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Riserve sull’applicazione della seconda parte della C ISG

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

6. Riserve sull’applicazione della seconda parte della C ISG

In sede di redazione della normativa sostanziale uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili i delegati rappresentanti dei paesi scandinavi 52

48 Si ricordi che il caso della controproposta è regolato dall’articolo 19 della Convenzione di Vienna. 49 Il Codice di Commercio Uniforme degli Stati Uniti d’America (UCC) fu un’altra fonte utile ai

redattori della Convenzione di Vienna del 1980. L’UCC fu stilato dalla National Conference of

Commissioners on Uniform State Laws (NCUSL): un’associazione non governativa che si formò nel 1892 con obiettivo di spingere per «l’uniformità delle leggi statali in tutte le materie in cui l’uniformità era desiderabile e praticabile ». L’UCC fu redatto tra il 1942 e il 1954 con la collaborazione dell’American Law Institute. Il Codice di Commercio Uniforme degli Stati Uniti d’America è stato varato in tutti gli Stati Uniti tranne che dallo Stato della Luisiana, la quale ha un sistema giuridico con maggiori riferimenti al civil law che al common law e dallo Stato portoricano. 50 L’UCC Paragrafo 2 afferma che: (”A signed agreement which excludes modification or rescission

except by a signed writing cannot be otherwhise modified or rescinded, but except as between merchants such a requirement on a form supplied by the merchant must be separately signed by the other party”).

51 Cfr. Andrea FUSARO, Art 29, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 119.

52 V. anche FERRARI, Art. 92, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (CISG), p. 846. Gli stati che hanno dichiarato di non ritenersi vincolati dalla Parte II della Convenzione di Vienna sono: la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia. La motivazione della riserva sembra essere l'incompatibilità della disciplina esclusa con quella vigente in tali Paesi, basata sulla c.d.

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sollevarono la questione che non tutti gli Stati erano concordi a sentirsi legati alla necessità di applicare a priori la Convenzione di Vienna a ogni tipo di vendita ritenuta internazionale. Per questo motivo fu introdotta la possibilità di limitare l’adesione alla CISG, dichiarando in sede di ratifica che

lo Stato non intendeva essere vincolato dalla seconda o dalla terza parte 53 della legge sostanziale uniforme. Acconsentire a siffatta situazione avrebbe permesso un’estensione maggiore, anche se parziale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili.54 Perciò, al fine di rendere possibile detta riserva, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna, gli Stati intenzionati a non ratificare la seconda o la terza parte della CISG al momento dell’adesione alla disciplina sostanziale uniforme,

devono fare una dichiarazione in conformità con l’articolo 92, secondo il quale:

Articolo 92

1. Ogni Stato contraente può dichiarare all’atto di sottoscrizione, ratifica,

accettazione, approvazione o adesione di non ritenersi vincolato alla seconda parte della presente Convenzione o di non ritenersi vincolato alla terza parte della presente Convenzione.

2. Ogni Stato contraente che fa una dichiarazione nei termini di cui al

comma precedente riguardo alla Parte seconda o alla Parte terza della presente Convenzione, non sarà considerato Stato contraente della presente Convenzione, ai sensi del comma 1 dell’art. 1, con

Löfte-theory; per un breve quadro su questa teoria, ZWEIGERT e KÖTZ, Introduzione al diritto

comparato, vol. II, Istituti, Milano, 1994, p. 46.

53 La seconda parte della CISG regola la formazione del contratto, mentre la terza parte della Convenzione disciplina la vendita di beni mobili.

54Franco GINATTA, Spunti sui criteri di collegamento e le riserve alla Convenzione, in La Vendita

Internazionale, Atti del Convegno di studi di S. Margherita Ligure 26-28 settembre 1980, Milano,

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riferimento agli argomenti disciplinati nella Parte alla quale la

dichiarazione si riferisce. 55

Occorre precisare in questa sede che gli effetti provocati da questa riserva non furono davvero compresi dai paesi riservatari: essi, infatti, ponendo riserva all’articolo 92, primo comma, erano convinti di aver reso applicabile il proprio diritto interno, conseguenza però non del tutto vera:

Gli effetti prodotti da una riserva dichiarata ai sensi dell’art. 92 sono al contempo più limitati e più complessi. Essi sono più limitati nella misura in cui vi sono casi nei quali, nonostante la dichiarazione di una riserva, la Convenzione di Vienna prevarrà sul diritto interno dello Stato riservatario. Essi sono invece più complicati nella misura in cui la riserva obbliga i giudici degli Stati contraenti a ricorrere (anche) alle proprie norme di diritto internazionale privato, rendendo così potenzialmente applicabile una pluralità di diritti nazionali alle questioni disciplinate dalla Parte della Convenzione esclusa dallo Stato riservatario, e ciò anche nel caso in cui entrambe le parti abbiano la propria sede d’affari in Stati contraenti (diversi, naturalmente). 56

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92, qualora una parte abbia il proprio

place of business in uno stato riservatario, la CISG non potrà essere

completamente applicata secondo quanto stabilito dall’articolo 1, primo comma, lett. a), ma sarà applicabile solo la parte della disciplina sostanziale uniforme ritenuta vincolante per gli Stati aderenti ove le parti hanno la loro sede d’affari. 57 Ciò nonostante la parte della Convenzione che è stata esclusa può comunque trovare applicazione nel caso in cui le norme di diritto

55 Per la traduzione italiana dell’articolo 92 si è fatto riferimento alla traduzione presente in: Sergio CARBONE, Art 92, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 344.

56 Cit. Franco FERRARI, Quali fonti per la disciplina della vendita internazionale di beni mobili? Delle ragioni per cui occorre guardare oltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

57 In merito a ciò si veda l’errore dell’OLG Naumburg, del 27 aprile 1999, in cui la Corte non si è resa conto che la Danimarca è uno degli Stati che ha dichiarato una riserva secondo l’art. 92. Per la corte (“la Convenzione di Vienna sarebbe applicabile in virtù dell’art. 1, 1° comma, lett. a), ad un contratto tra una parte avente la propria sede d’affari in Germania ed una parte avente la propria sede in Danimarca”). La sentenza è pubblicata alla pagina web http://www.cisg- online.ch/cisg/urteile/512.htm. pagina visitata il giorno 22 aprile 2012.

Si veda inoltre FERRARI, Art. 92, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht – CISG, cit., p.

847 nota 12; FOGT, Rechtzeitige Rüge und Vertragsaufhebung bei Waren mit raschem Wertverlust

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internazionale privato della lex fori portino all’applicazione del diritto di uno Stato contraente che non ha fatto una dichiarazione in conformità con l’articolo 92.58Quando invece le norme di diritto internazionale privato conducono alla legge di uno Stato riservatario non si applicherà la Convenzione di Vienna ma la legge nazionale dello Stato riservatario. Da ciò si evince che la CISG non è l’unica fonte di diritto applicabile per i contratti

internazionali di vendita di beni mobili, “neppure quando entrambe le parti hanno la propria sede d’affari in Stati contraenti”.59

58 Harry M. FLECHTNER, The Several Texts of the CISG in a Decentralized System: Observations on Translations, Reservations and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7(1), in Journal of Law and Commerce, 1998, p. 193.

59 Cit. Franco FERRARI, Quali fonti per la disciplina della vendita internazionale di beni mobili? Delle ragioni per cui occorre guardare oltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

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