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Il principio della libertà di forma contrattuale.

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il principio della libertà di forma contrattuale.

Prima di soffermarsi sulle disposizioni della formazione del contratto secondo le norme della Convenzione di Vienna, è bene fare un passo indietro ai principi generali contenuti nella prima parte della CISG e definire che cosa si

intenda per principio della libertà di forma. Per cominciare si visioni il seguente articolo:

Articolo 11

Non è richiesto che il contratto di vendita sia concluso o provato per iscritto, ed esso non è soggetto ad alcun altro requisito di forma. Può essere provato

con ogni mezzo, anche mediante testimoni. 1

Suddetto articolo è una norma dispositiva che segue le linee guida dei sistemi giuridici di civil law,

1 Per la traduzione italiana dell’undicesimo articolo si è fatto riferimento alla traduzione presente in: Salvatore PATTI, Art 11, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni

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Il suo fine è quello di semplificare al massimo la conclusione dei contratti di compravendita internazionale di beni mobili, tenendo conto tra l’altro della diffusione della conclusione orale del contratto nel commercio internazionale, ove molti agreements vengono quotidianamente conclusi per telefono, anche se poi confermati per iscritto.2

L’intenzione di inserire un principio così importante all’interno di convenzioni internazionali era già presente all’inizio del secolo scorso, obiettivo di cui già parlava Ernst Rabel negli anni 30. 3 La convenzione dell’Aja del 1964 (LUVI) aveva già introdotto questo presupposto, ma la CISG seppe migliorare4

nettamente la questione. Dalla lettura dell’articolo undici si evince nuovamente il principio di autonomia delle parti; esse infatti possono concordare e modificare 5 a piacimento quanto pattuito, purché vengano sempre prese decisioni di comune accordo.

La natura dispositiva della norma e l’autonomia delle parti, però, vengono in seguito delimitate dall’articolo dodici, norma che è stata redatta per trovare un accordo con gli Stati 6 che non erano favorevoli all’inserimento dell’articolo undicesimo nella disciplina sostanziale uniforme. I Paesi che hanno optato per la deroga dell’articolo in questione, 7 hanno scelto di far in

2 Cit. Salvatore PATTI, Art 11, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 45.

3 Cfr. L’art. 15 del Projet d’une loi internationale sur la vente (Aucune forme n’est prescrite pour le contrat de vente. Il peut être prouvé par tèmoins), riportato da Ernst RABEL, Der Entwurf eines

einheitlichen Kaufgesetz, in Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1935, p.

12.

4 L’articolo 11 della CISG sembra essere migliore anche dell’articolo 3 del progetto UNIDROIT (1958) Uniform Law on the Formation of Contract (LUFC).

5 Per quanto concerne le modifiche e la cessazione del contratto si veda CISG, Art. 29: (1) Un contratto può essere modificato o sciolto col semplice accordo delle parti. (2) Un contratto scritto contenente una clausola che prevede che qualsiasi modificazione o scioglimento consensuale deve essere fatto per iscritto non può essere modificato o sciolto in altra forma. Tuttavia, il comportamento di una parte può impedirle di invocare tale clausola se l’altra parte ha fatto affidamento su tale comportamento.

6 La regola della forma scritta è tipica dei Paesi Socialisti; gli Stati che hanno richiesto la forma scritta sono stati in particolar modo gli Stati Uniti d’America e l’ex Unione Sovietica.

7 Gli stati che hanno posto riserva all’articolo 11 secondo quanto stabilito dall’articolo 12, ovvero effettuando una dichiarazione in conformità con l’articolo 96 sono: Argentina, Armenia, Bielorussia, Cile, Cina, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paraguay, Russia, Ucraina.

Per la lista completa delle riserve e dei Paesi riservatari si veda la pagina web: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. Pagina visitata il giorno 17 aprile 2012.

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modo che il contratto, possibili sue modifiche e la sua eventuale cessazione consensuale, avvengano rispettando il vincolo della forma scritta; tali Stati per ottenere la riduzione dell’autonomia contrattuale predisposta dalla Convenzione di Vienna, hanno dovuto effettuare una dichiarazione di conformità con l’articolo 96, secondo quanto stabilito dall’articolo dodici, il quale afferma:

Articolo 12

Le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 o della Parte II della presente Convenzione che ammettono che il contratto di vendita o la sua modificazione o lo scioglimento consensuale di esso, come pure qualsiasi proposta, accettazione o altra manifestazione di volontà possano essere fatte in forma diversa dalla forma scritta non si applicano quando una delle parti ha la sua sede d’affari in uno Stato contraente che ha fatto una

dichiarazione in conformità con l’articolo 96 8 della presente Convenzione. Le

parti non possono derogare al presente articolo, nè modificarne gli effetti.

Quanto scritto all’interno dell’articolo 12 pone in risalto la sua natura inderogabile, pertanto è necessario fare attenzione al fatto che se si conclude un contratto di vendita con una controparte con sede in uno Stato che ha posto la riserva a detto articolo e non si rispettano i requisiti di forma, il contratto stipulato è considerato nullo. Ora il lettore si chiederà certamente per quale motivo vengano inseriti articoli che limitano la portata della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili, visto il suo intento di unificare l’istituto contrattuale internazionale: le risposte rimangono variabili, talvolta ignote o sostituite con l’affermazione

8 L’articolo 96 della CISG afferma che: Ogni Stato contraente la cui legislazione richiede che i contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto può, in qualsiasi momento, fare una dichiarazione in conformità con l’art. 12 in virtù della quale le disposizioni dell’art. 11, dell’art. 29 o della Parte seconda della presente Convenzione, relativa all’adozione di una forma diversa da quella scritta per la conclusione, modifica o scioglimento per mutuo consenso di un contratto di vendita, o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione di volontà, non si applicano se una delle parti ha la sua sede d’affari in tale Stato.

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che si tratta di una questione di ordine pubblico. 9 Si ricordi ad ogni modo che la disciplina sostanziale uniforme ha saputo introdurre importanti novità e strumenti al passo con la modernità commerciale.

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