FORMAZIONE DEL CONTRATTO
3. L’accettazione della proposta.
La disciplina sostanziale uniforme sui Contratti di Vendita di Beni Mobili dall’articolo 18 all’articolo 22 enuncia le regole dell’accettazione della proposta. Al fine di offrire una maggiore chiarezza al lettore, si accennino già le tematiche trattate da tali articoli:
L’art. 18 regola le modalità di accettazione.
L’art. 19 disciplina l’accettazione contenente modifiche.
L’art. 20 contiene informazioni sui tempi e le modalità dell’accettazione. L’art. 21 regola l’accettazione tardiva della proposta.
L’art. 22 infine è una norma che disciplina la revoca dell’accettazione.
La regola generale è che affinchè la risposta a una proposta possa costituire accettazione è necessario il soddisfacimento di tre condizioni:
1. Deve esserci una manifestazione di consenso.
2. Il consenso deve essere incondizionato e non revocato. 3. Il consenso deve essere effettivo.36
Per poter offrire al lettore un’ampia visuale per quanto concerne l’accettazione di una proposta, tematica trattata all’interno dell’articolo 18 della Convenzione di Vienna, si procederà con un’attenta lettura dell’articolo e poi con la sua spiegazione punto per punto, cercando di rispondere fin da subito agli interrogativi che potrebbero sorgere.
Articolo 18
1. Una dichiarazione od altro comportamento tenuto dal destinatario
indicante il suo consenso ad una proposta costituisce accettazione. Il silenzio e l’inerzia, di per sé, non equivalgono ad una accettazione.
2. L’accettazione di una proposta produce effetto nel momento in cui
l’indicazione del consenso giunge al proponente. L’accettazione non
36 Peter HUBER,Alastair MULLIS,The CISG A new textbook for students and practitioners, Sellier. European Law Publishers, 2007, p. 84.
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produce effetto se l’indicazione del consenso non giunge al proponente entro il termine da lui fissato o, se non è stato fissato alcun termine, entro un termine ragionevole, avuto riguardo alle circostanze dell’affare, inclusa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente. Una proposta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che il contrario non risulti dalle circostanze.
3. Tuttavia, se, in virtù della proposta o in conseguenza delle pratiche
che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario della proposta può manifestare il suo consenso compiendo un atto che si riferisca, per esempio, alla spedizione di beni o al pagamento del prezzo, senza darne notizia al proponente, l’accettazione produce effetto al momento in cui l’atto è compiuto, purché ciò avvenga entro il termine previsto nel comma precedente.
Si parta dal presupposto che solitamente l’accettazione avviene verbalmente o in forma scritta. Nonostante ciò è ammessa anche l’accettazione tacita tramite comportamento concludente. Il silenzio non vale come assenso, l’inerzia non produce l’effetto della conclusione del contratto. Resta vero il fatto che l’oblato può decidere liberamente in che forma accettare la proposta, ma è necessaria una circostanza “signignificativa” per rendere manifesta la volontà consensuale. 37 Quanto affermato all’interno del primo comma dell’articolo 18 non ha un corrispettivo all’interno del nostro Codice Civile, ma al terzo comma i redattori della CISG hanno saputo ben spiegare
che nel caso di silenzio, la conclusione contrattuale deve essere evidente, palese per chiunque. Ciò nonostante è consigliabile optare per la forma scritta 38 al fine di evitare ricerche ermeneutiche che implicherebbero il ricorso ai principi generali e all’interpretazione da parte di terzi per comprendere la volontà dei contraenti.
37 C. M. MAZZONI, in Nota a Cassazione, 15 gennaio 1973, n. 126, in Giur. it., 1974, pp. 1573 e ss. Afferma che: (“il silenzio, in sé considerato, non può, di regola, valere come consenso, attesa la sua naturale equivocità; esso tuttavia può avere valore di manifestazione tacita di volontà, ed acquistare efficacia giuridica, quando peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, siano tali da renderlo significativo, come sintomo rivelatore dell’intenzione delle parti.”).
38 Cfr. Peter SCHLECHTRIEM,Uniform Sales Law, Vienna, 1986, p. 54, il quale afferma che la regola ha l’obiettivo di tutelare l’oblato dalla sorpresa.
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All’interno del secondo comma si afferma che un contratto può dirsi concluso a seguito dell’arrivo dell’accettazione all’offerente. È il caso di sottolineare che l’accettazione può giungere anche per mezzo di un terzo, il quale poi informerà l’offerente dell’avvenuta accettazione: il terzo, nuncius, nel caso concreto potrebbe essere una banca, un vettore, ecc... purchè sia sicuro. 39 Nel caso in cui l’oblato accetti l’offerta, ma ne modifichi il contenuto, viene a formarsi una controproposta. All’articolo 19 si afferma i dettagli considerati rilevanti perchè le richieste dell’accettante concorrano a causare la formazione della controproposta sono modifiche che riguardano:
Il prezzo.
Il pagamento.
La quantità e la qualità dei beni.
Il luogo e il termine di consegna.
La responsabilità.
Legge applicabile e foro competente. 40
L’articolo 19 non ha il suo corrispondente all’interno della Convenzione dell’Aja, e la sua redazione non fu per nulla semplice. Esso fece sorgere un dibattito molto acceso fra tradizionalisti e riformisti: i primi volevano ridurre la sfera di applicazione del secondo comma, mentre i secondi desideravano che la deroga al principio generale fosse più ampia. 41 Come in molte altre occasioni l’articolo in questione fu il risultato di un punto d’incontro tra le parti. Inoltre, nel caso in cui l’offerente non abbia predisposto alcun termine42 per l’accettazione, affinché non dovessero sorgere dubbi in merito
39 Si veda Annalisa ROCCHIETTI, Art 18, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 83.
40 L’articolo 19 della CISG afferma che: (1) Una risposta ad una proposta volta ad essere un’accettazione ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni è un rifiuto della proposta e vale come controproposta. (2) Tuttavia una risposta ad una proposta volta ad essere un’accettazione ma che contiene clausole aggiunte o difformi che non alterano sostanzialmente i termini della proposta, costituisce accettazione, a meno che l’autore della proposta, senza riguardo ingiustificato, non si opponga verbalmente a queste differenze o non invii un avviso a questo scopo. In caso contrario, il contenuto del contratto è il contenuto della proposta con le modificazioni aggiunte nell’accettazione. (3) Le clausole aggiunte o difformi che si riferiscono segnatamente al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità dei beni, al luogo e al termine di consegna, all’ambito della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra e alla composizione delle controversie si considera che alterino in maniera sostanziale i termini della proposta. 41 Cfr. Edward Allan FARNSWORTH, Contracts, Boston-Toronto, 1982.
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al tempo e al luogo dell’accettazione della proposta, i redattori della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili inserirono una regola che disciplinasse anche tale problematica.43
Nel caso in cui l’accettazione della proposta giunga tardivamente, l’articolo 21 cerca di chiarire come le parti debbano comportarsi per continuare a mantenere un comportamento legalmente corretto; in ogni caso il legislatore sottolinea alle parti la necessità di essere tempestivi per evitare incertezze: secondo quanto affermato dal primo comma del ventunesimo articolo il proponente deve tempestivamente comunicare di aver accolto l’accettazione tardiva, perché se non lo fa, secondo quanto stabilito dal secondo comma, il contratto risulta concluso regolarmente sebbene l’accettazione non sia avvenuta nei tempi. Infine si ricordi che l’accettazione può essere revocata, purché questo avvenga prima che il proponente si attivi per attuare quanto stabilito dalla proposta. 44