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L’errata applicazione della C ISG a una controversia.

Principali ragioni per l'esclusione della C ISG

9. L’errata applicazione della C ISG a una controversia.

Il 21 settembre 2005 la Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese concluse il caso che vedeva coinvolti un compratore cinese ed un venditore

italiano di mobili, processo che vide applicata in maniera errata la

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili.

Un compratore cinese, 顺德市韦邦家具有限公司 Shunde Westband Furniture Co., Ltd., e un venditore italiano, Panda S.r.l., il 5 dicembre 1997 stipularono un accordo secondo cui:

1. Il venditore doveva fornire esclusivamente mobili made in Italy;

2. Il compratore era tenuto ad acquistare mobili made in Italy solo dall’azienda “Panda S.r.l.”;

3. Il compratore doveva garantire l’acquisto di almeno US $ 100,000 di mobili made in Italy;

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4. Il venditore doveva garantire l’imbarco dei container di mobili e consegnare la merce a Hong Kong e il compratore doveva prenderla in consegna in tempo al porto di destinazione (Incoterm CIF);

5. “Panda S.r.l.” doveva fornire la merce alla “Shunde Westband Furniture Co., Ltd.” solo in container interi e se una parte dell’ordine eccedeva e doveva essere imbarcata in un container con dell’altra merce, quest’ultima doveva essere consegnata assieme all’ordine successivo;

6. Il venditore si riservava il diritto di valutare ogni singolo ordine del compratore e ogni ordinazione diveniva effettiva solo a seguito di una conferma scritta del venditore stesso. 67

7. Le parti davrebbero dovuto organizzare esibizioni e stoccaggio di alcuni mobili, che in qualsiasi caso non dovevano superare i 100,000 US $. Solo quando l’accordo fosse risultato sospeso per qualsiasi motivo, il compratore avrebbe potuto effettuare il pagamento a un prezzo ridotto; i mobili per l’esibizione e lo stoccaggio avrebbero potuto essere decisi solo per mezzo di accordo fra le parti;

8. Il compratore prometteva di pagare ogni ordine per mezzo di lettera di credito irrevocabile, inoltre ogni pagamento quando l’ordine è concluso deve essere effettuato incondizionatamente; i beni descritti al punto 7. non erano inclusi in questo punto;

9. Il periodo di validità di detto accordo era di 3 anni dal 1° gennaio 1998 e poteva essere rinnovato;

10.Nessuna delle due parti poteva cancellare l’accordo; una parte poteva decidere di cancellarlo solo quando il minimo volume di vendita descritto al punto 3. non poteva essere raggiunto.

A seguito dell’accordo stipulato fra le parti, il 18 gennaio, 24 gennaio e 17 febbraio 1998 il venditore spedì tre partite di mobili ad Hong Kong, ove la controparte ne prese possesso. L’azienda venditrice “Panda S.r.l.” emise la fattura di US $ 105,326, ma non ricevette il pagamento, pertanto, il 18 maggio 2000 fece causa all’azienda compratrice per non aver pagato il corrispettivo e oltre al pagamento della merce chiese 265,534 RMB per il

67 Cfr. Supreme Court 21 September 2005, Zhonghua Renmin Gongheguo zuigao renmin fayuan minshi panjueshu 中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 民 事 判 决 书 , alla pagina web:

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ritardo nel pagamento, 1,500,000 RMB per compensare la perdita e chiese inoltre alla controparte la presa in carico delle spese della causa.

La parte cinese, citata in giudizio, rispose alle accuse affermando che all’interno del contratto non erano stati decisi quantità, qualità, prezzo, data di consegna, ecc. affermò inoltre che i beni consegnati erano a scopo espositivo e che secondo quanto previsto al punto 7 del loro contratto il compratore non era tenuto a pagare il prezzo della merce in esposizione, 68 e disse infine che la merce inviata non era adatta alla domanda del mercato locale.

A seguito di quanto dichiarato alla corte di prima istanza, la corte del popolo intermedia di Foshan 广东省佛山市中级人民法院 (Guangdong sheng foshanshi

zhongji renmin fayuan), il compratore cinese chiedeva che il venditore

rimuovesse la merce in esposizione o che gliela vendesse a un prezzo ridotto, che pagasse le spese dell’esibizione, del magazzino e della causa, per un totale di 100,000 RMB.

La corte di prima istanza di Foshan sentenziò che le parti non avevano scelto la legge applicabile al contratto, e che secondo il principio del collegamento più stretto doveva essere applicata la legge sui contratti della RPC; secondo

detta legge il compratore aveva violato le norme in essa contenute e inoltre non aveva ottenuto alcun permesso dall’autorità competente in materia di commercio estero, pertanto il contratto era nullo e privo di effetti legali. Per i motivi appena citati ciascuna parte era tenuta a pagare le proprie spese legali e la merce doveva ritornare al venditore.

68 Secondo la traduzione presente nella Cisg case presentation all pagina web http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050921c1.html#cd: (“The parties signed an Agreement stipulating that the [Seller] should exclusively supply furniture made in Italy to the [Buyer] for sales in the Chinese market, but did not stipulate quantity, quality, price, delivery time, liability of breach, etc; The three installments of goods delivered by the [Seller] were not those ordered by the [Buyer], but for exhibition; according to Article 7 of the Agreement; The ownership of the goods for exhibition was not transferred; and The [Buyer] was not obligated to pay the price of these three installments; only when the Agreement was cancelled, could the goods be sold to the [Buyer] at a reduced price, which should be negotiated by the parties; otherwise, the [Seller] could take back the goods; The quality, model and price of these three installments of goods did not fit the local market and consumers' demands, and the [Buyer] sent two faxes to the [Seller] asking for its proposal for these goods on 18 December 1999 and 18 April 2000, respectively; otherwise, the [Seller] should move out the exhibited goods. However, the [Seller] did not dispose the goods at all.”) 20 maggio 2012.

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Vano fu il tentativo della “Panda S.r.l.” di sottolineare alla corte che tale disputa doveva essere giudicata sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita di Beni Mobili, essendo Cina e Italia Paesi aderenti. Il venditore italiano, pertanto, decise di appellarsi alla 广东省 高级人民法院 (Guangdong sheng gaoji renmin fayuan) per far valere i suoi diritti.

La corte di secondo appello, dopo aver esaminato la sentenza emanata dalla corte di primo grado e quanto contestato dall’azienda italiana, definì il contratto regolare 69 e riconobbe che il caso doveva essere disciplinato dalla Convenzione di Vienna. 70

Sebbene le parti non avessero concordato il prezzo della merce, la Convenzione di Vienna stabilisce all’articolo 55 che “Quando un contratto è stato validamente concluso ma non fissa esplicitamente o implicitamente il prezzo né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa che le parti, in assenza d'indicazione contraria, abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato”. In aggiunta il venditore aveva inviato tre

69 Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della CISG: La presente Convenzione regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda: a) la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi; b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti.

70 Cfr la traduzione di ZHENG Xie in Cisg presentation: (“The Agreement was signed by parties of different countries. Because the parties did not stipulate the applicable law in the Agreement, and these two countries are Contracting States of the CISG, according to the principle that international conventions preempt domestic laws, the CISG should preempt and apply to this case. Although the [Buyer] did not have foreign trade power, and the Agreement between the [Buyer] and the [Seller] was invalid according to the relevant foreign trade law of the People's Republic of China; however, according to Article 4(a) of the CISG:

"This Convention governs only the formation of the contract of sale and the rights and obligations of the seller and the buyer arising from such a contract. In particular, except as otherwise expressly provided in this Convention, it is not concerned with: (a) the validity of the contract or of any of its provisions or of any usage …"

the validity of the Agreement did not affect the rights and obligations of the parties in international sales of goods”). http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050921c1.html#cd.

Per la versione inglese cfr. http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=101, (“由 于熊猫公司与韦邦公司签订的协议中未约定解决纠纷所适用的法律,而两国均为《联合国国际货物销售合同公约》 的缔约国,根据国际公约优于国内法的原则,熊猫公司与韦邦公司因货物销售合同引起的争议应优先适用该公约 予以调整。尽管韦邦公司不具有对外经营权,根据我国外贸管制的有关法律,其与熊猫公司签订的购销合同应依 法确认为无效,但根据《联合国国际货物销售合同公约》第四条第一款(a)的规定,该公约只适用于销售合同的 订立和卖方、买方因此种合同而产生的权利和义务,与合同的效力等事项无关。因此,本案合同的效力并不影响 熊猫公司与韦邦公司作为国际货物买卖双方之间的权利义务关系。”) pagine visitate il 20 maggio 2012.

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fatture all’azienda compratrice, pertanto la querela di “Panda S.r.l.” era fondata. In virtù degli articoli 53 e 78 della CISG “Shunde Westband

Furniture Co., Ltd.” doveva pagare il prezzo indicato dalle fatture più gli interessi, ma ciò nonostante il venditore fece uno sconto del 20% sulle fatture emesse, pur di essere retribuito. La corte di seconda istanza accolse tale proposta di sconto, pertanto decise che il compratore doveva pagare la somma di US $ 84,260.8, più gli interessi, che dovevano essere stabiliti dalla Bank of china, alla data del 18 febbraio 1998 entro 10 giorni dalla sentenza, oltre alle spese processuali, consistenti di RMB 35,418.

Il compratore, per nulla soddisfatto della decisione della corte di secondo appello, decise di fare ricorso alla corte suprema di giustizia chiedendo:

 Che fosse il venditore a riportare in Italia i beni esibiti a sue spese;

 Che le spese di magazzino da pagare fossero calcolate sulla base del prezzo di mercato;

 Che gli fosse riconosciuta una perdita di 10,000 RMB;

 Che il venditore si facesse carico delle spese delle cause. La corte suprema iniziò a esaminare il caso dall’inizio, e stabilì che:

1. Il contratto stipulato fra “Panda S.r.l.” e “Shunde Westband Furniture Co., Ltd.” era privo di scelta di legge applicabile, contratto che regolava esposizioni e vendite. Visto che la vendita era avvenuta a seguito dell’esposizione, la legge applicabile alla fattispecie non doveva essere la CISG, ma la legge cinese.

2. Che la natura dell’accordo doveva essere stabilita sulla base del contenuto del contratto stesso. Visto quanto accordato dalle parti al punto sei 71 ciò che era stato pattuito fu definito un pre-accordo contrattuale e non un contratto. Detto pre-accordo non violava alcuna legge cinese, pertanto era da considerare valido.

3. In base a quanto appurato, le tre consegne ripartite non furono né ordinate dal compratore, né confermate in forma scritta dal venditore; nessun dato inoltre permise di capire se quanto accordato dalle parti

71 “Il venditore si riservava il diritto di valutare ogni singolo ordine del compratore e ogni ordinazione diveniva effettiva solo a seguito di una conferma scritta del venditore stesso”.

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ai punti 6 e 7 fu modificato, pertanto, vista la mancanza di prove che per quanto concerneva il prezzo della merce, non si poteva considerare la presa in consegna della merce accettazione del prezzo da parte del compratore. La corte di primo appello stabilì che le tre consegne ripartite erano per esibizione e magazzino, ma non a scopo di vendita. In appello la corte di Guangdong decise che le tre consegne non erano né per esibizione, né per magazzino, né per la vendita e data la mancanza di concrete informazioni, la fattispecie andava respinta.

4. Secondo quanto accordato dalle parti al punto 7 la merce per esibizione e immagazzinamento doveva essere venduta a un prezzo ridotto accordato tra le parti nel caso di caso di cancellazione dell’accordo. Il venditore aveva concesso al compratore uno sconto del 20% sulla merce, ma egli voleva pagare solo il 40% del prezzo in fattura. Al momento della sentenza la parte italiana non era presente, per cui non fu possibile raggiungere un accordo, ma fu stabilito che quanto deciso dalla corte di secondo grado sulla perdita doveva essere rivisto, in quanto privo di basi legali.

5. Le parti non avevano stabilito le spese di deposito per i beni in esibizione e stoccaggio; secondo quanto stabilito dalla corte di secondo appello il compratore doveva pagare la somma di 100,000 RMB, quota che invece fu definita a carico del venditore in ultima istanza.

In conclusione il giudizio della corte di secondo grado di Guangdong fu revocato, le lamentele del venditore furono archiviate, il venditore poté ritirare i mobili entro 30 giorni dalla sentenza e fu stabilito che il venditore dovette pagare le spese delle cause, per un totale di RMB 38,928.

La sentenza appena proposta permette al lettore di ampliare la sua visuale sull’applicazione della disciplina uniforme in Cina. Rispetto a qualche anno fa la qualità tecnica delle sentenze e la preparazione dei giuristi è notevolmente migliorata, ma ciò nonostante non è ancora sufficientemente

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adeguata: 72 manca ancora una solida preparazione tecnica, fatto questo che può portare a emettere sentenze errate, come nel caso della causa pocanzi presentata.

10. Conclusioni.

Alla luce di quanto potuto analizzare nel presente e nei precedenti capitoli è possibile affermare che la Cina, attraverso il suo “modello di sviluppo, che ibrida capitalismo e socialismo di mercato, guidato dallo Stato e basato su pianificazione territoriale e strategie di lungo termine”, 73 è riuscita a sollevarsi dalla situazione difficile in cui riversava e si sta posizionando ai vertici dell’economia mondiale. 74

Il successo cinese è tale grazie anche al valore e all’importanza attribuita alla legge nel periodo post-maoista. Solo la legge poteva infatti garantire un miglioramento complessivo della Cina. 75 L’introduzione di normative, e in particolare nel caso in oggetto, l’emanazione di leggi che disciplinassero l’istituto contrattuale significò ristabilire sicurezza e prosperità economico sociale al Paese. Sul piano del commercio internazionale la Cina oggi vanta una posizione privilegiata, situazione che chiaramente visibile a livello di prodotto interno lordo: per citare un esempio si permetta di raffrontare la diversa natura dei GPD statunitense e cinese. Il gross domestic product degli

Stati Uniti

Corrisponde a un sistema fondato su un gigantesco indebitamento interno e con il resto del mondo; ciò vuol dire che la somma dei consumi, investimenti pubblici e privati e saldo della bilancia commerciale […] dipendono sempre meno da

72 Renzo CAVALIERI, Introduzione: il diritto cinese tra fantasia e realtà, in Letture di diritto Cinese, tratto da G. TAMBURELLO (a cura di), L’invenzione della Cina, atti del convegno AISC, Lecce, 2005, p. 13 ss.

73 Cit. Fabio Massimo PARENTI, Catching a Glimpse of the Global Shift Analyzing China-Usa Relations, p. 7.

74 Ibidem nota 73.

75 Daniel RUBENSTEIN, Legal and Institutional Uncertainties in the Domestic Contract Law of the People's Republic of China, in Mcgill Law Journal/revue de droitde mcgill, 1997, p. 505.

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un’autonoma capacità di generare reddito\ricchezza al livello nazionale, e sempre più dalla crescita esponenziale del debito totale. 76

Nel caso cinese, invece,

Il Gpd cinese coincide con una produzione di reddito che è ancora molto superiore ai livelli di spesa e investimento generati dal sistema-paese. Ciò significa grandi potenzialità di investimento pubblico e privato, ed enormi margini di crescita dei consumi domestici in relazione alle nuove performance economiche: vantaggi strutturali che le autorità cinesi e nuovo tessuto imprenditoriale del Paese stanno sfruttando in modo molto efficiente , ‘imponendo al mondo’ non solo il “made in China”, come avvenuto nella seconda metà degli anni Novanta, ma anche e sempre di più l’”owned by China” – sintesi di capacità produttiva e accresciuto potere d’acquisto. 77

La continua crescita del mercato cinese, l’import e l’export necessitavano norme che garantissero stabilità al Paese; fu anche questa una ragione significativa dell’adesione della Cina alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Ad oggi sono state pubblicate78 molte sentenze cinesi che sono state giudicate attraverso la CISG; la pubblicazione e la traduzione di tali atti permette non solo

prevedibilità applicativa 79 su come verrà giudicata una controversia, ma fornisce anche ai giudici un insegnamento pratico sull’interpretazione della disciplina sostanziale uniforme. 80 L’introduzione della legge sui contratti nel 1999 e l’adesione alla Convenzione di Vienna sono una palese risposta di adeguamento del sistema cinese alla prassi commerciale mondiale. Sebbene altri istituti della RPC siano disciplinati in maniera migliore, alcuni passi

76 Fabio Massimo PARENTI, Catching a Glimpse of the Global Shift Analyzing China-Usa Relations, p. 4.

77 Ibidem nota 76.

78 Cfr. Il database CISG della Pace Law School, contiene una vasta raccolta di sentenze di tutto il mondo, che sono state giudicate riconoscendo come legge applicabile alla fattispecie la Convenzione di Vienna. Per quanto concerne le sentenze cinesi pubblicate da tale ente si visiti il sito web: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html#china. 15 aprile 2012.

79 Fiona D’SOUZA, The recongnition and Enforcement of Commercial Arbitral Awards in the People’s Republic of China, in Fordham International Law Journal, vol. 30, 2007, p. 1350-1351.

80 Cfr. Bernadette MEYLER, Towards a Common Law Originalism, in Stanford Law Review, Vol. 59, 2006, p. 551, 588.

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avanti piuttosto discreti sono stati fatti. 81 L’istituto contrattuale deve adattarsi alle necessità degli attori commerciali, fatto che determina la varietà delle tipologie di contratti. L’obiettivo del governo cinese è raggiungere certezza, prevedibilità e semplicità applicativa, 82 pertanto è di notevole importanza il fatto che i legislatori cinesi abbiano attribuito primaria importanza alla Convenzione delle Nazioni Unite e posto in secondo piano la disciplina nazionale. 83 Da quando la Cina ha aderito alla WTO ha dovuto introdurre provvedimenti che permettessero

[un’]amministrazione uniforme, imparziale e ragionevole di leggi, regolamenti ed altri provvedimenti centrali e regionali […] in tutto il Paese. […] Per un Paese dove la pubblica amministrazione ha goduto di una discrezionalità illimitata, e dove la burocrazia ancora gestisce elasticamente l’attuazione delle leggi, si tratta di un impegno significativo. In particolare, contro ogni decisione amministrativa ritenuta illegale o infondata deve essere possibile un ricorso a un tribunale indipendente, autonomo e disinteressato, e contro la decisione di questo tribunale deve esistere la possibilità di (almeno un) appello davanti a un organo della giustizia ordinaria, obbligato a procedere con trasparenza e a motivare per iscritto la propria sentenza. 84

Tali aspetti, oltre a molti altri che non sono stati citati, hanno contribuito a rendere la Cina un Paese in transizione verso una modernità non solo sotto il profilo economico e sociale, ma anche sotto quello normativo.

In conclusione si può affermare che la CISG ha suscitato enorme interesse

anche in estremo oriente: la Cina sta studiando e facendo nuove ricerche in merito all’applicazione e all’interpretazione della disciplina sostanziale

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