FORMAZIONE DEL CONTRATTO
4. La conclusione del contratto.
Nella prassi commerciale la formazione di contratti di compravendita può avvenire sia a mezzo proposta-accettazione, sia a mezzo comportamento concludente. In ogni caso quando l’oblato è interessato alla proposta dell’offerente, le trattative possono condurre alla conclusione del contratto. La Convenzione di Vienna inserisce due articoli per terminare la sezione dedicata a proposta e accettazione, i quali servono a rendere manifesto quando un contratto è regolarmente concluso secondo la CISG:
Articolo 23
43 La CISG completa l’articolo 18 per mezzo dell’articolo 20, secondo il quale: (1) Il termine di accettazione fissato dal proponente in un telegramma o in una lettera inizia a decorrere dal momento in cui il telegramma è consegnato per la spedizione o dalla data indicata nella lettera o, se non è indicata alcuna data, dalla data che compare sulla busta. Il termine di accettazione fissato dal proponente per telefono, telex o altri mezzi di comunicazione istantanei inizia a decorrere dal momento in cui la proposta giunge al destinatario. (2) I giorni festivi o non lavorativi che cadono entro il termine di accettazione si computano nel termine. Tuttavia, se la comunicazione dell’accettazione non può essere consegnata all’indirizzo del proponente nell’ultimo giorno del termine, perché questo giorno è festivo o non lavorativo nella sede d’affari del proponente, la scadenza è prorogata fino al primo giorno seguente non festivo.
44 L’articolo che disciplina la revoca della proposta è il ventiduesimo. Esso recita: l’accettazione può essere revocata se la revoca giunge al proponente prima del momento in cui l’accettazione avrebbe prodotto effetto o allo stesso tempo.
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Il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione di una proposta produce effetto in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 24
Ai fini di questa parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà “giunge” al destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata con qualsiasi altro mezzo a lui personalmente, presso la sua sede d’affari o al suo recapito postale o, se non ha sede d’affari né recapito postale, presso la sua dimora abituale.
Quanto stabilito dagli articoli sopra citati è certamente sufficiente a stabilire in che modo un contratto sia regolarmente concluso, ma la difficoltà di trovare un accordo su una definizione più specifica di “conclusione contrattuale” tra i delegati dei vari Paesi portò alla stesura di questi soli due articoli. Si ricordi che la Convenzione di Vienna garantisce alle parti ampia autonomia contrattuale e quanto deciso dai contraenti prevale su quanto è stabilito dalla disciplina uniforme; proprio per tali motivazioni quando si stipula un contratto è consigliabile essere il più completi possibile, inserire il maggior numero di clausole al fine di rendere il contratto il più aderente possibile alle proprie esigenze.
Per essere più completi e più pragmatici si prenda l’esempio di un contratto da stipulare con una controparte cinese: al fine di stendere un buon accordo contrattuale è essenziale inserire all’interno dell’accordo:
Nome e domicilio delle parti.
Oggetto del contratto.
Quantità, qualità e prezzo dei beni oggetto del contratto.
Tempo, luogo e modalità di esecuzione.
Responsabilità per violazione del contratto.
Procedura per la risoluzione di eventuali controversie.45
Quando si intende concludere un contratto di compravendita internazionale, è bene ricordare che esistono anche ulteriori strumenti riconosciuti a livello
45 Cfr. Il contratto di Compravendita , Contenuti essenziali del contratto, in http://www.ice.it/paesi/asia/cina/Il_contratto_di_compravendita.pdf , pagina visitata il giorno 15 aprile 2012.
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internazionale, che permettono di rendere più completo l’accordo e permettono di regolare questioni rilevanti come le modalità di spedizione, la consegna, il pagamento, il passaggio dei rischi, il rischio connesso alla perdita o al danneggiamento delle merci, le garanzie. Lo strumento attualmente più usato, e più sicuro, che viene aggiornato periodicamente è quello degli International Commercial Terms (INCOTERMS). 46 Sembra
opportuno in questa sede ricordare che gli INCOTERMS sono stati aggiornati
nel 2010, sono state inserite delle modifiche al fine di adattarli alla prassi commerciale attualmente diffusa e per rispondere al meglio alle esigenze degli attori commerciali.
L’operatore commerciale, dunque, per sapere se e in che termini la vendita è stata conclusa, ovvero se l’offerente e l’oblato siano già vincolati, deve cercare di confrontarsi con i tre principi fondamentali della Convenzione di Vienna, che stabiliscono quanto segue:
1. Una vendita si conclude nel momento in cui l’offerente riceve l’accettazione della proposta che ha fatto dalla controparte.
2. Un’accettazione non conforme alla proposta vale come controproposta. Le modifiche marginali non alterano il contenuto del contratto, salvo contestazioni dell’offerente entro termini ragionevoli. Si ricordi che non vale il principio “silenzio assenso” per una conclusione del contratto. 3. L’accettazione del contratto può essere manifestata dall’oblato
attraverso un comportamento concludente, un atteggiamento che rende evidente la volontà di accettare l’offerta ricevuta.
46 Per maggiori chiarimenti su cosa siano gli Incoterms si consulti il sito ufficiale alla pagina web: http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html, in cui viene riportato che: (“The Incoterms® rules are an internationally recognized standard and are used worldwide in international and domestic contracts for the sale of goods. First published in 1936, Incoterms® rules provide internationally accepted definitions and rules of interpretation for most common commercial terms. The rules have been developed and maintained by experts and practitioners brought together by ICC and have become the standard in international business rules setting. They help traders avoid costly misunderstandings by clarifying the tasks, costs and risks involved in the delivery of goods from sellers to buyers. Incoterms® rules are recognized by UNCITRAL as the global standard for the interpretation of the most common terms in foreign trade”). Pagina visitata il giorno 23 aprile 2012.
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