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Autonomia delle parti: concetto occidentale dai tratti cinesi.

L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA IN CINA

3. Autonomia delle parti: concetto occidentale dai tratti cinesi.

Il principio dell’autonomia delle parti è un principio di derivazione occidentale, ma che è stato poi assimilato in Cina a seguito di una rielaborazione e della fusione di esso con caratteristiche nazionali.La scelta della legge applicabile al contratto è divenuta un principio universalmente riconosciuto, scelta conosciuta con il nome di “autonomia delle parti”: se i contraenti decidono liberamente di obbligarsi fra loro, devono anche poter decidere la legge che regolerà il loro contratto. 19

In Cina questo inizialmente non era possibile: né la libertà di contrarre, 20 il principio di autonomia delle parti 21 erano tutelati dalla legislazione cinese. Solo con l’entrata in vigore della Legge sui contratti del 1999 fu introdotto il concetto di accordo con connotazioni più occidentali, 22 e quindi fu sorpassato il vecchio sistema che negava tali diritti. La posizione della

governance cinese antecedente al 1999, tuttavia, va letta e in parte

giustificata alla luce della condizione economico-giuridica in cui versava il Paese: la struttura economica pianificata, la priorità del piano economico per lo sviluppo dello Stato sull’economia privata e sui bisogni individuali e la concezione capitalistica di “contratto”, come strumento di asservimento dei bisogni individuali e nemico del sistema socialista, erano punti fondamentali su cui il Partito comunista non transigeva. 23 Con il cambiamento economico,

cooking), 2 aprile 1997, China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

(PRC), disponibile online alla pagina: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970402c1.html, visitata il giorno 18 maggio 2012; si veda inoltre Hot-rolled coils case, 15 dicembre 1997, CIETAC, disponibile alla pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971215c1.html, pagina visitata il giorno 18 maggio 2012.

19 MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of International Law & Business, 2006, p. 313.

20 MO Zhang, Freedom of contract with Chinese legal characteristics: a closer look at China’s new contract law, in 14 Temple int’l & comp. l. j., 237, 2000, p. 241-46.

21 SUN Li Hai, Selection of legislative materials on the contract law of the People’s Republic of China, 1999, p. 8-10.

22 All’interno della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa ) si può leggere infatti che: “A contract is an agreement between natural persons, legal

persons or other organizations with equal standing, for the purpose of establishing, altering, or discharging a relationship of civil rights and obligations”.

23 MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of International Law & Business, 2006, p. 314.

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il passaggio da economia pianificata a market-oriented economy la posizione dell’establishment cinese è mutata notevolmente. Secondo quanto stabilito infatti all’articolo 4 della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法,

Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa), 24 chiunque può decidere

liberamente di stipulare contratti e nessuno ha il diritto di potervi interferire: da un lato è necessario che il contratto sia conforme alla legge e dall’altro si può affermare che il potere illimitato dello Stato e del partito sia stato discretamente arginato. 25

Il principio di autonomia delle parti è stato disciplinato all’interno della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo

Hetongfa) all’articolo 126: 26 esso prevede che le parti che intendono

obbligarsi per mezzo di un accordo internazionale possano scegliere la legge applicabile al loro contratto, salvo casi previsti dalla normativa nazionale.27 L’esecutivo cinese, così facendo, ha permesso da un lato la libertà di contrarre accordi, ma si è riservata di poter imporre restrizioni qualora lo ritenga necessario. 28

24 Article 4 中华人民共和国合同法 (Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa) Right to Enter into Contract Voluntarily: A party is entitled to enter into a contract voluntarily under the law, and no entity or individual may unlawfully interfere with such right. 25 Mary IP, The Revised Contract Law and Its Implications on Consumerism in China, in

International Journal of Business, 9 (1), 2004, School of Business, University of Sydney, p. 48. 26 Si legga la traduzione del primo comma dell’articolo 126 della Legge sui contratti del 1999 (中华

人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa): Choice of Law in Foreign-related Contracts; Contracts Subject to Mandatory Application of Chinese Law Parties to a foreign related contract may select the applicable law for resolution of a contractual dispute, except otherwise provided by law. Where parties to the foreign related contract failed to select the applicable law, the contract shall be governed by the law of the country with the closest connection thereto. Testo inglese della legge sui contratti disponibile al sito: http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541. Pagina visitata il giorno 20 aprile 2012. 27 Ad esempio secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 126 della Legge sui

contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa): For a Sino- foreign Equity Joint Venture Enterprise Contract, Sino-foreign Cooperative Joint Venture Contract, or a Contract for Sino-foreign Joint Exploration and Development of Natural Resources which is performed within the territory of the People's Republic of China, the law of the People's Republic of China applies.

28 Cfr. MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of International Law & Business, il quale a pagina 319 afferma che: (“The tolerance of the

government to the adoption of party autonomy in the Contract Law rests in the belief that there is plenty of room for the government to impose restrictions whenever it sees fit. Thus, allowing party autonomy in China would serve a two-fold purpose: to underscore governmental recognition of the principle of freedom of contract, which is needed during course of economic reform, and by imposing restrictions, the government will sustain as much control as possible”).

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Altro punto che merita di essere citato, visto il suo peso nella legislazione cinese, è l’importanza di non nuocere agli interessi statali, sociali e collettivi. Detto concetto è talmente importante che è espresso all’articolo 51 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese.

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