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Gli obblighi del compratore e i diritti del venditore.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PART

7. Gli obblighi del compratore e i diritti del venditore.

A seguito del secondo capitolo inerente gli obblighi del venditore, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili afferma quali sono gli obblighi del compratore e disciplina i diritti del venditore in caso di inadempimento della controparte. La sezione che si analizzerà sarà di facile comprensione: i compositori della disciplina uniforme seppero trattare con completezza gli argomenti pocanzi esaminati, pertanto il testo della normativa da ora in avanti risulterà meno impegnativo. Il capitolo III, obblighi del compratore, si apre con un articolo molto breve,95 che rende subito chiari gli obblighi dell’acquirente: la presa in consegna della merce e il pagamento del prezzo. Per quanto concerne il pagamento del

93 Rosanna DE NICTOLIS,in Art 49, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 227.

94 Gli effetti della risoluzione contrattuale sono disciplinati dagli articoli 81-84.

95 Articolo 53 CISG: Il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo dei beni e di prenderli in consegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.

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prezzo, la Convenzione di Vienna stabilisce alcune clausole che meritano di essere prese in considerazione:

Articolo 57

1. Se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in un altro

luogo specifico, deve pagarlo al venditore:

(a) presso la sede d'affari del venditore; o

(b) se il pagamento deve essere effettuato alla consegna dei

beni o dei documenti, nel luogo di tale consegna.

2. Il venditore deve sopportare ogni aumento delle spese

concernenti il pagamento derivante dal mutamento della sua sede d'affari successivo alla conclusione del contratto.

Articolo 58

1. Se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in un altro

momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformità al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione i beni o i documenti rappresentativi di essi. Il venditore può fare di tale pagamento una condizione per la consegna dei beni o dei documenti.

2. Se il contratto implica il trasporto dei beni, il venditore può

effettuarne la spedizione con la condizione che i beni o i documenti rappresentativi di essi siano consegnati al compratore previo pagamento del prezzo.

Secondo quanto affermato dagli articoli di cui sopra, il pagamento deve avvenire o presso la sede del venditore o nel luogo di consegna della merce. In merito al pagamento, però, è di fondamentale importanza ricordare che le parti, al momento della stipula del contratto, sono esortate a scegliere in che modalità e secondo quali tempistiche deve essere eseguito il pagamento. La sezione del prezzo è certamente importante, ma la volontà delle parti

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vale molto più della normativa uniforme. Nel caso il compratore non paghi il prezzo, verranno applicate le norme stabilite dalla disciplina stessa. 96

Il secondo onere del compratore è la presa in consegna della merce. Essa consiste in:

Articolo 60

L'obbligazione del compratore di prendere in consegna consiste:

(a) nel compiere qualsiasi atto che può ragionevolmente attendersi da

lui per permettere al venditore di effettuare la consegna; e

(b) nel ritirare i beni.

Un primo approccio di studio nei confronti dell’articolo sopracitato potrebbe indurre a considerarlo con ovvietà.

Al contrario la disposizione merita attenzione sia perchè esplicita una scelta sistematica non riconducibile nel ristretto alveo della posizione del compratore, e perciò fonte di riflessione; sia perchè stabilisce normativamente un principio che la disciplina di diritto interno non contempla espressamente per la vendita, e cioè che la presa in consegna costituisce oggetto di una precisa obbligazione dell’acquirente. 97

A seguito di quanto detto appare chiaro che il compratore non deve sottovalutare l’onere in questione, anzi, deve prepararsi diligentemente a predisporre il tutto per la presa in consegna della merce. Si ricordi che il compratore, anche se rifiutasse i beni in un primo momento, non potrebbe evitare di prenderli in consegna poi.

Da quanto affermato si evince che il compratore non può tirarsi indietro e decidere di non adempiere ai suoi doveri, perchè questo costituirebbe inadempimento. Anche il venditore, infatti, è tutelato dalla Convenzione di Vienna in caso di mancanze da parte dell’acquirente. 98 Il venditore, come

96 Gli articoli della CISG che regolano i diritti del venditore in caso di inadempimento da parte del compratore sono dal 61 al 65.

97 Nicola CORBO, Art 60, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 263.

98 Articolo 62 CISG: Il venditore può chiedere al compratore il pagamento del prezzo, la presa in consegna o l'adempimento delle altre sue obbligazioni, a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.

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poteva fare il compratore, può fissare al compratore un periodo di grazia perché la controparte adempia alle sue obbligazioni, 99 e nel caso questo periodo non abbia portato alla soluzione del problema, la parte lesa potrà chiedere la risoluzione del contratto. L’articolo che regola l’istituto della risoluzione contrattuale per decisione del venditore è il 64; esso è speculare all’articolo 49, l’articolo che disciplinava i rimedi per il compratore in caso di inadempimento del venditore. L’articolo 64, quasi identico all’articolo 60 del progetto UNCITRAL, esprime con chiarezza il concetto anglosassone di

avoidance. 100 Si esamini il primo comma:

Articolo 64

1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto:

(a) se l'inadempimento da parte del compratore di una qualsiasi

delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un inadempimento essenziale; o

(b) se il compratore non adempie la sua obbligazione di pagare il

prezzo o di prendere in consegna i beni nel termine supplementare fissato dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63, o se dichiara che non lo farà entro tale termine.

Detto comma dispone che il venditore può dichiarare risolto il contratto nel caso di:

 Mancato pagamento.

 Mancata presa in consegna della merce, anche dopo il periodo di grazia concesso.

 Inadempimenti essenziali.

99 Articolo 63 CISG: 1. Il venditore può fissare al compratore un termine supplementare per l'adempimento delle sue obbligazioni. 2. A meno che il venditore non abbia ricevuto notizia dal compratore che questi non adempirà entro il termine così fissato, il venditore non può, durante questo periodo, avvalersi di alcun rimedio per l'inadempimento. Tuttavia, il venditore non perde per questo il diritto a chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

100 Guido ALPA e Mario BESSONE, in Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita internazionale di cose mobili, in La vendita internazionale , p. 203.

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La norma in questione esemplifica alcune questioni precedentemente dubbie; predispone che si notifichi 101 alla controparte la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento è avvenuto a causa del mancato pagamento, mentre se il pagamento è avvenuto, il venditore può risolvere il contratto solo secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 64, esso infatti afferma che:

Articolo 64

2. Tuttavia, se il compratore ha pagato il prezzo, il venditore perde il

diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo fa:

(a) in caso di adempimento tardivo del compratore, prima che il

venditore sia venuto a conoscenza che la prestazione è stata eseguita; o

(b) in caso d'inadempimento del compratore, che non sia

adempimento tardivo, entro un tempo ragionevole:

(a) dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe

dovuto avere conoscenza di tale inadempimento; o (ii) dopo la scadenza del termine supplementare concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63, o dopo che il compratore abbia dichiarato che non adempirà le sue obbligazioni entro questo termine supplementare.

Il secondo comma è certamente una disposizione che manifesta la volontà dei redattori della Convenzione di Vienna di optare per la conservazione del contratto; ad ogni modo esso trattando l’argomento dell’adempimento tardivo afferma che per essere valida la risoluzione deve “pervenire al compratore prima dell’avvenuta conoscenza dell’adempimento”. 102 Il venditore è sempre tenuto ad avvisare la controparte della volontà di risolvere il contratto riportandone le motivazioni e deve fare attenzione a notificare il tutto entro un termine ragionevole.

101 In virtù dell’articolo 26 della CISG, secondo cui: Una dichiarazione di risoluzione del contratto produce effetto solo se fatta mediante comunicazione all'altra parte.

102 Cit. Guido BONFANTE, Art 64, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 272.

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