DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PART
10. Violazione anticipata del contratto ed effetti dello scioglimento.
La sezione inerente alla violazione anticipata del contratto è dedicata a regolare i casi in cui è chiaro da quanto sta accadendo tra compratore e venditore che uno dei due non adempirà alle promesse contrattuali.
L’istituto è stato strutturato alla luce del fondamentaleprincipio di conservazione del contratto al quale si ispira del resto tutta la Convenzione di Vienna: di fronte ad una situazione che non legittimerebbe alcuna forma di scioglimento definitivo del rapporto (perché non c’è inadempimento), ma in definitiva con lo scopo di prevenire tale evenienza, la parte che sospende le proprie prestazioni sollecita l’altra a mantener fede ai propri impegni mantenendo fede ai propri impegni chiedendo idonea garanzia contro il pericolo in cui versa la sua capacità di adempiere. 132
L’articolo 71 133 afferma che per sospendere l’adempimento dei propri doveri devono sussistere dei reali motivi e che la norma deve essere applicata con rigore. Le ipotesi che possono condurre alla sospensione dell’adempimento sono:
Grave insufficienza nella capacità di adempiere.
Grave insufficienza finanziaria.
Inadeguate modalità del contraente di prepararsi all’esecuzione dell’obbligazione.
Inadeguate modalità del contraente di eseguire il contratto.
132Aurelio VESSICHELLI, Art. 71, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di
Beni Mobili. p. 287.
133 Articolo 71 CISG:1. Una parte può sospendere l'adempimento delle sue obbligazioni se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che l'altro contraente non adempirà una parte essenziale delle sue obbligazioni in conseguenza di: (a) una grave insufficienza nella sua capacità di adempiere o nella sua solvibilità; o (b) del modo in cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto. 2. Se il venditore ha già spedito i beni prima che si manifestino le condizioni previste nel paragrafo precedente, egli può opporsi alla consegna dei beni al compratore, anche se questi è in possesso di un documento che lo legittima a riceverli. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti sui beni nei rapporti tra il venditore e il compratore. 3. La parte che sospende l'esecuzione, sia prima che dopo la spedizione dei beni, deve immediatamente dare notizia della sospensione all'altra parte e deve procedere nell'adempimento se l'altra parte presta idonea garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni.
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In merito alle citate ipotesi che possono condurre alla sospensione dell’adempimento dell’istituto contrattuale è il caso di sottolineare che le ultime due necessitano di accortezza e di attenzione. La Convenzione di Vienna permette alle parti di sospendere l’adempimento, ma deve essere preservata la possibilità di adempiere in un secondo momento, perchè se dopo la sospensione dell’adempimento dell’istituto contrattuale la controparte non garantisce adempimento sicuro, la prima può decidere di procedere con la risoluzione del contratto. Un articolo che permette la risoluzione contrattuale prima che avvenga un grave inadempimento è il 72:
Articolo 72
1. Se prima della data di esecuzione del contratto è certo che una delle
parti commetterà un inadempimento essenziale, l'altra parte può dichiarare il contratto risolto.
2. Se vi è tempo sufficiente, la parte che intende dichiarare il contratto
risolto deve darne notizia all'altra parte in modo tale da permetterle di provvedere ad un'idonea garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni.
3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se l'altra
parte ha dichiarato che non adempirà le sue obbligazioni.
Questa norma consente di sciogliere un contratto che non sarà rispettato, è un rimedio anticipatorio, che può essere attuato anche se l’inadempimento sarà causato da terzi. Si concluda sottolineando un particolare rilevante, ovvero che la legge sopracitata valorizza nuovamente l’importanza della notifica alla controparte dell’intenzione di risolvere il contratto.
Si concluda ora il nono ed ultimo paragragrafo del quarto capitolo trattando brevemente la questione degli effetti della risoluzione contrattuale; effetti che possono insorgere in caso di violazione anticipata del contratto o di mera decisione di risolvere l’istituto instaurato tra le parti. Secondo la normativa la merce dovrà ritornare al venditore e il denaro dell’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere ritornato al compratore. Esistono però dei limiti alla possibilità di risolvere il contratto: i beni infatti dovranno ritornare al venditore come erano stati spediti da lui inizialmente, come affermato dall’articolo 82:
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Articolo 82
1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto o di
chiedere al venditore di consegnare beni in sostituzione se gli è impossibile restituire i beni in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui li aveva ricevuti.
2. Il paragrafo precedente non si applica:
a) se l'impossibilità di restituire i beni o di restituirli in uno stato
sostanzialmente uguale a quello in cui il compratore li aveva ricevuti non è dovuta ad un suo atto od omissione;
b) se i beni o parte di essi sono periti o deteriorati in conseguenza
della verifica prevista dall'articolo 38; o
c) se i beni o parte di essi sono stati venduti nel normale
svolgimento dell'attività commerciale o sono stati consumati o trasformati dal compratore secondo il normale uso prima del momento in cui ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità.
La Convenzione di Vienna è attenta all’effettiva possibilità di attuazione degli obblighi restitutori: essa non trascura la praticità, anzi cerca di privilegiarla. La merce deve essere sostituita in uno stato “sostanzialmente uguale”, non “identico”, ma si ricordi bene che tali eventuali modifiche non devono essere dovute da un’alterazione d’identità, d’integrità e di commerciabilità. Se il compratore ha infatti trasformato le merci non le può sostituire con altre, ma può avvalersi di altri diritti, secondo quanto stabilito dalla disciplina sostanziale uniforme. 134
134 Articolo 83 CISG: Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare risolto il contratto o di chiedere al venditore la consegna di beni in sostituzione, in conformità all'articolo 82, conserva tutti gli altri rimedi previsti dal contratto o dalla presente Convenzione.
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11. Conclusione.
L’essenza di un libero mercato è data dall’abilità delle parti di entrare in accordi volontari che governino lo scambio economico che avviene tra loro.135
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili è sicuramente da considerare uno dei passi più importanti verso la ricerca di un diritto commerciale comune. L’istituto contrattuale è certamente un mezzo fondamentale che deve essere regolato con norme precise, attente alla prassi commerciale e che rispettino la libertà dei contraenti.
Vista la portata della disciplina sostanziale uniforme, la larga adesione che essa ha ricevuto e il grande pregio che ha ottenuto nel decorso del tempo, si consigli agli operatori del mondo commerciale di aver riguardo, di scegliere con molta attenzione quale normativa applicare al proprio contratto e in particolar modo di valutare i pro e i contro che la Convenzione di Vienna propone.
135 Benjamin E. HERMALIN, Avery W. KATZ e Richard CRASWELL, Chapter on the Law & Economics of Contracts, in Forthcoming in The Handbook of Law & Economics, 2006, p. 1.
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