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Introduzione alla sezione “vendita dei beni mobili”.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PART

2. Introduzione alla sezione “vendita dei beni mobili”.

Del primo capitolo “Disposizioni generali ” si è in parte fatto riferimento anche nel capitolo scorso, alla sezione riguardante le modifiche del contratto, ma in questa circostanza si tratterà di ciò che viene considerato inadempimento essenziale del contratto, della possibilità per il giudice di chiedere l’esecuzione in forma specifica del contratto e di come ci si debba comportare se alcune notizie di una parte non giungono all’altra. 12

Il tema dell’inadempimento contrattuale viene regolato dall’articolo 25 della Convenzione di Vienna. Esso stabilisce che “Un inadempimento del contratto commesso da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto”. 13 Questa norma nel testo originale conteneva un riferimento al fundamental breach, concetto proprio dei sistemi giuridici di

common law, non di così facile interpretazione nei sistemi giuridici di stile

romanistico; 14 il termine in questione contiene al suo interno una molteplicità di connotazioni difficilmente spiegabili: esso si deve adattare alla pluralità di casi che il mercato propone, proprio per questo ogni breach of

contract è tale, perché diverso e specifico. 15 A seguito di analisi e di

In merito al riferimenti alle invenzioni industriali si veda Fritz ENDERLEIN, Dietrich MASKOW,

International sales law. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, p. 52; per quanto concerne il marchio e la ditta si confronti Fritz ENDERLEIN, Dietrich

MASKOW and Heinz STROHBACH, Internationales Kaufrecht: Verjährungskonvention, Vertretungskonvention, Rechtsanwendungskonvention, p. 42; in riferimento ai crediti e le quote

si una S.r.l cfr. Wilhelm-Albrecht ACHILLES , Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen

(CISG), p. 5 – 6.

12 Gli articoli di riferimento sono il 25, il 26, 27 e il 28, poichè il 29 è stato già commentato al capitolo precedente.

13 L’articolo 25 della CISG stabilisce che: Un inadempimento del contratto commesso da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, e che neanche una persona ragionevole della stessa qualità nelle stesse circostanze avrebbe potuto prevederlo.

14 Andrea FUSARO, Art 25, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 119

15 In merito all’impossibilià di definire cosa sia il fundamental breach si faccia riferimento a Peter HUBER, Alastair MULLIS, The CISG A new textbook for students and practitioners, Sellier. European Law Publishers, 2007, i quali a pagina 213 affermano che: (“ It should be borne in mind, however, that any general definition of the concept of fundamental breach must necessarily remain vague because of the variety of situations it has to cover. It will therefore not be possible to find concise abstract formulas which will automatically lead to the correct results in practice. The concept of fundamental breach will rather have to be approached by distinguishing between different typical case scenarios”).

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dibattiti in sede di redazione si è giunti ad affermare che “Il sistema adottato dalla nuova Convenzione è un sistema di responsabilità oggettiva attenuata dal sistema delle esenzioni e dal parametro della ragionevolezza”. 16 L’articolo 25 lascia dubbi e incertezze al lettore, ma ciò che si suggerisce è di affrontarne la lettura congiuntamente a quella dell’articolo 79, il quale collega l’incapacità di adempiere di una parte a cause di varia natura, fra cui quella di forza maggiore e il caso di inadempimento per colpa di inadempimenti di terzi. 17

Nel caso una delle due parti decida di risolvere il contratto, è necessario che la dichiarazione di risoluzione venga comunicata all’altra parte. Si precisi che secondo quanto stabilito dal seguente articolo

Articolo 27

Salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Parte della Convenzione, se una notizia, domanda o altra comunicazione è data o fatta da un contraente in conformità alla presente Parte e con i mezzi adeguati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il mancato arrivo di essa a destinazione non priva tale contraente del diritto di avvalersene.

Per queste motivazioni è opportuno affermare che

La regola, che contrasta, in questo caso, con i principi accolti nel nostro ordinamento è che l’accettazione si considera adeguatamente comunicata quando

16 Guido ALPA e Mario BESSONE, in Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita internazionale di cose mobili, in La vendita internazionale , la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980. Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n.

39, Milano, 1981, cit p. 185.

17 L’articolo 79 della CISG stabilisce che: 1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento di una delle sue obbligazioni se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze. 2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo che era stato da essa incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, questa parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se: (a) ne è esonerata in virtù del paragrafo precedente; e (b) il terzo da essa incaricato ne sarebbe esonerato qualora le disposizioni di tale paragrafo fossero a lui applicabili. 3. L'esonero di responsabilità previsto da questo articolo produce effetto per il periodo nel quale l'impedimento sussiste.

4. La parte che non adempie deve dare all'altra parte avviso dell'impedimento e degli effetti di questo sulla sua capacità di adempiere. Se l'avviso non è ricevuto dall'altra parte entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, essa è responsabile dei danni derivanti da tale mancata ricezione.

5. Nessuna disposizione in questo articolo impedisce all'una o all'altra parte di avvalersi di ogni altro rimedio, diverso dal risarcimento del danno, in base alla presente Convenzione.

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l’oblato che si avvale del servizio postale ha scritto l’indirizzo esatto sulla busta, ha affrancato la lettera e l’ha affidata alle poste. Il rischio che la lettera non sia recapitata ricade sull’offerente. 18

Un’altra questione che merita di essere ricordata, in quanto parte delle disposizioni generali è quando sia possibile per il giudice ordinare l’esecuzione in forma specifica di un contratto. L’articolo inerente a tale fattispecie è il 28, secondo cui

Articolo 28

Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di chiedere all'altra l'adempimento di una obbligazione, il giudice non è tenuto ad ordinare l'esecuzione in forma specifica a meno che non lo farebbe in virtù della sua legge nazionale in relazione a contratti di vendita simili ma non regolati dalla presente Convenzione.

Si ricordi infine che la CISG con questo articolo si è discostata dalla LUVI: in

essa mancavano riferimenti alla specific performance, metodo invece introdotto con l’articolo 28 nella Convenzione di Vienna.19

3. Gli obblighi del venditore: consegna dei beni e rilascio dei

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