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La legge sui contratti del 1999 e la Convenzione di Vienna.

L’ISTITUTO CONTRATTUALE IN CINA

4. La legge sui contratti del 1999 e la Convenzione di Vienna.

Il 1° ottobre 1999 entrò in vigore la legge sui contratti: 40 essa fu il risultato di un lavoro intenso e qualitativamente elevato. La nuova legge, 41 composta da 428 articoli, divisi in Principi generali (organizzati in 8 capitoli) e disposizioni specifiche (che regolano 15 contratti tipici), sostituì le normative precedenti.

39 Cit. Marina TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali, p. 308. 40Zhonghua renmin gongheguo hetong fa, Zhongguo fazhi chubanshe, Beijing, 1999. Per la

traduzione in italiano di tale legge Renzo CAVALIERI, Laura FORMICHELLA, Marina TIMOTEO, Enrico TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese: legge sui contratti, in Diritto cinese e

sistema giuridico romanistico, dir. S. SCHIPANI, G. TERRACINA, Torino, 2002.

41 Secondo l’articolo 123 essa non si applica a contratti interni e internazionali soggetti a discipline speciali: contratti di joint venture, societaria e contrattuale, ai contratti di lavoro, e ai contratti di importazione di tecnologia.

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La legge del 1999 introdusse vere e proprie innovazioni, 42 rispetto alle leggi sui contratti precedenti, che riguardavano la forma del contratto e le condizioni generali dell’istituto contrattuale; secondo quanto stabilito dalla nuova normativa, la forma scritta, per il principio del favor contractus, risulta essere necessaria solo dove imposto. L’altra innovazione riguarda le disposizioni in merito alla culpa in contrahendo: la prima di queste due obbligazioni impone il risarcimento dei danni alla parte che nel corso della formazione del contratto ha subito delle perdite per colpa di una controparte che ha condotto trattative senza reale volontà di concludere il contratto, occultando deliberatamente fatti importanti o fornendo false informazioni relative alla conclusione del contratto o compiendo in generale atti contrari al principio di buona fede. 43 È inoltre previsto che sia risarcita la parte che sia stata lesa per colpa di una controparte che abbia rivelato o utilizzato in maniera impropria informazioni riservate di cui sia venuta a conoscenza durante le trattative. 44 Nella legge del 1999 furono introdotte novità in merito alla validità del contratto, furono infatti disciplinate nuove ipotesi di annullabilità. 45

La Corte Suprema attraverso i suoi chiarimenti interpretativi sulla legge sui contratti ha inoltre provveduto a esplicare molte questioni dubbie, eliminando miriadi di regolamenti locali usati prima in loco per annullare i contratti economici; ha inoltre dichiarato che la nuova legge prevale sulla vecchia. Ad oggi rimangono ancora questioni vaghe o dubbie, ma la buona fede si spera sia il motore di cambiamento del nuovo sistema contrattuale, permettendone un progressivo adattamento alla prassi internazionale.

42 Molti articoli sono stati redatti attingendo dalla CISG e dai principi UNIDROIT. 43 Articolo 42 della legge sui contratti del 1999.

44 Articolo 43 della legge sui contratti del 1999.

45 Secondo l’articolo 52 della legge del 1999 la nullità (无效 wuxiao) di un contratto è tale se:1 si conclude un contratto con dolo o violenza, o determinando danni all’interesse dello Stato; 2 In caso di cospirazione dolosa volta a danneggiare gli interessi dello Stato, della collettività o di terzi; 3 utilizzando uno schermo contrattuale legittimo per perseguire scopi illegali; 4 concludendo un contratto che danneggia l’interesse pubblico; 5 concludendo un contratto violando vincoli di legge o regolamenti amministrativi. Secondo invece l’articolo 54 le tre cause di annullabilità ( 撤消

chexiao) sono:1 errore grave; 2 la manifesta iniquità, il dolo e la violenza, 3 l’approfittamento

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Al momento della redazione della legge nazionale sui contratti, poi approvata nel 1999, i legislatori fecero ampio riferimento al diritto internazionale privato materiale uniforme, il quale ha come punta di diamante la Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili, legge ratificata dalla Cina l’11 dicembre 1986. È noto che la Convenzione di Vienna è stata redatta in sei lingue ufficiali, una tra le quali il cinese. Questo particolare è certamente di sostanziale rilevanza, poiché se la disciplina sostanziale uniforme fosse stata scritta in una lingua diversa dal cinese, certamente la difficoltà del legislatore della PRC a farvi riferimento

sarebbe stata notevole. Essendo invece la CISG redatta anche in cinese, lo

scoglio linguistico fu del tutto ovviato. I legislatori cinesi non si limitarono a fare un semplice e puro riferimento alla Convenzione di Vienna, ma inserirono addirittura la sezione della normativa del 1999 che riguarda la formazione del contratto (proposta, accettazione e conclusione) in una forma quasi del tutto identica: a partire dall’articolo 10 della legge nazionale cinese sui contratti all’articolo 34 la somiglianza è davvero notevole. Si ricordi che la CISG non regola tutte le questioni legate all’istituto contrattuale,

pertanto capitoli interi della legge nazionale cinese non trovano riferimento alcuno all’interno della disciplina sostanziale uniforme, i legislatori cinesi per tali aspetti non poterono farvi riferimento.

Conviene tuttavia aggiungere, a tale riguardo, che il sistema giuridico (fazhi) in costuzione tuttora si fonda su un insieme ancora potenzialmente opaco, vago, mal coordinato e inadeguatamente gerarchizzato da fonti normative, a cui una “legge sulla legislazione” (lifa fa) del 2000, in assenza di adeguati meccanismi di controllo costituzionale delle leggi, ha posto insufficiente rimedio. [...] Inoltre, sebbene dal 1978 in poi partito e Stato siano stati formalmente separati e il primo sia scomparso dai testi costituzionali, il Partito Comunista Cinese (“PCC”) resta

comprotagonista necessario di ogni attività prelegislativa, e nella presentazione o illustrazione parlamentare dei grandi disegni di legge è d’obbligo il riferimento alle politiche o agli orientamenti del PCC. 46

46 Cit. Gabriele Crespi REGHIZZI, Evoluzioni del Nuovo Diritto Commerciale Cinese, in Il Politico, Rivista Italiana di Scienze Politiche, 2006, p. 145.

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Si faccia comunque presente che molto si è fatto rispetto alla situazione iniziale in cui riversava il paese; vi è stata una progressiva occidentalizzazione delle norme e il governo cinese si è servito di modelli di diritto sia di stampo romano-germanico sia di diritto a base giudiziale del

common law, con il suo tipico sistema dello stare decisis.

L’occidentalizzazione del diritto cinese ha significato l’ingresso di influssi stranieri negli organi più importanti del diritto occidentale in Cina, l’introduzione dello studio dei diritti stranieri nella RPC ha permesso

sicuramente un’apertura mentale diversa; l’ingresso della Cina nella WTO e

la ratifica della CISG hanno inoltre permesso una maggiore apertura della

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L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA

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