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2. Gli Stati Uniti d‟America

3.2. L‟Australia

3.2.1. Il contesto istituzionale.

Con l‟entrata in vigore del Commonwealth of Australian Constitution Act, formalmente approvato dal Parlamento britannico, l‟Australia si costituisce come federazione nel 1900. A Capo dello Stato è collocato il Sovrano del Regno Unito cui spetta la nomina del Governatore Generale che lo rappresenterà localmente88. Quest‟ultimo gode di ampi poteri89, i quali però, solitamente, vengono per lo più rimessi, o comunque condivisi, con i Consiglieri Esecutivi, ossia con il Primo Ministro e con i Ministri degli Stati, che lo coadiuvano e che insieme con lui

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Cfr. art. 2 della Costituzione australiana.

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Invero: può convocare, sciogliere o prorogare l‟organo legislativo; nomina il Primo Ministro ed i Ministri dello Stato; nomina i giudici; è a capo delle forze armate.

vanno dunque a costituire l‟organo esecutivo del Paese chiamato Federal

Executive Council90.

D‟altro canto, invece, le competenze legislative – assolte in primo luogo dal Parlamento federale (Parliament of the Commonwealth), composto di due Camere91, di cui una in rappresentanza delle istanze periferiche92 – è dalla Costituzione93 ripartito tra Commonwealth e Stati secondo un duplice ordine di indicazioni: per un verso, in conformità al modello che vede classicamente affidare all‟uno le funzioni di maggiore rilevanza, o comunque dal carattere unitario, mentre agli altri le residue competenze94; per l‟altro, a ciò si accompagna la doverosa osservanza della regola della supremacy, in forza della quale, in caso di contrasto tra la fonte federale e quella statale, sia comunque stabilito che alla prima spetti la primazia95.

Quanto appena descritto porta ora ineluttabilmente a spendere alcune considerazioni circa l‟organizzazione federale australiana, rispetto alla quale non può innanzitutto non ravvisarsi come la stessa poggi su una serie piuttosto complessa di articolazioni territoriali, peraltro non tutte abitate, e quindi non integralmente dotate di proprie conseguenti strutture amministrative96. Semplificativamente è comunque possibile individuare tre livelli di governo: quello centrale, ossia il Commonwealth; quello statale, costituito per l‟appunto da

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Va tuttavia segnalato come nel 1975, in ragione della crisi istituzionale prodottasi con la destituzione del Governo Whitlam, il Governatore Generale esercitò di fatto i suoi poteri senza avvalersi della collaborazione del Primo Ministro.

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Cfr. art. 1 della Costituzione australiana.

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I due rami del Parlamento sono dati rispettivamente dalla House of Representatives (cfr. artt. 24 ss. della Costituzione australiana) e dal Senate (cfr. artt. 7 ss. della Costituzione australiana). La prima, in rappresentanza delle istanze unitarie facenti capo al Commonwealth, è composta da 150 deputati eletti a suffragio universale dalla cittadinanza degli Stati, in proporzione alla rispettiva popolazione, attraverso un sistema maggioritario, e con un mandato di durata triennale. La seconda, in rappresentanza delle istanze promananti dagli Stati, i quali esprimono ciascuno un minimo di 6 senatori (mentre i Territori ne esprimono due ciascuno), è composta da 75 senatori rimanenti in carica 6 sei anni.

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Approvata nel 1901.

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Cfr. artt. 51-52 della Costituzione australiana.

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Quale sottoprodotto della supremazia della Costituzione del Commonwealth su quella degli Stati, tale regola è consacrata all‟interno dell‟art. 109 della Carta fondamentale australiana: “When a law of a State is inconsistent with a law of the Commonwealth, the latter shall prevail,

and the former shall, to the extend of the inconsistency, be invalid”.

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Il riferimento corre, ad esempio, alle isole Heard e McDonald, alle isole Ashmor e Cartier, nonché a quelle appartenenti al Mar dei Coralli.

sei Stati97, cui però occorre nondimeno aggiungere, per affinità caratteristiche, due Territori98; infine, quello locale, offerto dalla cosiddetta Local Government

Area, vale a dire da un insieme piuttosto composito di Enti sub-statali,

eterogeneo al proprio interno, tanto per peculiarità demografiche e territoriali, quanto per le specifiche denominazioni susseguentemente assunte99.

Fornita questa generale panoramica, va comunque rimarcato come, dei tre livelli di governo appena descritti, sia certamente il Commonwealth ad assumere il ruolo di vero protagonista. L‟evoluzione seguita dai criteri di ripartizione della potestà legislativa testimonia questa chiave di lettura100, così come pure le attribuzioni di cui il medesimo può pregiarsi nell‟ambito dei rapporti finanziari con gli Stati, con i Territori, nonché, a fortiori, nei confronti delle Amministrazioni minori.

3.2.2. Il sistema tributario australiano e la natura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo.

Venendo dunque all‟analisi di quest‟ultimo aspetto non può innanzitutto sottacersi come la tendenza appena accennata, circa la predetta evoluzione del quadro competenziale, ricalchi, o forse sia semplicemente il riflesso, di quanto parimenti avvenuto in campo finanziario. Qui, in effetti, i due conflitti mondiali hanno costituito altrettante tappe per l‟affermazione di un necessitato

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Australia Meridionale, Australia Occidentale, Nuovo Galles del Sud, Queensland, Tasmania, Victoria.

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Il Territorio del Nord e quello della Capitale Australiana.

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Tali Enti vengono generalmente chiamate Contee (County), più nello specifico potendo però assumere la denominazione di: Shires, allorquando riconducibili a zone rurali; Cities, se collocati invece in aree urbane o suburbane; Municipalities, qualora corrispondenti ai più antichi insediamenti del Paese, presenti nel Nuovo Galles del Sud, nell‟Australia Meridionale, ovvero in Tasmania. Come evidenziato da T.E. FROSINI – C. BASSU, Le relazioni finanziarie tra i

livelli di governo nel Commonwealth of Australia, in Federalismo, sistema fiscale, autonomie,

cit., pag. 403, “la suddivisione in Contee che si registra negli Stati australiani riflette una ripartizione puramente geografica e non un‟effettiva titolarità di competenze politiche o amministrative”.

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Si segnala, infatti, come molte delle generali funzioni riconducibili al settore pubblico, che originariamente spettavano in via esclusiva agli Stati, siano poi state attratte nell‟orbita di una potestà legislativa concorrente, nell‟ambito della quale l‟influenza del Commonwealth è andata via via crescendo, insieme con la necessità di individuare un organismo che garantisse una maggior coordinamento delle istanze e delle conseguenti decisioni da assumersi da parte dei due livelli di governo. Il riferimento corre all‟Australian Loan Council di cui a breve si avrà modo di discorrere maggiormente.

accentramento di poteri, e di quello impositivo in particolare. Questo spoglio di prerogative – subito dagli Stati, ed avallato dalla stessa High Court australiana – ha fatto sì che il Commonwealth andasse quindi sempre più assumendo una posizione di sostanziale monopolio nella determinazione delle esazioni tributarie, tale pratica risultando legittima nella misura in cui la Federazione si assumesse al contempo in carico, in via compensativa, di sostenere finanziariamente gli Stati stessi, in ossequio a quanto in tal senso disposto dell‟art. 96 della Costituzione australiana101.

Sicché, volendo ora operare una succinta ricostruzione dello scenario fiscale che attualmente connota i diversi livelli di governo, potremmo inferirne quanto segue:

alla Federazione spetta il gettito derivante dai maggiori tributi, quali l‟imposta sul reddito delle persone fisiche102

, ovvero quella sui redditi delle società, o sui profitti103, nonché le accise gravanti su alcol, carburanti e tabacchi;

agli Stati si orienta invece quanto ritraibile dalla tassa afferente alle transazioni aventi ad oggetto beni o servizi104, quelle sulle proprietà immobiliari, i contributi versati dai datori di lavori sui salari dei propri dipendenti, ed i premi assicurativi contro il rischio incendi, cui sono tenuti tutti i proprietari di abitazioni domestiche;

alle altre Amministrazioni minori – in considerazione dell‟estrema esiguità delle funzioni cui sono preposte, agevolmente sintetizzabili attraverso l‟acronimo delle tre R, ossia rates, roads and rubbish – si

101

Il quale, invero, prevede che “during a period of ten years after establishment of the

Commonwealth and thereafter until the Parliament otherwise provides, the Parliament may grant financial assistance to any State on such terms and conditions as the Parliament thinks fit”.

102

Di natura progressiva.

103

Dal carattere proporzionale.

104

Trattasi della cosiddetta goods and services tax, la quale è però istituita in ambito federale, con esenzioni che riguardano i beni di prima necessità, tra cui i medicinali, nonché i servizi concernenti l‟istruzione.

orienta infine quanto ricavabile dalla semplice applicazione di alcune tariffe105.

Il tutto si inserisce in un contesto ove vige una particolare e reciproca tipologia di divieto di doppia imposizione, nel senso che così come agli Stati è interdetta la possibilità di istituire tributi che vadano a colpire beni appartenenti alla Federazione, è a quest‟ultima parimenti preclusa tale prerogativa nei confronti dei beni statali. Se siffatto principio va dunque a costituire un comune limite per le attitudini fiscali dei due maggiori livelli di governo, non va comunque dimenticata, come già si avuto modo di apprezzare, la diversa portata dei poteri loro riconosciuti, tant‟è che mentre il Commonwealth può pregiarsi di attribuzioni sensibilmente maggiori rispetto a Stati e Territori, questi ultimi si ritrovano dunque a soggiacere in una condizione di limitata autonomia sia dal punto di vista impositivo, sia da quello afferente al quantum delle risorse da essi direttamente esigibili106. Dacché, la dipendenza finanziaria dai medesimi appalesata nei confronti della Federazione trova allora espressione, in tutto il suo spessore, nell‟erogazione di trasferimenti107 o prestiti108, che dal centro si orientano sistematicamente nei loro confronti e che in tal modo potrebbero non poco minarne il senso di responsabilità109. A livello locale, invece, le politiche

105

Quali quelle che regolano l‟ingresso a parchi, librerie, etc.

106

Invero, mentre in rapporto alle funzioni cui sono rispettivamente preordinati, la Federazione si ritrova in una condizione di surplus di risorse, esattamente il contrario avviene per i livelli di governo inferiori, costantemente relegati in una posizione di deficit finanziario.

107

E‟ infatti la Commonwealth Grants Commission a decidere l‟entità dei fondi da destinare agli Stati da parte dell‟Australian Taxation Office, il quale vieppiù si occupa della generale gestione dei tributi federali.

108

Secondo le condizioni stabilite dal Parlamento federale. Sul punto, per maggiori ragguagli, si osservi A. GIORDANO, Federalismo fiscale, tutti i modelli in campo (5), attualmente su http://www.fiscooggi.it: “a tal fine l‟Australian Loan Council riconosciuto dalla Costituzione nel 1927 con funzione di controllo sulle entità, i termini e le condizioni dei prestiti agli Stati e, in generale, sugli investimenti nel settore pubblico ha potenziato nel tempo la sua attività fino a giungere a concedere agli Stati medesimi il potere di indebitarsi sino al 1984 entro limiti tassativamente previsti, che sono stati successivamente valicati a seguito dell‟affermazione sul mercato di nuove tecniche finanziarie (come il leasing) con la conseguenza che attualmente l‟Australian Loan Council effettua il controllo soltanto sul rispetto della trasparenza. Il Consiglio formula iniziative per il coordinamento della finanza pubblica attraverso accordi per la presentazione delle varie poste di bilancio ovvero l‟adozione di norme commerciali omogenee tra gli Stati”.

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Come opportunamente rilevato da T.E. FROSINI – C. BASSU, Le relazioni finanziarie tra i

redistributive sono alquanto limitate, e per lo più dalla natura mediata, le stesse non consistendo in movimentazioni dirette di risorse monetarie, bensì nell‟implementazione di misure succedanee, quali speciali politiche dei prezzi, peculiari assegnazioni di beni, ovvero riconoscimento di particolari esenzioni. E‟ dunque, quello australiano, un modello di federalismo fiscale caratterizzato dalla cosiddetta vertical fiscal imbalance, ossia da sensibili squilibri di natura verticale che rendono quindi indispensabile, oltre a periodiche corresponsioni di risorse verso le Amministrazioni periferiche, anche la necessitata sussistenza di una sede nella quale sostanziare costantemente proficui dialoghi e collaborazioni intergovernative, a tale scopo rispondendo il Council of Australian Governments (COAG), quale organo propositivo e di ricomposizione delle istanze multilivello, composto dal Primo Ministro, dai Premier di ciascuno Stato, dai Chief Ministers del Northern Territory e dell‟Australian Capital Territory, nonché dal Presidente dell‟Australian Local Government Association110.