglio di politica fiscale e finanziaria, il ricorso a tale strumento sarà possibile: per le operazioni di credito con termine inferiore a un anno, al fine di coprire necessità transitorie di tesoreria; per le

h) gettito promanante dall‟irrogazione di multe e sanzioni negli ambiti di propria competenza;

i) proprie tariffe pubbliche341;

definisce i termini per l‟esercizio della potestà impositiva riferibile allo Stato e alle Comunità Autonome, chiarendo che la medesima si esplicherà

operazioni di credito con scadenza superiore al suddetto termine, allo scopo invece di sostenere le sole spese di investimento e sempre che la quota annuale del prestito da ammortizzare, comprensiva degli interessi, non ecceda del 25% le entrate correnti della Comunità Autonoma. Queste ultime dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dello Stato, quando dall‟informativa da esse fornitagli si evinca un possibile sforamento degli obiettivi di stabilità confluenti nei bilanci, ovvero qualora intendano ricorrere a siffatti strumenti in relazione a referenti esteri. Sul punto, cfr. art. 14, LOFCA. Si rammenti però quanto ora previsto dal novellato art. 135 della Carta Fondamentale spagnola.

341

Relativamente all‟indicazione delle predette risorse, cfr. art. 4, LOFCA, dal quale invece scompaiono tre precedenti fonti di finanziamento: le partecipazioni al Fondo de suficiencia, destinate a coprire la differenza tra la necessità di spesa di ciascuna Comunità Autonoma e la sua capacità fiscale, come sancito dalla precedente versione dell‟art. 13 LOFCA; le assegnazioni statali, volte alla copertura dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i servizi pubblici fondamentali assunti dalle stesse Comunità Autonome e rispetto alle quali, in ossequio a quanto prevedeva l‟art. 15 LOFCA, ognuna di esse, qualora beneficiaria, doveva dar conto alle Cortes Generales delle relative modalità di utilizzo e del livello delle prestazioni raggiunto nei servizi così finanziati; il Fondo di Compensazione Interterritoriale, di cui all‟antecedente art. 16 LOFCA, dalla cui formulazione si evinceva che il medesimo era destinato a spese di investimento nei territori meno sviluppati. L‟entità complessiva delle risorse confluenti nel Fondo – grosso modo di importo non inferiore al 22,5% dell‟ammontare degli investimenti pubblici approvato nel Bilancio Generale d‟esercizio dello Stato – andava poi ripartito tra le diverse Comunità Autonome: in maniera inversa rispetto al rispettivo reddito per abitante; in funzione del tasso della popolazione immigrata negli ultimi dieci anni; in considerazione della percentuale di disoccupazione; tenendo conto della superficie territoriale, ovvero della struttura insulare, avendo in quest‟ottica riguardo alla lontananza dalla terraferma; secondo ulteriori altri criteri ritenuti pertinenti. Analogamente a quanto in precedenza ravvisato in tema di assegnazioni statali, ciascuna Comunità Autonoma beneficiaria doveva annualmente dar conto alle Cortes Generales delle modalità di utilizzo delle risorse pervenute dal Fondo, nonché dello stato di realizzazione dei progetti relativi agli investimenti così finanziati.

Va peraltro evidenziato come la recente legge organica n. 3/2009 abbia di fatto variamente rivisitato siffatti strumenti di finanziamento. Così, nella nuova stesura dell‟art. 13 LOFCA, il predetto Fondo di sufficienza viene ora a rinominarsi Fondo de Suficiencia Global, e ad essere concepito come dispositivo attraverso il quale le Comunità e le Città Autonome potranno partecipare alle entrate dello Stato. Tale Fondo è preordinato a coprire la differenza tra le spese dei predetti Enti e la somma tra le entrate dai medesimi ritraibili mediante la propria capacità impositiva e quelle di cui comunque possono pregiarsi attraverso i trasferimenti promananti dal Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali.

Analogamente, secondo il rinnovato art. 15 LOFCA, il Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali – alla cui costruzione parteciperanno anche le Comunità Autonome con una percentuale dei propri tributi da stabilirsi attraverso la legge – risulterà lo strumento principale con il quale lo Stato si impegnerà a garantire su tutto il territorio nazionale i servizi pubblici fondamentali, tali intendendosi l‟istruzione, la sanità ed i servizi sociali essenziali.

in conformità alla Costituzione e alle leggi342, e prevedendo altresì, relativamente a queste ultime, oltre al consueto vincolo territoriale343, che:

I. esse debbono soggiacere al divieto di doppia imposizione, non potendo quindi andare a colpire fattispecie già gravate a livello statale344;

II. le stesse godranno di adeguate compensazioni elargite dallo Stato, allorquando quest‟ultimo si determini, nell‟esercizio delle sua potestà tributaria originaria, a stabilire tributi gravanti su fatti imponibili già sottoposti a tassazione da parte delle Comunità Autonome345;

III. di regola, le medesime potranno andare a istituire tributi sopra fatti imponibili gravati dai tributi locali. Le Comunità Autonome potranno tuttavia stabilire e gestire tributi nell‟ambito delle materie che la legislazione del Régimen Local riserva alle Corporaciones Locales. In ogni caso, dovranno prevedersi adeguate compensazioni in loro favore, affinché ciò non si traduca in un detrimento della rispettiva autonomia finanziaria e delle possibilità di sviluppo futuro346;

individua – entro i limiti in precedenza edotti, e conformemente ai rispettivi statuti – le competenze spettanti alle Comunità Autonome in ambito fiscale:

 elaborazione, esame, approvazione e controllo dei propri bilanci347;  istituzione e modificazione delle proprie imposte, tasse e contributi

speciali e determinazione di ogni elemento ad essi direttamente riconducibile, dal quale possa evincersi l‟ammontare dell‟obbligazione tributaria;

342

Cfr. art. 6, c. 1, LOFCA.

343

Cfr. art. 9, c. 1 lett. b) e c), LOFCA, tale per cui non potranno essere assoggettati a tassazione elementi patrimoniali, negozi, atti o fatti situati, conclusi o avvenuti al di fuori del territorio della Comunità Autonoma.

344

Cfr. art. 6, c. 2, LOFCA.

345

Cfr., nuovamente, art. 6, c. 2, LOFCA.

346

Cfr. art. 6, c. 3, LOFCA.

347

Si rammentino però i limiti evincibili dal novellato art. 135 della Costituzione, nonché quelli che ne deriveranno in forza della relativa legislazione attuativa.

 esercizio delle competenze normative stabilite dalla legge che regola la cessione dei tributi erariali;

 specificazione e variazione delle sovraimposizioni sui tributi erariali;  concertazione delle operazioni di ricorso al credito, senza che ciò

possa causare pregiudizio in ordine alla resa dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i servizi pubblici fondamentali assunti348;  definizione del regime giuridico del proprio patrimonio, nel quadro

della legislazione fondamentale dello Stato;

 elaborazione dei regolamenti generali afferenti ai propri tributi;  ulteriori funzioni e competenze loro attribuite dalle leggi349

;

stabilisce che per le questioni di fatto, come di diritto, concernenti eventuali istanze presentate contro atti riferibili all‟Amministrazione statale, ovvero a quella delle Comunità Autonome in materia fiscale, siano competenti queste ultime se aventi ad oggetto tributi propri, ovvero quelli erariali, in quest‟ultimo caso se a ciò però autorizzate da una apposita legge dello Stato350;

statuisce, infine, che i conflitti insorgenti dall‟applicazione dei profili di connessione tra i tributi saranno risolti da una Giunta Arbitrale351.