FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2. La proposta e i suoi requisiti.
Un operatore commerciale ha la necessità di sapere quando una vendita si ritiene conclusa a livello giuridico, in modo da sapersi sempre muovere in conformità di legge e cercando di ottenere i benefici che si è prefissato. Nella pratica quotidiana qualsiasi venditore può decidere di fare un’offerta, può proporre a una o più persone di acquistare la sua merce, oppure qualsiasi compratore può proporsi di acquistare dei prodotti di suo interesse. Nel Codice Civile Italiano manca una normativa equivalente10 volta a regolare “la proposta contrattuale”, ma la Convenzione di Vienna ha pensato di introdurre un articolo che la regoli:
Articolo 14
1. Una proposta di concludere un contratto rivolta ad una o più persone
determinate costituisce una proposta contrattuale se essa è sufficientemente precisa e se indica la volontà del proponente di obbligarsi in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa se indica i beni e ne fissa esplicitamente o implicitamente la quantità e il prezzo, o dà indicazioni che ne consentano di determinarli.
2. Una proposta rivolta a persone indeterminate deve considerarsi
semplicemente come un invito ad offrire, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.
9 Cfr. http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=644#Article 1, in cui viene affermato che: (“Since the requirement of writing in relation to the matters mentioned in article 11 is considered to be a question of public policy in some States, the general principle of party autonomy is not applicable to this article. Accordingly, article 11 cannot be varied or derogated from by the parties”). Pagina visitata il giorno 26 aprile 2012.
10 Aurelio VESSICHELLI, Art. 14, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 51.
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Il quattordicesimo articolo apre la seconda parte della Convenzione di Vienna e lo fa prendendo come riferimento il suo diretto precedente nella Convenzione dell’Aja sulla Formazione dei Contratti (LUFC) 11. La CISG ha
saputo migliorare l’articolo in questione introducendo dei requisiti minimi, che prima non erano necessari: la proposta deve essere infatti completa di:
Bene che si intende comprare o vendere.
Quantità dei beni in questione.
Prezzo (deve essere implicitamente o esplicitamente deducibile). 12 Altro punto degno di essere sottolineato è che dall’articolo quattordici si delinea la necessità di vedersi manifestata la volontà dei contraenti a volersi obbligare 13 a portare a termine il contratto; si ricordi però che questo non significa che la natura della proposta è da considerarsi irrevocabile, essa infatti può essere revocata se rispetta i limiti temporali per la revoca imposti dalla Convenzione in esame.
11 All’articolo 4 della LUFC si trova l’articolo corrispettivo all’articolo 14 della CISG; cfr. I lavori preparatori della Convenzione di Vienna: EÖRSI, in: BIANCA e BONELL, Commentary on the
International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987, p. 132 ss.
12 La questione del prezzo è stata molto discussa in sede di redazione, cfr. HAGER, in: SCHLECHTRIEM e SCHWENZER, Commentary, Art. 55 par. 2.
Esso sembra far sorgere un’incongruenza con l’articolo 55 della CISG. Esso afferma che: Quando
un contratto è stato validamente concluso ma non fissa esplicitamente o implicitamente il prezzo né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa che le parti, in assenza d’indicazione contraria, abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato.
Secondo quanto affermato da Aurelio VESSICHELLI, in Art. 14, in Convenzione di Vienna sui
Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 51, l’articolo 55 andrebbe preso in
considerazione (“tutte le volte in cui la proposta avanzata senza fissazione del prezzo venga accettata senza che nessuno dei contraenti proponga tempestivamente obiezioni”).
Nel caso in cui una delle due parti abbia il proprio place of business in uno Stato che ha posto riserva alla Seconda parte della Convenzione, l’aspetto del prezzo verrà regolato in base alla legge applicabile al contratto individuata per mezzo delle norme di diritto internazionale privato, ovvero se lo Stato permette che un contratto possa essere stipulato senza determinare il prezzo del bene, l’articolo 55 completerà il vuoto della Convenzione.
13 Cesare Massimo BIANCA, in Diritto Civile, III: Il Contratto, Milano 1984, p. 226 afferma che quando l’offerente propone, effettua un a dichiarazione di volontà di obbligarsi.
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Perché una proposta sia effettiva deve raggiungere 14 il destinatario designato verbalmente o consegnandogliela con ogni mezzo:15 la minuziosità, i dettagli proposti dalla Convenzione di Vienna permettono di chiarire le questioni oscure delle Convenzioni precedenti, cercano di garantire maggiore certezza sul piano concreto.
L’articolo quindici è molto chiaro, al secondo comma infatti afferma che “una proposta, anche se è irrevocabile, può essere ritirata se il ritiro giunge al destinatario prima o contemporaneamente alla proposta”. È possibile pertanto definire il ritiro come una manifestazione di revocare una volontà già effettiva. 16
Il ritiro di una proposta può essere effettuato con ogni mezzo, 17 attenzione però a non suscitare circostanze spiacevoli: solitamente il ritiro di una proposta non crea alcun tipo di disagio, ma può verificarsi una situazione sconveniente, ossia nel caso in cui il proponente abbia preannunciato un’offerta particolarmente conveniente alla sua controparte e questa abbia suscitato non solo interesse, ma anche desiderio di acquisto per migliorare i propri affari, la questione potrebbe complicarsi e aver provocato disagio al possibile acquirente.
Si ricordi inoltre che una proposta irrevocabile non può essere annullata. È dunque necessario che si presti particolare attenzione a come e quando si effettuano proposte per non incorrere in situazioni dannose.
Dato che il commercio internazionale vede al suo interno attori provenienti da ogni dove nel mondo, è importante chiarire la questione “revoca della
14 Tale aspetto rispecchia il nostro panorama giuridico, non vengono introdotte modifiche. Per quanto concerne la “Dichiarazione recettizia” si veda Luigi CARRARO, alla voce “Dichiarazione recettizia” in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1960, p. 597.
15 L’articolo 24 della CISG definisce che una proposta giunge al destinatario quando: 1) gli viene fatta oralmente, 2) gli viene consegnata con ogni mezzo, 3) gli viene consegnata nella sua sede d’affari o in mancanza di place of business giunge alla sua dimora abituale.
16 Renato SCOGNAMIGLIO, Dei Contratti in Generale, in Commentario del Codice Civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca. Bologna, Zanichelli, 1970, cit. P. 123: (“la revoca
inciderebbe su atti già perfetti, mentre il ritiro impedirebbe la perfezione degli stessi, intervenendo quando sono ancora in fase di formazione”).
17 Attenzione che la controparte cui si è fatta la proposta non abbia il suo luogo d’affari in uno Stato che ha posto una riserva secondo l’articolo 96, perché in questo caso è necessario un ritiro della proposta in forma scritta.
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proposta” trattata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili all’articolo 16.
Articolo 16:
1. Finchè il contratto non è concluso, una proposta può essere revocata
se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia inviato l’accettazione.
2. Tuttavia, una proposta non può essere revocata:
a) Se indica, sia fissando il termine determinato per l’accettazione
che altrimenti, che è irrevocabile; o
b) Se era ragionevole per il destinatario della proposta considerare
la proposta come irrevocabile, e se egli ha agito di conseguenza.
La storia dell’articolo sedici è assai travagliata, 18 si pensi che la questione della revocabilità della proposta è stata ritenuta la problematica maggiore incontrata dalla Commissione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale (UNCITRAL) durante il lavoro per l’elaborazione della nuova
Convenzione sulla vendita di beni mobili del 1980. Le motivazioni di tali dissapori sono da ricondurre alle notevoli differenze fra sistemi giuridici nell’affrontare la questione della revoca e dell’irrevocabilità della proposta;19 degno di nota è che persino il Segretariato Generale delle Nazioni Unite affermò che la soluzione adottata risulta essere una soluzione compromissoria e che lascia problematiche irrisolte, 20 soluzione che fa
18 Per approfondire la storia dell’articolo 16 si veda EÖRSI, in: BIANCA e BONELL, Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987 p. 150-154.
19 Nei sistemi di common law solitamente la proposta è revocabile, a meno che l’oblato non abbia promesso qualcosa alla sua controparte. In merito a ciò si veda Edward Allan FARNSWORTH,
Contracts, Boston-Toronto, 1982, cit. p. 71: (“not only does the common law posit that offers are
generally revocable, but the offeror’s mere promise not to revoke the offeror his mere statement that the offer is not revocable – is traditionally unenforceable unless under seal or rupported by consideration”). Nei sistemi di civil law invece le posizioni sono addirittura contrastanti.
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sorgere l’interrogativo se la Convenzione tramite l’articolo 16 riesca o meno a garantire uniformità applicativa.21
Procedendo con l’analisi si noti che al primo comma l’articolo sedici stabilisce che la proposta può essere revocata
Prima che la controparte abbia spedito l’accettazione di detta proposta.
In caso di contratto verbale se il proponente ritira la sua proposta prima che l’oblato accetti.
Prima che l’oblato manifesti un comportamento concludente. 22
Tali disposizioni sono emerse a seguito della volontà di tutelare l’oblato da eventuali speculazioni del proponente qualora la proposta che ha effettuato non risulti più favorevole come prima. Cercando di far luce sulle tempistiche consentite a proponente e oblato per la revoca si ponga attenzione su quanto segue:
La soluzione adottata è ibrida e come tale non molto coerente. Infatti mentre il proponente ha la possibilità di revocare solo se la revoca giunge prima che l’oblato abbia inviato l’accettazione, l’accettante conserva il potere di revocare per un periodo di tempo maggiore: perché sia efficace è sufficiente che la revoca dell’accettazione giunga al proponente prima o anche contemporaneamente all’accettazione stessa. Si crea così un intervallo di tempo (dalla spedizione dell’accettazione alla conclusione del contratto) nel quale il proponente ha perso il suo potere di revocare, mentre l’accettante lo conserva. In questa fase della formazione del contratto la possibilità che il contratto si concluda o meno viene a dipendere dalla esclusiva valutazione dell’oblato. 23
Si faccia presente che la prassi commerciale non sempre è chiara e non sempre è possibile comprendere gli atteggiamenti degli attori commerciali; per questa ragione la dottrina si è posta l’interrogativo se la revoca della proposta possa essere effettuata anche tacitamente, ovvero in forma diversa dalla forma scritta. L’articolo dodici, come in precedenza già
21 Cfr. Will Art. 16 of the Convention on Contracts for the International Sale Ensure Uniformity? 25° Indian Journal of International Law, 1985, p. 26-49.
22 Lina RUBINO, in Art. 16, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 58-59.
23 Cit. Lina RUBINO, in Art. 16, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 60; si veda inoltre EÖRSI, in: BIANCA e BONELL, Commentary on the International
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affermato, permette alle parti ampia autonomia di forma,24 pertanto la risposta a tale interrogativo non può essere altra che la revoca della proposta può essere effettuata anche tacitamente. Questo atteggiamento, però non garantisce la revoca a colui che intende revocare tacitamente la proposta, infatti tale comportamento potrebbe essere frainteso o non compreso dalla controparte e qualsiasi sua azione potrebbe condurre alla conclusione del contratto a mezzo comportamento concludente. Le opinioni in merito a detta tematica sono varie, alcuni ritengono che la revoca tacita attribuisca carattere recettizio, 25 altri invece considerano “incompatibile con la natura recettizia della revoca la configurabilità di una revoca tacita”.26 Proprio per non incorrere in situazioni spiacevoli, compromissorie, anche se involontarie, è necessario essere molto precisi nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione di Vienna per revocare la proposta, secondo quanto stabilito dall’articolo sedici.
Si ponga attenzione ora alla questione concernente le limitazioni della revocabilità della proposta: una proposta non può essere revocata:
Dopo la spedizione dell’accettazione. 27
Se la proposta è irrevocabile o c’è ragione di ritenerla tale. 28
Il lettore si sarà sicuramente reso conto che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili molto spesso nel proporre nuovi articoli continua a far riferimento alle disposizioni generali contenute all’interno della prima parte del testo della normativa sostanziale uniforme,
24 Salvo uno dei due contraenti abbia il proprio place of business in uno Stato contraente che ha posto la sua riserva ex art. 96.
25 Alberto RAVAZZONI, La formazione del contratto, I, Milano, 1966, p. 212 ss.
26 Cit. Lina RUBINO, in Art. 16, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 60; Franco CARRESI, Il Contratto, Milano, Giuffrè, 1987, p. 758.
27 Cfr. CISG Art 16, 1° comma: Finchè il contratto non è concluso, una proposta può essere revocata se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia inviato l’accettazione.
28 Ai sensi dell’articolo 16, 2° comma, lettera a): Se indica, sia fissando il termine determinato per l’accettazione che altrimenti, che è irrevocabile.Per definire se una proposta è revocabile o irrevocabile è necessario che al suo interno siano presenti elementi che la facciano ritenere tale. Al fine di compiere scelte in conformità di legge, è bene far riferimento all’articolo 8 della Convenzione.
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al fine di permettere la disciplina anche delle piccole o grandi lacune lasciate dai redattori della Convenzione. Si prenda come esempio L’articolo sedici: apparentemente semplice e privo di particolari problematiche, tale norma necessita un riferimento all’articolo otto della Convenzione per andare a specificare quando una proposta possa essere ritenuta irrevocabile dalle parti. L’articolo otto stabilisce che
Articolo 8
1. Ai fini della Convenzione, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di
una parte devono essere interpretati secondo la sua intenzione, se l’altra parte conosceva o non avrebbe potuto ignorare tale intenzione.
2. Quando il comma precedente non è applicabile, le dichiarazioni e gli
altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe ad essi attribuito una persona ragionevole della stessa qualità dell’altra parte nelle medesime circostanze.
3. Nel determinare l’intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso
una persona ragionevole, si deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, tra cui le trattative, le pratiche che si sono instaurate tra le parti, gli usi ed ogni successivo comportamento delle parti.
La motivazione che ha indotto i redattori a effettuare suddetto riferimento è sempre la medesima: cercare di trovare un accordo tra le delegazioni dei vari Stati aventi sistemi giuridici diversi. Si ricordi che in ogni caso il vincolo dell’irrevocabilità non può perdurare nel tempo: la proposta infatti dopo un certo lasso di tempo decade.
Per concludere la parte che tratta l’argomento della “proposta” si analizzi il tema del decadimento di quest’ultima. Detta tematica viene affrontata all’articolo 17, secondo il quale:
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Articolo 17
Una proposta, anche se irrevocabile, decade quando il rifiuto di essa giunge
al proponente. 29
Il diciassettesimo articolo è la norma che conclude la sezione della CISG
dedicata all’offerta e introduce per la prima volta la figura della controparte per mezzo di una sua azione. Sebbene quanto venga descritto dall’art. 17 possa sembrare scontato, il rifiuto della proposta permette l’adempimento di una conseguenza, che non è altro se non il risultato della decisione del destinatario della proposta. L’inserimento di questo articolo all’interno della Convenzione dell’Aja del 1964 (LUFC) non fu possibile,30 ma quanto stabilito
all’epoca non trovò più appoggio nella Conferenza di Vienna del 1980: l’articolo 17 venne inserito
Nell’evidente intento di raggiungere un elevato grado di chiarezza e di eliminare alcuni dubbi comunque esistenti in qualche ordinamento giuridico soprattutto con riguardo all’effetto caducante del rifiuto di proposta irrevocabile. [...] L’art. 17 trova dunque una sua giustificazione nell’àmbito di una legge che si propone di agevolare e snellire le procedure di formazione dei contratti internazionali di vendita mobiliare: l’eliminazione dei dubbi formulati in alcuni ordinamenti, con riferimento al rifiuto di proposta irrevocabile, è pertanto uno degli obiettivi che la legge uniforme ha inteso realizzare. 31
I principi esplicitati dall’articolo 17 sono due: il primo mette in chiaro la decadenza della proposta a seguito del rifiuto dell’oblato,32 e il secondo esprime l’essenza temporanea di una proposta irrevocabile. Nonostante tale enunciato possa apparire banale, rende manifesto un effetto: esso conclude il processo proposta-accettazione con un responso, anche se negativo. La manifestazione della volontà di rifiutare una proposta può essere espressa
29 Per la traduzione italiana del diciassettesimo articolo si è fatto riferimento alla traduzione presente in: Annalisa ROCCHIETTI, Art 17, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita
Internazionale di Beni Mobili, p. 71.
30 La proposta di inserire questo articolo venne rigettata dalla commissione dell’UNIDROIT, la quale affermava che: (“this solution is so evident that it would seem superflous to state it”). Cfr. Official
Records, II, 1964, conf. 474.
31 Cit. Annalisa ROCCHIETTI, Art 17, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 72.
32 Regola che era stata ritenuta superflua durante la redazione della LUFC dalla commissione dell’UNIDROIT.
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con ogni mezzo; sono ammessi il rifiuto espresso e il rifiuto tacito,33 sebbene optare per un rifiuto espresso piuttosto che per uno tacito sia considerato una forma di correttezza fra le parti e quindi tale atteggiamento è di gran lunga auspicabile. In detta situazione l’offerente potrà procedere con una nuova proposta e l’accettante valutare se l’offerta sia conveniente o meno; pertanto si ricordi che anche la revoca del rifiuto deve giungere al proponente prima dell’arrivo dei documenti che manifestano la volontà di rifiutare la proposta, poiché secondo quanto stabilito dall’articolo 24 rifiuto e accettazione producono effetto solo nel momento in cui vengono manifestati al proponente presso il luogo ove egli si trova.34 Nella sua semplicità l’articolo diciassette esprime la volontà dei redattori della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili di tutelare l’offerente da eventuali speculazioni dell’oblato, sebbene valga sempre il principio di buona fede, reso noto all’interno dei principi generali, all’articolo sette, secondo cui
Colui che ha manifestato un rifiuto puro e semplice è tenuto a comportarsi lealmente ed a salvaguardare le ragioni della controparte nei limiti in cui ciò non implichi un suo apprezzabile sacrificio. Ora, appunto, un’accettazione che eventualmente segua ad un rifiuto di proposta irrevocabile palesa chiaramente una situazione in cui l’oblato tenta di trarre un ingiustificato profitto dalla situazione di favore attribuitagli con quella proposta. In tal modo egli lede la posizione dell’offerente che, avendo cessato di preparare l’adempimento, ovvero ha rivolto la proposta ad altri. La soluzione di cui all’art. 17 vuole appunto riaffermare l’esigenza di un comportamento corretto, escludendo che il contratto possa ritenersi concluso quanto un’accettazione giunge al proponente dopo un precedente rifiuto. 35
33 L’articolo 19 della CISG regola il rifiuto tacito accomunandolo ad una controproposta. A differenza dell’articolo 19, invece, l’articolo 17 chiude le trattative fra le parti: esprime il desiderio dell’oblato di non voler continuare alcuna trattativa di quella fattispecie.
34 L’articolo 24 della CISG afferma che: Ai fini di questa parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà “giunge” al destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata con qualsiasi altro mezzo a lui personalmente, presso la sua sede d’affari o al suo recapito postale o, se egli non ha sede d’affari né recapito postale, presso la sua dimora abituale.
35 Cit. Annalisa ROCCHIETTI, Art 17, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 76.
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