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L‟evoluzione dei rapporti finanziari tra disposizioni della Suprema fonte

2. Gli Stati Uniti d‟America

3.1. Il Canada

3.1.2. L‟evoluzione dei rapporti finanziari tra disposizioni della Suprema fonte

Può anzi evincersi come proprio il terreno delle relazioni finanziarie sia stato tra i più interessati da siffatto rinnovamento operativo. Invero, ancora una volta, a fronte di un quadro costituzionale sbilanciato, in qualche modo, a favore della Federazione, si sono poi progressivamente insinuate prassi, le cosiddette

intergovernmental relations che, pur in assenza revisioni formali della Carta

fondamentale, ne hanno comunque sensibilmente alterato le originarie inclinazioni, andando quindi a correggerne i genetici disequilibri.

E dunque, orientando ora lo sforzo ricostruttivo verso questo particolare ambito di ricerca, le indicazioni che – a livello costituzionale, anche a seguito dell‟entrata in vigore, nel 1982, della nuova Suprema Fonte sancente la definitiva indipendenza del Canada dal Regno Unito75 – se ne possono trarre, consistono nell‟assegnazione alle Province di risorse potenzialmente derivabili:

 dalle esazioni sulle proprie fonti naturali non rinnovabili, nonché sulla produzione primaria da essa ritraibile, sulla generazione di energia elettrica e sulle infrastrutture a ciò preposte76;

 dall‟amministrazione delle terre di pubblica proprietà e delle relative risorse77;

 dalle licenze per l‟esercizio di talune attività economiche78 ;  dai trasferimenti federali79;

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Per maggiori approfondimenti su tutte queste problematiche si osservi G. BAYER – H. BAKVIS, Federalism and the Reform of Central Institutions: Dealing with Asymmetry and the

Democratic Deficit, in I. PEACH (edited by), Constructing Tomorrow‟s Federalism, Winnipeg,

University of Manitoba Press, 2007, pagg. 170 ss.

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Con tale atto, infatti, il Regno Unito rinunciava all‟estrinsecazione di qualsiasi potere sulle leggi del Canada, inclusa la sua Suprema Fonte. Per questo motivo, in siffatta circostanza si è parlato di rimpatrio della Costituzione.

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Cfr. Constitutional Act, art. 92/a.

77

Cfr. Constitutional Act, art. 92.5.

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 dal ricorso all‟indebitamento80 ;

 dall‟istituzione di imposte dirette, per un verso essenzialmente preordinate al soddisfacimento di istanze di carattere provinciale, per l‟altro condizionate a scontare necessariamente un proprio limite di vigenza proprio all‟interno di tale ambito81.

Sebbene, di contro, alla Federazione competesse il potere di imporre sia imposte dirette, sia imposte indirette, la stessa, per lungo tempo, si esimé dal ricorrere alle prime, per lo più contando sull‟apporto offerto dalle esazioni doganali. Analogamente avvenne per le Province le quali – inizialmente abbeverate, in decisa prevalenza, da trasferimenti statali – si astennero dal far valere tale tipo di imposizione, almeno fintanto che ciò non si rese assolutamente necessario, in ragione dell‟accrescimento delle funzioni che erano chiamate a svolgere. In considerazione di tale ultimo aspetto, in effetti, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, proprio le Provincie risultavano di fatto le uniche depositarie di una potestà impositiva diretta, per lo più vertente sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, nonché sulle successioni.

Tuttavia, il conflitto bellico, le conseguenze che ne derivarono, e le susseguenti politiche di welfare state intraprese, non di poco modificarono lo stato delle cose. La Federazione, invero, a fronte delle nuove esigenze di spesa, di lì a poco iniziò anch‟essa ad interessarsi all‟imposizione diretta: mediante i tax rental

agreements, cui il Quebec riuscì a sottrarsi, la stessa si appropriò di buona parte

delle esazioni provinciali, soprattutto di quelle sulle successioni e sui redditi da

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I quali in precedenza erano costituzionalmente previsti dall‟art. 118 del British North America

Act poi abrogato.

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Cfr. Constitutional Act, art. 92.2.

81

Cfr. Constitutional Act, art. 92.2, ove invero viene a parlarsi di “direct taxation within the

Province in order to the raising of a Revenue for provincial Purposes”. Va tuttavia rimarcato

come – nonostante i limiti testé indicati, demarcanti abbastanza puntualmente i confini oltre i quali la potestà impositiva delle Province sembra non potersi estroflettere – grazie ad un‟interpretazione espansiva della nozione di “imposte dirette”, quelle stesse Istituzioni locali hanno potuto nondimeno provvedere all‟istituzione di tributi sui consumi, quali ad esempio la

retail sale tax, benché quest‟ultima debba tuttavia scontare un‟armonizzazione con la good and service tax (dal 1991 value add tax) federale.

imprese, al contempo prevedendo, in cagione di tali pratiche, dei dispositivi di compensazione82 da accordare alle “depredate” Istituzioni locali.

Siffatto “enlargment of powers” posto in essere dalla Federazione ha dunque posto in luce una delle più classiche problematiche connesse ai sistemi tributari, quella delle doppia tassazione sul medesimo oggetto imponibile, la quale è a sua volta generalmente foriera di possibili interferenze tra i vari livelli di governo. Sennonché, come appena apprezzato, nell‟esperienza canadese “storicamente questo conflitto è stato risolto con la pre-empion della Federazione, e talvolta con la occupazione dello spazio impositivo (tax room)”83.

Tuttavia, la logica oltremodo accentratrice di siffatti strumenti portò, già nel 1962, ad una sostanziale revisione degli stessi, i quali furono quindi sostituiti da meccanismi, tuttora in vigore, dal tenore decisamente meno invasivo, comportanti accordi quinquennali, e confluenti all‟interno di tax collection

agreements, in grado di restituire alle Province buona parte dell‟autonomia

finanziaria andata perduta84. Gli stessi accordi prevedono, nella maggior parte dei casi, la riscossione dei tributi provinciali da parte della Federazione, la quale poi provvede a ritrasferire tali risorse alle Province85. I motivi di tale opzione sono da ricercarsi in ragioni di efficienza, laddove un‟unica gestione accentrata consente di addivenire ad un significativo abbattimento dei casi di doppia imposizione, degli oneri di accertamento, dei conflitti e quindi del contenzioso.

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Meglio noti come tax rental, ossia canoni d‟affitto/locazione, considerato il comportamento della Federazione, di fatto semplicemente consistente nel prendere a prestito tributi già istituiti da altri livelli di governo. Su tale aspetto, per maggiori ragguagli si rimanda a G. GIANNONE,

Federalismo fiscale in Canada in D. FAUSTO – R. PICA, Teoria e fatti del federalismo fiscale,

Il Mulino, Bologna, 2000, pag. 548.

83

Così, G.G. CARBONI, Modelli di federalismo fiscale, Canada e Italia a confronto, Contributi n. 9/2010, Università di Sassari, attualmente reperibile su http://www.dirittoestoria.it/9/Contributi/G-G-Carboni-Canada-Italia-confronto.htm.

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Tra questi occorre ad esempio menzionare quello stipulato nel 1997 tra la Federazione e le Province (con l‟eccezione, ancora una volta, del Quebec) avente ad oggetto l‟imposta (federale) sulle persone fisiche ed accordante alle Istituzioni locali la prerogativa di partecipare, in misura importante, al gettito dalla stessa ritraibile (si andava infatti dal 46% della Provincia di Alberta a quella del 62% di quella di Terranova e Labrador).

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Può infatti notarsi come i tax collection agreements, per ciò che concerne la riscossione centralizzata dei tributi, trovino applicazione: per tutti i Territori e le Province, ad eccezione del Quebec, per quanto riguarda la personal income tax; per tutti i Territori e le Province, escluse Alberta, Ontario e Quebec, per quello che attiene invece alla corporate income tax.

Ciò detto, occorre, in ultimo, spendere alcune considerazioni relative alla presenza di diversi meccanismi perequativi che operano su più livelli, investendo tanto i rapporti tra la Federazione e le Province, quanto quelli tra queste ultime e le Municipalities.

In Canada, in effetti, quasi tutte le entrate provinciali vi sono soggette, attratte nell‟orbita dei cosiddetti equalization payments, preordinati, senza vincoli di destinazione, alla riduzione dei differenziali tra le Province più ricche e quelle più povere. Il dispositivo, un tempo parametrato sulla media di standard ancorati alle due Province con più alto gettito, è stato più volte modificato, risultando agganciato, per un verso, non più alla semplice entità degli introiti tributari, bensì alla capacità fiscale ivi stimata, per l‟altro, dapprima alla media delle cinque Province maggiormente rappresentative86, successivamente anche alle restanti cinque Province.

Va infine soggiunto che, oltre agli equalization grants, di cui si è appena parlato, vi è un altro genere di risorse, parimenti dal carattere perequativo, ma, questa volta, di provenienza federale e per di più corredato da vincoli di destinazione. Progressivamente erosi dalle recenti difficoltà finanziarie del Paese e, quindi, dalla conseguente necessità di operare tagli alla spesa pubblica, trattasi comunque dei conditional federal grants, volti all‟attuazione di specifici programmi individuati dalla Federazione, la quale pone quindi precisi limiti alle libere scelte autodeterminative di impiego delle Province e, di riflesso, alla relativa autonomia finanziaria.

Invero, proprio per quel che concerne la spesa pubblica, può registrarsi come la distribuzione dello spending power tra Federazione e Province segua una sostanziale linea di corrispondenza con il correlativo quadro competenziale tracciato in Costituzione. Essendo quantitativamente e qualitativamente maggiori le funzioni ricadenti nell‟orbita federativa87, parimenti maggiori sono dunque gli impegni a quel livello assunti: sul totale, la spesa riconducibile alla Federazione è di circa il 60%, quella ascrivibile alle Province del 35%, la restante quota

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Ossia, British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec, Saskatchewan.

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Oltre agli oneri finanziari del debito pubblico, le maggiori voci di spesa fanno riferimento al settore della difesa e dei servizi sociali.

appartenendo alle Municipalities, che la finanziano prevalentemente attraverso tributi sulla proprietà.

Ciò precisato, anche in considerazione delle predette contrazioni nei trasferimenti federali, e tenuto conto, peraltro, della già apprezzata enorme flessibilità del sistema, va rimarcato come, specie ultimamente, le Provincie stiano sensibilmente recuperando le proprie prerogative in materia di tassazione.

In un contesto in cui l‟armonizzazione fiscale tra il livello centrale e quelli periferici riguarda solo i principali tributi, ed in cui le capacità negoziali delle singole Istituzioni locali assumono talvolta un ruolo affatto decisivo in ordine alla portata della successiva e corrispondente potestà impositiva ritraibile, non sorprende di come il modello di federalismo fiscale canadese si stia gradualmente caratterizzando, rispetto al soggetto federale, per soglie di affrancamento crescenti, rispetto agli altri equiordinati livelli di governo, per l‟instaurazione, talora, di veri e propri effetti competitivi, con potenziali negative ripercussioni dal punto di vista della complessiva efficienza ed equità del sistema, ma con positivi risvolti per ciò che invece attiene al maggior grado di autonomia e soprattutto responsabilizzazione degli amministratori locali, in forza del miglior controllo esercitabile dai rispettivi consociati.