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DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PART

8. Il passaggio del rischio e cause di esonero.

Il tema del passaggio del rischio occupa il quarto capitolo della terza parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili; la questione si apre con l’articolo 66,103 il quale “svolge una funzione essenzialmente definitoria”. 104 Solitamente il momento esatto in cui i rischi passano dal venditore al compratore è determinato contrattualmente dalle parti mediante gli INCOTERMS, ma in mancanza di riferimento alcuno

all’interno del contratto, per disciplinare il vuoto contrattuale, la Convenzione ha predisposto gli articoli dal 66 al 70.

All’articolo 31 lettera a) la CISG stabilisce che se il venditore non è obbligato

a consegnare i beni in un altro luogo determinato, se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni, la sua obbligazione di consegna consiste nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore; in questa prima opzione di consegna della merce la Convenzione di Vienna definisce all’articolo 67, primo comma, che:

Articolo 67

1. Se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni e il venditore

non è obbligato a consegnarli in un luogo specifico, il rischio passa al compratore quando i beni sono consegnati al primo vettore per l'invio al compratore in conformità al contratto di vendita. Se il venditore è obbligato a consegnare i beni al vettore in un luogo specifico, il rischio non passa al compratore fino a che i beni non sono consegnati al vettore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi dei beni non influisce sul passaggio del rischio.

Quanto si è potuto leggere manifesta la concreta determinazione dei comportamenti delle parti nella prassi commerciale e li disciplina per mezzo della normativa sostanziale uniforme. Anche il secondo comma dell’articolo

103 Articolo 66 CISG: Il perimento o il danneggiamento dei beni avvenuti dopo il passaggio del rischio al compratore non lo libera dal suo obbligo di pagare il prezzo, a meno che il perimento o il danneggiamento siano dovuti ad un atto o ad un'omissione del venditore.

104 Cit. Carlo ANGELICI, Art 66, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 275.

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67 esprime il tentativo dei compositori della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili di adeguarsi alla prassi commerciale. La seconda parte dell’articolo in questione afferma che:

Articolo 67

2. Tuttavia, il rischio non passa al compratore fino a che i beni non

sono chiaramente identificati ai fini del contratto mediante l'apposizione di segni sui beni o mediante documenti di trasporto o con avviso dato al compratore o altrimenti.

Tale comma prende le distanze dalle scelte redazionali effettuate all’Aja: nel 1964 nella Luvi si afferma che “secondo infatti l’art.100 il rischio resta a carico del venditore nella sola ipotesi in cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’avvenuto perimento o deterioramento delle merci”. 105 La Convenzione di Vienna ha invece predisposto che il passaggio del rischio non avvenga fino a quando le merci non siano state identificate chiaramente. 106 La sezione sul passaggio del rischio si conclude con l’articolo 69, il quale è volto a regolare tutti i casi non disciplinati dall’articolo 67 e 68. 107 Esso distingue due tipi di contratti: il contratto che stablisce come luogo di consegna della merce il place of business del venditore e il contratto che prevede un altro luogo di consegna dei beni. Nella prima fattispecie il rischio passerà al compratore al momento della consegna, se ritira la merce nei tempi previsti dal contratto, altrimenti dal momento in cui i beni sono a sua disposizione e commette un’inadempimento non prendendoli subito in consegna; nel secondo caso il rischio passa dal venditore all’acquirente al momento della consegna e il compratore è a conoscenza del fatto che i beni

105 Cit. Carlo ANGELICI, Art 67, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 280.

106 Cfr. Il primo comma dell’articolo 32 CISG, in cui si parla dell’identificazione dei beni: Se, in conformità al contratto o alla presente Convenzione, il venditore rimette i beni ad un vettore, e se i beni non sono chiaramente identificati ai fini del contratto mediante l'apposizione di segni sui beni, dai documenti di trasporto o altrimenti, il venditore deve dare notizia della consegna al compratore indicando specificamente i beni.

107 Articolo 68 CISG : Se la vendita ha per oggetto beni in viaggio, il rischio passa al compratore dal momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui i beni sono stati consegnati al vettore che ha rilasciato i documenti di trasporto. Tuttavia, se al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che i beni erano periti o erano stati danneggiati e non ne aveva informato il compratore, il perimento o il danneggiamento è a carico del venditore.

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sono messi a sua disposizione in detto luogo. 108 Si ricordi che l'obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce consiste: (a) nel compiere qualsiasi atto che può ragionevolmente attendersi da lui per permettere al venditore di effettuare la consegna; e (b) nel ritirare i beni. 109 Le conseguenze derivanti dal passaggio del rischio dal venditore al compratore non fanno venir meno nessun onere né del venditore né del compratore. Il compratore infatti è tenuto a pagare il prezzo della merce e il venditore a rispondere di eventuali mancanze di conformità della merce.

Si permetta una precisazione: Il venditore al momento del passaggio del rischio deve tenere in considerazione che è tenuto a fare il possibile perchè la merce non subisca danni o non deperisca, perchè una mancanza in questo senso comporterebbe il risarcimento del danno subito dal compratore. Esiste la possibilità che una delle due parti sia esonerata dall’onere di adempiere se prova quanto stabilito dall’articolo 79 110 della disciplina uniforme. Tale articolo, contenuto al quinto capitolo della terza parte della Convenzione di Vienna, fa nuovamente riferimernto al principio di buona fede; esso trae

108 Articolo 69 CISG: 1. Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68 il rischio passa al compratore quando questi prende in consegna i beni, o, se non lo fa in tempo debito, dal momento in cui i beni sono messi a sua disposizione ed egli si rende inadempiente mancando di prenderli in consegna. 2. Tuttavia, se il compratore è obbligato a prendere in consegna i beni in un luogo diverso dalla sede d'affari del venditore il rischio passa quando la consegna deve avere luogo e il compratore è a conoscenza del fatto che i beni sono messi a sua disposizione in detto luogo. 3. Se il contratto si riferisce a beni non ancora identificati, i beni non si considerano messi a disposizione del compratore finché non sono chiaramente identificati ai fini del contratto.

109 Questo è quel che stabilisce l’articolo 60 dellaCISG per definire il concetto di presa in consegna della merce.

110 Articolo 79 CISG: 1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento di una delle sue obbligazioni se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze. 2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo che era stato da essa incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, questa parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se: (a) ne è esonerata in virtù del paragrafo precedente; e (b) il terzo da essa incaricato ne sarebbe esonerato qualora le disposizioni di tale paragrafo fossero a lui applicabili. 3. L'esonero di responsabilità previsto da questo articolo produce effetto per il periodo nel quale l'impedimento sussiste.

4. La parte che non adempie deve dare all'altra parte avviso dell'impedimento e degli effetti di questo sulla sua capacità di adempiere. Se l'avviso non è ricevuto dall'altra parte entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, essa è responsabile dei danni derivanti da tale mancata ricezione.

5. Nessuna disposizione in questo articolo impedisce all'una o all'altra parte di avvalersi di ogni altro rimedio, diverso dal risarcimento del danno, in base alla presente Convenzione.

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origine dal testo dell’articolo 74 della LUVI 111 e manifesta la possibilità di

entrambe le parti di poterne fruire. Al fine di dimostrarsi esonerati dall’onere di adempiere, la parte lesa deve far palese:

a) che l’impedimento è dovuto a un inadempimento.

b) che l’impedimento stesso è derivato da circostanze estranee alla sua sfera di controllo.

c) che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo evitasse o ne superasse le conseguenze. 112

Procedendo con un’analisi della possibile casistica di impedimenti che comportano esonero di responsabilità si può affermare con certezza che la guerra, l’embargo e gli scioperi generali sono situazioni che causano impedimenti non prevedibili e incontrollabili. Ciò nonostante la notifica alla controparte dell’impedimento può essere fatta solo nel momento in cui ne si ha certezza, non quando la situzione può essere evitata. Omettere di informare la controparte di tale notizia comporta una “pretesa risarcitoria autonoma rispetto al più generale rimedio risarcitorio per l’eventuale, definitivo inadempimento”. 113

La conseguenza logico-razionale di quanto fino ad ora affermato ha permesso ai compilatori della CISG di definire che se una parte non adempie

perchè l’altra ha omesso un atto importante, tale mancanza non gli può essere imputata. 114 Proprio per queste ragioni alla parte lesa spetterà il giusto risarcimento del danno, corrispondente all’atto dell’omissione.

111 Articolo 74 della LUVI: Where one of the parties has not performed one of his obligations, he shall not be liable for such non – performance if he can prove that it was due to circumstances which according to the intention of the parties at the time of the conclusion of the contract, he was not bound to take into account or to avoid or to overcome; in the absence of any expression of the intention of the parties, regard shall be had to what reasonable persons in the same situation would have intended.

112 Cit. Giulio PONZANELLI, Art 79, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 313.

113 Cit. Giulio PONZANELLI, Art 79, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 317.

114 Cfr. Articolo 80 CISG:Una parte non può invocare l'inadempimento dell'altra parte nei limiti in cui tale inadempimento è dovuto ad un suo atto o omissione.

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