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L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA IN CINA

Articolo 51 della Costituzione della R PC :

6. Il concetto di “buona fede”.

Il principio di buona fede,43 oggi ampiamente diffuso su larga scala, 44 è stato introdotto dalla Cina quando furono promulgati i Principi Generali di

2. Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni devono essere rese per iscritto ed essere modificate formalmente al depositario.

3. Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato interessato alla loro applicazione. Tuttavia, la dichiarazione di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore produce effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data della sua ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali reciproche fatte in virtù dell'articolo 94 producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario.

4. Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento revocarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale revoca produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

5. La revoca delle dichiarazioni rese in virtù dell'articolo 94 rende inefficace, dalla data in cui la revoca produce effetto, ogni dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato ai sensi di tale articolo. 43 Per una concisa, ma esaustiva spiegazione del concetto di buona fede cfr. A. CASSARINO, I Fondamenti di Diritto Europeo sbarcano in Cina: Beijing (Pechino) 12-19 Settembre 2010, in I fondamenti del diritto europeo, in cui sia afferma che il professor Petrucci nel suo viaggio in Cina

affermò che: (“i valori sottesi alla buona fede non sono immutabili in ogni epoca, poiché variano in relazione ai contesti storici, ma ciò non esclude la ricostruzione di punti di contatto. Nel sistema contrattuale romano la buona fede viene in aiuto ai contraenti secondo tre funzioni, ovvero per determinare le modalità di esecuzione del contratto e salvaguardarne il carattere sinallagmatico [un contratto che comporta obbligazioni reciproche per i contraenti], per ricostruire l’intenzione delle parti e per integrare il regolamento contrattuale delle stesse”).

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Diritto Civile 民 法 通 则 (minfa tongze) nel 1987 45 e poi adottato esplicitamente quando fu promulgata la Legge sui contratti del 1999 della RPC.46 La dottrina lo ha definito “il principio guida, il principio regale, per la

legge sui contratti”. 47 La dottrina della buona fede fu largamente accolta nel quadro legislativo nazionale come principio che riprende la tradizione etica e commerciale.48 Inoltre, per mezzo del principio di buona fede, il sistema giuridico fu reso più flessibile e adattabile alle situazioni che il legislatore non avrebbe potuto prevedere a causa dei rapidi mutamenti globali e poté completare secondo buonsenso 49 su quanto non era e non è ancora stato legiferato. 50

44 Il principio di buona fede, oltre ad essere stato accolto nell’ordinamento cinese, sembra si stia diffondendo anche in certi ordinamenti di common law. In proposito si veda, per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America, STRINE – HAMMERMESH – BALOTTI –GORRIS, 2009.

45 Article 4 of the 民法通则 (minfa tongze) provides that, “when conducting civil activities, the principles of voluntariness, fairness, compensation for equal value, honesty, and credibility shall be followed”.

46 Il principio della buona fede in Cina è stato introdotto all’articolo 6 della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa). “The parties shall observe the principle of honesty and good faith in exercising their rights and performing their obligations”. Traduzione inglese disponibile al sito: http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541, visitato il giorno 20 aprile 2012.

47 CHUNLIN Leonhard, A legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in Chinese and American contract law, in Connecticut Journal of International Law, 25 Connecticut Journal of International Law, Spring, 2010, p. 2.

48 CHUNLIN Leonhard, A legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in Chinese and American contract law a pagina 2 e 12 afferma che: (“According to Chinese scholars, the

doctrine of good faith serves multiple functions in China’s contract law scheme. For one, the doctrine recognizes and enforces traditional Chinese notions of morality and business ethics. Chinese scholars overwhelmingly expect the doctrine of good faith “to contribute much to the establishment of a normal transactional order in China.” They believe that China needs the doctrine because too many unethical activities, such as false advertising, forgery, and corruption, have been occurring in China’s emerging marketplace. […]

One Chinese author provided the following anecdote, which seems to support the Chinese scholars’ view that the doctrine of good faith is sorely needed in the marketplace. In the 1980s, there were many incidents of fake products, including drugs, being sold to consumers and occasionally causing serious injury. Entire villages were apparently involved in making fake products for sale. One reporter, when interviewing an official in one of those villages, asked, “[d]o you know that what you did was illegal and immoral?” Pointing to the rows of new farmers’ houses being built behind him, the official replied, “I think that the most moral thing in the world is to allow my poverty stricken hometown to get rich.” Wu, Xiaobo, Ji Dang Sanshi Nian [Thirty Years of Turbulence] 149 n. 1, Vol. 1, China Citic Press 2008”).

49 La figura del giudice agisce secondo buonsenso come farebbe un padre: CHUNLIN Leonhard, A legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in Chinese and American contract law a pagina 7 afferma che: (“China has had a cultural tradition of paternalistic government and

has focused on the collective as opposed to the individual. The Chinese culture is more comfortable with a paternalistic government. A broad doctrine of good faith which allows judges (who are appointed by the Chinese government) to intervene as they deem appropriate is consistent with the Chinese cultural and political traditions. After all, if one assumes that a

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L’importanza attribuita dalla Cina al concetto di buona fede è espresso anche dall’articolo 42 della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法,

Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa), secondo cui le azioni compiute da

una parte secondo mala fede comportano il risarcimento dei danni all’altra.51 L’applicazione da parte dei giudici e degli arbitri cinesi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, pertanto, risulta anche in questo senso agevolata, in quanto il concetto di buona fede è stato largamente citato dai compositori della CISG.

L’introduzione di tale criterio è visto come un passo in avanti non solo verso lo sviluppo, ma anche verso la promozione della pace e della cooperazione fra Stati. 52

Si colga l’occasione però per ricordare che la dottrina della buona fede non è vista e applicata allo stesso modo in tutto il mondo: sebbene la buona fede sia un concetto piuttosto semplice da comprendere, esso si colora di tinte diverse a seconda della nazione in cui viene invocato e applicato. Questa differenza è dovuta dalle caratteristiche storiche, culturali, giuridiche del

government is benevolent-will act in the best interest of its people and take care of them-what is wrong with giving the government the discretion to do the right thing?”).

50 Mary IP, The Revised Contract Law and Its Implications on Consumerism in China, in International Journal of Business, 9 (1), 2004, School of Business, University of Sydney, p. 47

afferma che: (“the principle of good faith is consistent with Chinese traditional business ethic as well as standards of international business practice. Furthermore, the principle requires one to keep one’s promise and be trustworthy so that the contract can be respected and performed. Besides, in a complex and fast-moving business world, commercial legislation may easily become obsolete soon after it is passed. By applying the standard of good faith in interpreting the law, the judicial system is flexible enough to deal with situations not foreseeable by legislators”). 51 Articolo 42 中华人民共和国合同法 (Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa): The party shall be

liable for damage if it is under one of the following circumstances in concluding a contract and thus causing losses to the other party: (1) pretending to conclude a contract, and negotiating in bad faith; (2) deliberately concealing important facts relating to the conclusion of the contract or providing false information; (3) performing other acts which violate the principle of good faith. 第 四十二条:当事人在订立合同过程中有下列情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任:(一)假借 订立合同,恶意进行磋商;(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;(三)有其他违背诚 实信用原则的行为。

52 HANQIN Xue e QIAN Jin, International Treaties in the Chinese Domestic Legal System, in Chinese Journal of International Law, Vol. 8, Issue 2, 2009, p. 299-322, affermano che: (“China has made

considerable progress in the past thirty years with respect to implementation of international obligations in its domestic legal system. Although China's Constitution and its basic laws do not set forth a general provision on the status of treaties in the domestic legal system, substantive treaty obligations undertaken by China, to a large extent, have been incorporated into special national laws, exerting a direct impact on the economic and social activities of the country. […] China implements its international obligations in good faith with the view that effective implementation of treaty obligations will not only serve well its own development, but also promote peace and cooperation among States”).

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luogo in cui esso viene invocato: esso è come un camaleonte che adatta le sue sembianze in base all’ambiente in cui si trova.53

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