L’ISTITUTO CONTRATTUALE IN CINA
2. L’economia pianificata: i contratti nella RPC.
Quando il Partito Comunista salì al potere, mentre in Occidente era avvenuta un’ingente opera di legiferazione, in Cina non era ancora stata promulgata alcuna legge che regolasse l’istituto contrattuale. Durante il periodo maoista fu introdotto tale istituto, ma non come strumento libero, poiché esso doveva rimanere a servizio del piano:
I contratti economici interni erano essenzialmente strumenti di attuazione del piano, mentre per quelli internazionali si riconosceva, seppur entro certi limiti, l’operatività del principio di autonomia contrattuale. 5
Il primo piano quinquennale fu approvato nel 1955 e da quel momento entrò nel linguaggio normativo il concetto di “contratto economico” (经济合同 jingji
hetong). Il contratto era espressione di una libertà metafisica: esso era stato
tolto all’autonomia delle parti ed era al servizio dell’economia pianificata. 6 Il contratto non era il risultato di un libero processo di negoziazione fra le
3 M. NORDIO e P. POSSENTI (a cura di), Diritti soggettivi e diritti umani nel contesto confuciano, in Governance globale e diritti dell’uomo, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, p. 133-151.
4 Fabio Massimo PARENTI, Catching a Glimpse of the Global Shift Analyzing China-Usa Relations, p.3. 5 Marina TIMOTEO, Note sul processo di riforma del diritto contrattuale in Cina, in Mondo cinese,
1998, n. 98, pp. 11-19.
6 Nicole KORNET, Contracting in China: Comparative observations on freedom of contract, contract formation, battle of forms and standard form contracts, in M-Epli Maastricht European Private Law Institute Working paper n. 2011/06, afferma che (“in a centrally planned economy, where
the central importance of the state plan is consistently emphasized, there is little room for a principle such as the freedom of contract. In a centrally planned economy, businesses or individuals do not have free access to the market, since every sector is subject to, and the market is driven by, the central government’s pre-determined plan. The economic contract formed the tool for fulfilling the state plan and contracts that did not comply with the requirements of, or violated, the mandatory state plan were void”).
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parti,7 serviva solo a chiarire le responsabilità delle parti al fine di attuare il piano economico. I contratti economici erano inoltre soggetti a controlli, ispezioni, supervisioni e certificazioni: per tali motivi la libertà dei soggetti era limitata a causa dell’interferenza governativa.
Il progresso economico dipendeva dall’adempimento contrattuale delle aziende, e poiché l’inadempimento di un’azienda causava una reazione a catena che non era possibile bloccare, fu attribuita grande importanza al pagamento di danni in caso d’inadempienza. I concetti di sanzione per inadempimento e pagamento del danno erano legati all’idea che l’adempimento degli obblighi contrattuali non era finalizzato all’ottenimento di un profitto, al miglioramento della vita della società: la perdita di denaro di un’azienda era una perdita di denaro comune. 8
Nonostante l’importanza ideologica attribuita all’istituto contrattuale da parte del PCC, gli inadempimenti erano sempre più frequenti, le norme autoritative
avevano scarsa effettività: il vero potere era risiedeva nelle periferie, grazie al fitto controllo degli organi locali, per mezzo dei 关 系 guanxi; molte inadempienze rimasero nascoste perché si mantenessero buoni rapporti fra imprese e organi locali. Tutto ciò fece in modo che i vincoli contrattuali avessero sempre più scarsa rilevanza: i 关 系 guanxi prevalevano decisamente sui vincoli contrattuali.
L’incertezza giuridica degli anni sessanta si convertì in vuoto normativo tra il 1966 e il 1976, 9 periodo della rivoluzione culturale 文 化 革 命 (wenhua geming). Fu sospesa l’attività di codificazione del diritto civile e sospeso
l’istituto contrattuale, considerato strumento capitalista di asservimento economico. Rimase una minima attività contrattuale mirata a legittimare i rapporti con l’estero, attività affidata ad alcune import-export corporations
7 R. M. PFEFFER, Understanding Business Contracts in China, 1949-1963, Cambridge, Mass.: Harvard University Press , 1973 , p. 10-28; L. CHENG & A. ROSETT, Contract with a Chinese Face:
Socially Embedded Factors in the Transformation from Hierarchy to Market, 1978-1989, 1991, p.
169.
8 Daniel RUBENSTEIN, Legal and Institutional Uncertainties in the Domestic Contract Law of the People's Republic of China, McGill Law Journal, 1997, p. 7.
9 Il periodo della Rivoluzione Culturale fu definito anche periodo dei dieci anni terrificanti: 十年浩劫 shinian haojie.
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operanti in regime di monopolio. Per la soluzione delle controversie tra aziende cinesi che avevano stipulato contratti con l’estero la scelta obbligata era tra la Commissione Arbitrale per il Commercio Estero (FTAC) e la
Commissione Arbitrale Marittima (MAC); inammissibile era la clausola sulla
legge applicabile al contratto.
Per garantire la democrazia popolare bisogna rafforzare la legalità socialista, codificare la democrazia in un sistema di leggi e sotto forma giuridica […] e questo sistema di leggi deve avere carattere di stabilità e continuità. 10
Con tali parole riportate nel documento finale del Terzo Plenum dell’XI Congresso del Partito Comunista cinese del dicembre 1978, il leader Deng Xiaoping aprì una nuova fase storica, che chiuse definitivamente l’epoca della Rivoluzione Culturale, che aveva ridotto la Cina in condizioni precarie, di malcontento popolare e di grave disagio e riabilitò il sistema giuridico socialista. 11
Per salvaguardare la democrazia popolare è imperativo rafforzare il sistema giuridico socialista in modo che il processo democratico sia sistematizzato e formulato in un corpo di leggi che assicurino la stabilità, la continuità e la piena autorità del sistema democratico e della legislazione stessa; ci devono essere leggi che il popolo possa e debba seguire; la loro osservanza deve essere stretta, con le sue eventuali trasgressioni trattate adeguatamente. D’ora in avanti il lavoro legislativo deve assumere un posto importante nell’agenda dell’Assemblea nazionale popolare e del suo Comitato permanente. Gli organi procuratoriali e giudiziari devono mantenere la loro autonomia nel modo appropriato. 12
Dagli anni ottanta lo strumento legislativo tornò ad assumere primaria importanza, era necessario rivalorizzare la legalità e proteggere l’avvio della modernizzazione basando ogni decisione su “regole giuridiche conoscibili, prevedibili e uniformi, interpretate e applicate in modo imparziale dagli organi dello Stato”. 13 Furono reintrodotte dal Comitato Permanente dell’ANP
10 Cfr. Communiqué de la 3e session plénière du Comité Centrale du XI Congrés du PCC, in Beijing Information, n. 72, 1978, p. 15.
11 Sergio TICOZZI, Il Tao della Cina oggi Dinamiche culturali, politiche e istituzionali,
Torino, 1998, p. 110-111.
12 Comunicato della terza Sessione plenaria dell’XI Comitato centrale, trad. ingl. Hong Kong, Joint Publishing Co., 1978, p. 11.
13 M. SCARPARI e Guido SAMARANI, Il diritto nella Cina Socialista e post-socialista, in La Cina: verso la modernità, Torino, 2009.
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le leggi degli anni cinquanta per sopperire al vuoto legislativo in cui riversava il Paese ed emanate alcune nuove leggi, anche se brevi, vaghe e ambigue, nel tentativo di fornire una regolamentazione di massima alle tematiche più importanti.
Con questo spirito di ricostruzione della Cina si avviò il periodo delle “quattro modernizzazioni” ( 四 个 现 代 化 sige xiandaihua), cominciò la pratica dello sperimentalismo in alcune aree del paese e poi tali esperimenti furono allargati a tutto il Paese. Ci si aprì inoltre all’economia privata e al commercio internazionale. 14 Dopo il Terzo Plenum il contratto fu immediatamente rilegittimato come istituto indispensabile per porre in atto le riforme stabilite dall’ANP. Le grandi riforme giuridico-economiche degli anni ottanta portarono la stampa a chiamare quel gran fermento “Socialismo di Mercato”, poi riconfermato istituzionalmente nel XIV Congresso del PCC (ottobre 1992).