4. La confederazione svizzera
5.5. Il riparto delle competenze amministrative ed i vincoli di bilancio nell‟ambito del
2009.
Così offerta questa panoramica, circa il corso seguito dalle risorse derivabili dai vari tributi, può ora brevemente procedersi, dapprima, a delineare a chi spetti la competenza relativa all‟amministrazione finanziaria degli stessi e, in seguito, ad esprimere alcune considerazioni tanto su un‟ulteriore, possibile, fonte d‟entrata attingibile, ossia il ricorso all‟indebitamento, quanto, anche correlativamente a questo profilo, circa i complessivi vincoli di bilancio dal Grundgesetz variamente evincibili.
E dunque, procedendo con ordine, in riferimento alla prima questione, può innanzitutto rilevarsi come preziose indicazioni siano in tal senso ritraibili dalla semplice osservazione dell‟art. 108 della Legge fondamentale tedesca, ove viene a precisarsi che: i monopoli fiscali, i dazi doganali, l‟IVA sulle importazioni, ed i vari contributi nell‟ambito della Comunità Europea ricadono nell‟orbita del
Bund223; per le altre imposte, una competenza residuale è di contro da accordarsi ai Länder224, tenendo però conto che se i medesimi amministrano imposte spettanti in tutto o in parte al Bund, essi agiscono per incarico di quest‟ultimo225;
222
Emblematica, a tal proposito, la sentenza del 19 ottobre 2006 (2 BvF 3/03) con la quale al
Bundesverfassungsgericht – nell‟ambito di un giudizio nel quale ha negato il riconoscimento
dello stato di emergenza alla Città-Stato di Berlino nelle more di un ricorso da questa promosso avverso le leggi sulla perequazione finanziaria e sul patto di solidarietà ritenute costituzionalmente illegittime – è stato offerto il destro per esprimersi ulteriormente sul sistema perequativo tedesco. Sicché – rigettando il predetto ricorso, e confermando sostanzialmente la propria pregressa giurisprudenza – il Tribunale costituzionale federale è giunto ad affermare che, proprio nell‟ambito del sistema perequativo tedesco, lo stato di emergenza finanziaria sia da considerarsi alla stregua di una assoluta eccezione, poiché contraddice il binomio autonomia- responsabilità doverosamente da accordarsi ai vari Länder, il medesimo dovendosi quindi ritenere di limitatissima interpretazione e applicazione, potendosi ammettere solo in misura comparativa, ossia tenendo al contempo in debita e costante considerazione le condizioni finanziarie degli altri Länder.
223
Cfr. art. 108, c. 1, Legge fondamentale tedesca.
224
Cfr. art. 108, c. 2, Legge fondamentale tedesca.
225
infine, per le imposte il cui gettito si indirizzi in via esclusiva ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni) l‟amministrazione, generalmente appartenente ai Länder, può essere da questi trasferita proprio ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni)226. Le ulteriori tematiche sono invece, almeno in parte, strettamente connesse tra loro, di recente peraltro avendo sempre più assunto una rilevanza decisiva in ordine sia al crescente grado di esposizione finanziaria dei maggiori livelli di governo tedeschi, sia in considerazione dell‟imperante crisi globale, le quali, congiuntamente, hanno quindi prodotto la conseguente esigenza di perseguire il massimo rigore dei conti pubblici.
Proprio in questa direzione si muove dunque principalmente la riforma costituzionale del 2009227, la quale, come già accennato, si pone in chiave complementare e perfettiva rispetto a quella approvata solamente tre anni addietro. Invero, la precipua volontà di proseguire nell‟opera di razionalizzazione ed efficientamento di tutte le Amministrazioni del Paese non poteva esimersi dall‟investire nuovamente la Finanzverfassung, riscrivendone le regole del gioco con innovazioni di assoluto spessore per lo più confluite all‟interno dell‟art. 109 del Grundgesetz228.
Tra esse, può innanzitutto annoverarsi il comune assoggettamento di Bund e
Länder al Patto di stabilità europeo229 e la derivante condivisione di responsabilità in caso di sua violazione: il primo ne risponderà per il 65%,
226
Cfr. art. 108, c. 4, Legge fondamentale tedesca.
227
L‟avverbio “principalmente” sta ad indicare che, benché l‟oggetto prioritario dell‟azione regolativa consistesse nell‟approntare un‟affinata disciplina in materia di finanze, debiti e bilanci pubblici, la stessa non abbia tuttavia mancato di prodursi in una ridefinizione del Titolo VIIIa del Grundgesetz, in materia di compiti comuni, andando così ad intervenire sugli artt. 91b (eliminando il riferimento alla collaborazione in materia di programmazione dell‟istruzione, ora sostituita da quella relativa alle iniziative scientifiche e di ricerca anche in ambito universitario, nonché da quella afferente all‟accertamento del livello qualitativo nel campo dell‟istruzione), 91c (di nuova introduzione, attinente a norme aventi ad oggetto l‟implementazione, le gestione e la sicurezza di nuovi sistemi informatici) e 91d (parimenti di nuovo conio, sulla cui scorta, Federazione e Länder sono chiamati a cooperare al fine di trovare soluzioni innovative attraverso le quali migliorare la qualità delle rispettive Amministrazioni, valutandone e monitorandone costantemente risultati ed efficienza) del medesimo.
228
Per la ricognizione di alcune fra le più importanti novità introdotte, nonché per la consultazione del testo a fronte del Grundgesetz, ante e post riforma costituzionale, si rinvia a S. MARCI (a cura di), La riforma costituzionale tedesca del 2009 (Fӧderalismusreform II) e il
freno all‟indebitamento, in Servizio studi del Senato, n. 287/2011.
229
mentre i secondi per la restante quota del 35%, nell‟ambito della quale, ancora una volta, il 65% andrà a gravare individualmente e proporzionalmente sui
Länder direttamente responsabili, la residua porzione ricadendo invece
solidalmente su tutti i Länder, in proporzione alla rispettiva popolazione230. Va poi segnalata l‟introduzione dell‟obbligo del pareggio di bilancio e senza ricorrere al prestito, nell‟ottica del cui perseguimento non potrà più essere fatto valere alcun tipo di indebitamento, neppure se preordinato, come in passato, al finanziamento di spese in conto capitale. Eventuali eccezioni a tale principio possono essere contemplate da Federazione e Länder, solo per far fronte a potenziali congiunture economiche negative, calamità naturali, o situazioni eccezionali di emergenza, e sempre che le risorse derivanti dai prestiti non superino lo 0,35% del prodotto interno lordo nominale231, ovvero, al massimo l‟1,5% di tale parametro, allorquando, sempre in tali circostanze, a consentirlo sia una decisione assunta dalla maggioranza dei membri del Bundestag, che preveda al contempo un preciso piano di ammortamento per il rientro in tempi ragionevoli dal prestito232.
Sennonché, a ben vedere, le fattispecie appena addotte potrebbero di fatto essere foriere di susseguenti emergenze di bilancio. Ecco dunque che, onde evitare il concretarsi di tali ultime evenienze, il neointrodotto art. 109a della suprema Fonte tedesca dispone che a gestire simili circostanze possa essere demandato il Consiglio di stabilità (Stabilitätsrat) – quale organismo comune, istituito con legge federale, con la previa approvazione del Bundesrat – avente tra i propri compiti quelli di effettuare un monitoraggio costante sulla gestione del bilancio del Bund e dei Länder, individuare anzitempo le condizioni e le procedure per l‟accertamento di un‟imminente emergenza di bilancio, nonché elaborare i programmi per il risanamento, ovvero la prevenzione dei medesimi, il tutto, fornendo in ogni caso la massima pubblicità al proprio operato233.
230
Cfr. art. 109, c. 5, Legge fondamentale tedesca.
231
Cfr. art. 109, c. 3, Legge fondamentale tedesca.
232
Cfr. art. 115, c. 2, Legge fondamentale tedesca.
233
Il Consiglio di stabilità opererebbe dunque, in questo contesto, quale organismo in grado di fornire migliori garanzie di obiettività, condivisione ed imparzialità, rispetto a quanto invece avveniva in passato, laddove la decisione afferente alla dichiarazione di una delle predette
Un‟ultima menzione spetta infine al neointrodotto art. 143d del Grundgesetz, il quale, oltre a fornire indicazioni circa la scansione temporale afferente all‟entrata in vigore della riforma costituzionale234, si preoccupa altresì di prevedere la possibilità che ad alcune Amministrazioni appartenenti al secondo livello di governo possano essere concessi dei sussidi, a carico del Bund e di altri Länder erogatori, in un‟ottica di consolidamento dei propri conti pubblici e di generale ravvicinamento delle diverse capacità finanziarie235.