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Gli obblighi del venditore: consegna dei beni e rilascio dei documenti.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PART

3. Gli obblighi del venditore: consegna dei beni e rilascio dei documenti.

All’interno della terza parte del testo della Convenzione di Vienna i redattori della disciplina uniforme hanno predisposto un capitolo intero, il secondo capitolo, alla spiegazione degli obblighi del venditore. Il capitolo in questione si apre con l’articolo trenta, il quale ha un duplice scopo: sintetizzare i doveri del venditore e chiarire alcune tematiche dubbie della Legge Uniforme sulla Vendita di Beni mobili corporali (LUVI) redatta all’Aja nel 1964. 20 L’articolo

18 In termini Guido ALPA, Il contratto nel diritto nord-americano, a cura di Guido ALPA e TEDESCHI, Milano, 1980, p. 30, il quale ricorda come questa regola risalga al caso Adams vs. Lindsell (1818, 1, B & Ald., 681).

19 Andrea FUSARO, Art 28, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 117.

20 Cfr. BIANCA e BONELL, Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987, p. 246; La LUVI è stata ratificata dall’Italia il 21 giugno 1971.

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30 stabilisce che: “Il venditore ha l'obbligo di consegnare i beni, trasferirne la proprietà e rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.” Esso non differisce molto dall’articolo 18 della LUVI, ma ciò nonostante il significato della norma

varia molto: gli articoli successivi al trentesimo furono sostanzialmente modificati, causando, conseguentemente, una variazione sostanziale della sezione dedicata agli obblighi del venditore, contenuta nella normativa redatta a Vienna rispetto a quella formulata all’Aja nel 1964. 21

Se nel testo predecessore della Convenzione di Vienna, all’articolo 19, si stabiliva che la consegna consisteva nella “rimessa” 22 di beni conformi alla previsione contrattuale e all’articolo 96 si stabiliva che il passaggio dei rischi al compratore si realizzava e si esauriva con la consegna, la CISG ha invece

completamente cambiato atteggiamento in merito agli argomenti in questione. 23 Sebbene all’interno dell’articolo 30 si affermi che il venditore ha l’obbligo di trasferire la proprietà della merce, si ricordi che la CISG non

regola in nessun modo gli effetti derivanti da tale trasferimento. 24

Analizzando più in dettaglio la questione, si enfatizzi la mancanza di definizione del termine “consegna” all’interno della normativa sostanziale uniforme; appare necessario, pertanto apportare una precisazione: al venditore può essere richiesto di consegnare la merce direttamente al compratore, oppure può verificarsi una consegna della merce all’acquirente per mezzo di un terzo. 25 Nel primo caso si tratta di consegna diretta, mentre nel secondo di consegna indiretta, poiché i beni per giungere al compratore sono affidati ad altri, i quali provvederanno poi alla relativa

21 Guido ALPA e Mario BESSONE, in Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita internazionale di cose mobili, in La vendita internazionale , la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980. Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n.

39, Milano, 1981, p.67 ss.

22 Il termine rimessa nella LUVI viene definito “remise handing over”.

23 Mario NUZZO, Art 30, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 120.

24 L’Articolo 4 della CISG stabilisce che: La presente Convenzione […] non riguarda: (a) la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi; (b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti.

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consegna. Una delle maggiori differenze, in materia di oneri del venditore, tra la CISG e la LUVI è proprio il fatto che nella legge dell’Aja, all’articolo 19,

per i redattori “la consegna consiste nella dazione della cosa conforme al contratto”, 26 mentre nella Convenzione di Vienna si richiede semplicemente di consegnare il bene. La disciplina uniforme redatta a Vienna, infatti, stabilisce i rimedi in caso di merce non conforme all’articolo 35.

I tre oneri principale del venditore, definiti all’articolo 30 sono: 1. Consegna dei beni.

2. Trasferimento della proprietà. 3. Consegna dei documenti.

Le modalità di consegna vengono indicate all’articolo 31, all’interno del quale si offrono tre diverse modalità per la consegna:

a) Mettere a disposizione i beni nella sede d’affari del venditore. b) Rimettere i beni al primo vettore.

c) Mettere a disposizione i beni nel luogo di fabbricazione.

Si ricordi che la norma non può essere troppo specifica, in quanto si deve adattare a situazioni commerciali completamente diverse. La decisione di far ricorso agli Incoterms è dunque da considerare molto saggia, al fine di regolare al meglio la propria compravendita e non lasciare spazio a vuoti contrattuali, che troverebbero soluzione per mezzo di leggi generiche, e imprecise per la propria problematica.

Per poter offrire maggiore chiarezza, i redattori della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili integrarono l’articolo 31 con l’articolo 32, secondo il quale la merce deve essere chiaramente identificata ai fini del contratto tramite, ad esempio, segni distintivi e i documenti di trasporto. Proprio per queste ragioni, sebbene nell’articolo 30 manchi il termine “merce conforme” e venga solo stabilito che il venditore ha l’onere di consegnare la merce, anche sotto la CISG non sussiste alcun

26 In tale ambito la CISG prende le distanze anche dalla proposta avanzata dall’UNCITRAL, secondo cui la consegna è “la realización por el vendedor de todos los actos necesarios para que el

comprador pueda entrar en posesión de la cosa”. Férnandez DE LA GANDARA, «Artículo 30 de la

CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías.

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tipo di problema per quanto riguarda la conformità, perché la “consegna difforme non produce effetti liberatori” 27 per il venditore. All’interno dell’articolo 32 si specifica anche la questione dell’assicurazione: saranno le parti, in base all’autonomia negoziale, a stabilire chi sarà tenuto a sottoscriverla. Nel caso in cui sia il compratore ad assicurare la merce, il venditore è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie; sarà il compratore a dover chiedere al venditore dette informazioni ritenute da lui necessarie, e qualora

il venditore non ottemperi al proprio obbligo di fornire all’acquirente le informazioni necessarie per consentirgli la assicurazione della merce, il rischio di perimento o deterioramento della stessa, allorché ritualmente consegnata al vettore, resta a carico della parte inadempiente. 28

Quando le parti stipulano un contratto, soprattutto nel caso di contratti di vendita internazionale, è fondamentale che siano chiarite anche le tempistiche di consegna della merce. In merito a ciò i redattori della disciplina uniforme all’articolo 33 hanno stabilito che

Articolo 33

Il venditore deve consegnare i beni:

(a) se una data è fissata o determinabile in base al contratto, in tale

data;

(b) se un periodo di tempo è fissato o determinabile in base al contratto,

in qualsiasi momento entro tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o

(c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del

contratto.

È sempre preferibile che le parti stabiliscano un momento preciso, o quanto meno un periodo stabilito perché avvenga la consegna, ma si ricordi che esistono contratti che non fanno riferimento alcuno ai termini di consegna. In questa fattispecie, secondo la Convenzione di Vienna, il venditore è

27 Cit. Giovanni PASSAGNOLI, Art 32, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 136.

28 Cit. A.G.GUEST, C.J.MILLER, D. HARRIS,G.H.TREITEL, E.P.ELLINGER, C.G.J.MORSE, EvaLOMNICKA, Benjamin’s Sale of Goods, 2010, 8 ed, p. 271 ss.

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tenuto a consegnare i beni entro un tempo ragionevole, tenendo conto del concetto di ragionevolezza: termine ricavabile in base al tipo di merce che si sta commercializzando. I concetti di ragionevolezza e conformità sono trattati anche all’interno dell’articolo 34,29 che regola le modalità per il rilascio dei documenti; si ricordi che la mancata consegna dei documenti al compratore implica inadempienza da parte del venditore. Nel caso in cui il contratto non faccia riferimento alcuno alla consegna dei documenti, la buona fede delle parti dovrà essere invocata per conciliare e trovare una soluzione alla questione irrisolta. 30

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