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La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili è una normativa sostanziale uniforme che ha permesso di compiere un salto qualitativo a livello internazionale per quanto riguarda la regolamentazione dei contratti di compravendita. Nonostante ciò essa desidera essere applicabile secondo principi diversi da quelli che prevedeva la Convenzione dell’Aja (LUVI), di cui già trattato in precedenza.84

Possiamo affermare che i redattori della Convenzione di Vienna, hanno cercato di rispondere in maniera efficiente alle esigenze del mercato.

Essa, infatti, contiene articoli che permettono di comprendere chiaramente il suo carattere dispositivo e concede ampio spazio all’autonomia privata, attribuendo a quest’ultima ruolo centrale all’interno della disciplina commerciale internazionale. 85 L’articolo dedicato all’autonomia privata è l’articolo sei:

82 Art 7 CISG,primo comma: In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.

83 Michael Joachim BONELL,Art 7, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 21.

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Cfr. Sergio M. CARBONE,MarcoLOPEZ DE GONZALO,Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di

Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 4, in cui si afferma: (“L’esperienza di totale rifiuto dell’erga omnes approach delle convenzioni dell’Aja del 1964 non ha mancato di influire sulle

soluzioni adottate in sede di redazione della Convenzione di Vienna del 1980”).

85Michael Joachim BONELL,Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di

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Articolo 6

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, salvo l’art. 12, derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti.

L’articolo sei è chiaro, non lascia spazio a molti dubbi: le parti possono scegliere se e in che modo far sì che la normativa sostanziale uniforme regoli il contratto di compravendita il giudice, pertanto, prima di procedere con l’applicazione o l’esclusione della Convenzione di Vienna dovrà verificare qual è la volontà delle parti: essa infatti ha priorità su tutto.86 Da ciò si evince che le parti possono decidere di non regolare il loro contratto secondo la Convenzione di Vienna, oppure possono escludere alcune norme in essa contenute.

L’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili è la manifestazione di un’autonomia di tipo internazionalprivatistico delle parti. Mentre l’autonomia negoziale non permette ampia libertà alle parti, ma non completa autonomia, 87 l’autonomia internazionalprivatistica permette alle parti di essere totalmente libere da ogni vincolo. 88

La Convenzione dell’Aja del 1964 già prevedeva di concedere alle parti ampia autonomia, ma sotto il regime della LUVI la libertà era tale da

permettere loro di escludere anche tacitamente la Convenzione. Una siffatta disposizione non trovò accoglimento all’interno della disciplina sostanziale uniforme redatta a Vienna nel 1980; non mancarono richieste 89 di inserire la possibilità per le parti di escludere tacitamente la normativa uniforme, ma tale proposta non venne mai accettata.

86 Fritz ENDERLEIN, Die Verpflichtung des Verkäufers zur Einhaltung des Lieferzeitraums und die Rechte des Käufers bei dessen Nichteinhaltung nach dem UN-Übereinkommen über Verträge über den Internationalen Warenkauf, in Praxis des Internationalen Privat - und Verfahrensrechts, 1991,

p. 314, in cui ritiene l’autonomia privata il principio più rilevante della disciplina uniforme.

87 Alcune norme della CISG non sono derogabili; alcuni Stati possono aver posto delle riserve in merito alla forma in cui deve essere stipulato il contratto, possono aver ratificato solo una parte della disciplina uniforme, ecc…

88 Franco FERRARI, Cisg rules on exclusion and derogation: article 6, in The draft UNCITRAL Digest and Beyond, p. 117.

89 Tale richiesta venne fatta dai rappresentanti inglesi e belgi. Si veda Rolf HERBER, Art. 6, in Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, Beck, 1995, p. 83.

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Compratore e venditore dunque sono liberi di escludere la Convenzione di Vienna e di scegliere come legge applicabile al contratto la legge nazionale di una delle due parti, oppure la legge sostanziale di uno Stato terzo.

Il problema che si pone ora è che se le parti non sono attente a scrivere chiaramente nel contratto che intendono escludere la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, quando il giudice è deve determinare la legge applicabile al caso, la questione si complica. Sembra chiaro che nel momento in cui le parti indicano il diritto di uno Stato, intendono riferirsi al diritto nazionale dello Stato designato, ma esistono due interpretazioni diverse su come ci si debba comportare in questo caso specifico. Se le parti indicano come legge applicabile la normativa di uno Stato contraente ci si chiede se si debba applicare la disciplina uniforme oppure la disciplina interna. Secondo alcuni è palese che la volontà dei contraenti era di escludere la disciplina uniforme, 90 ma la dottrina maggioritaria afferma invece il contrario, ovvero che se non è stata espressamente esclusa la CISG, allora essa va applicata a priori.91

Proprio per le ragioni espresse pocanzi è sempre consigliabile che le parti scelgano la legge applicabile al loro contratto, sarà eventualmente poi il giudice in un secondo momento a controllare se la scelta effettuata dai contraenti risulti essere valida o meno. Qualora le parti avessero compiuto una electio iuris non valida per il loro contratto, la normativa volta a disciplinare il loro accordo dovrà essere individuata per mezzo delle norme di diritto internazionale privato, 92 tenendo conto che se esse portano all’applicazione della disciplina uniforme, la CISG in ogni caso va esclusa per

90 Lajos VEKAS, Zum persönlichen und räumlichen Anwendungsbereich des UN-Einheitskaufrechts, in Praxis des internationalen Privat - und Verfahrensrechts, 1987, p. 346.

91 Tale posizione è predominante, perché durante la redazione del testo della CISG venne respinta la proposta di far applicare il diritto domestico a discapito della Convenzione di Vienna nel caso in cui le parti avessero indicato come legge applicabile alla fattispecie la legge di uno Stato aderente. Per tale posizione si confrontino gli Official Records of the United Nations Conference, p. 250. 92Michael Joachim BONELL,Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di

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rispetto della volontà iniziale dei contraenti di non volerla come disciplina per il loro contratto.93

La situazione è diversa nel caso in cui le parti abbiano deciso di derogare solo alcune disposizioni della Convenzione di Vienna: ci si chiede infatti quale normativa vada applicata per sopperire a queste questioni. È noto che la disciplina uniforme prevede alcune disposizioni generali che servono a regolare le fattispecie non trattate dalla CISG; in questo caso, però, è chiaro

che la volontà delle parti è stata proprio quella di escludere la Convenzione delle delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, e quindi il giudice non dovrà far riferimento ai principi generali94 per risolvere questi dettagli, ma dovrà ricorrere alle norme di diritto internazionale privato del foro. 95

Nel caso in cui le parti decidano di inserire nel contratto delle condizioni generali, nel momento in cui il giudice deve stabilire quale sia la legge applicabile alla fattispecie, egli può imbattersi in due situazioni distinte:

1. Se le condizioni generali di contratto sono “tanto profondamente influenzate da regole e concetti di un determinato ordinamento nazionale da risultare radicalmente incompatibili con la Convenzione e da manifestare quindi implicitamente la volontà di sottoporre il rapporto a tale ordinamento”,96 la Convenzione delle delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili non è applicabile.

2. Se le condizioni generali di contratto vanno a regolare solo alcuni aspetti del rapporto che dovrà intercorrere fra le parti, la CISG troverà

applicazione, ma non completamente. 97 A sostegno di ciò si ricorda

93Michael Joachim B

ONELL,Art 6, in Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna

Sales Convention, p. 61.

94 Cfr. Franco FERRARI, Vendita Internazionale di Beni Mobili. Art. 1-13. Ambito di applicazione. Disposizioni generali, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, p. 122.

95Michael Joachim B

ONELL,Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di

Beni Mobili, p. 16.

96Ibidem nota 95.

97 Wilhelm-Albrecht ACHILLES , Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen (CISG), Berlino, 2000, p. 26.

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che all’interno del contratto di compravendita internazionale molto spesso vengono inseriti gli Incoterms,98 i quali non fanno altro che disciplinare ulteriormente il contratto, ma non precludono l’applicazione della normativa uniforme.

Qualora compratore e venditore abbiano pattuito che l’autorità competente a giudicare eventuali problematiche future sarà un tribunale arbitrale e che la normativa volta a disciplinare il loro contratto sarà la legge nazionale del luogo ove è situato il tribunale arbitrale, allora la CISG non troverà

applicazione. Questo sarà però possibile solo se il tribunale arbitrale non è situato in uno stato contraente, 99 perchè altrimenti la CISG troverà applicazione ugualmente. Anche in detta occasione è bene però ricordare che non sempre le opinioni per quanto riguarda l’applicabilità della CISG sono

concordi, come in questo frangente.

In conclusione si può affermare che la Convenzione di Vienna sia una normativa che permette alle parti di godere di ampia autonomia, ma esse devono sempre esercitarla secondo logiche che tengano conto delle problematiche che potrebbero verificarsi anche in sede di applicazione della Convenzione o in caso di scelte diverse effettuate dalle parti; compratore e venditore, inoltre, devono tener ben presente che la Convenzione delle delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili non è una disciplina che regola tutti gli aspetti normativi legati ai contratti: la sua

98 Per maggiori chiarimenti su cosa siano gli Incoterms si consulti il sito ufficiale alla pagina web: http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html, in cui viene riportato che: (“The Incoterms® rules are an internationally recognized standard and are used worldwide in international and domestic contracts for the sale of goods. First published in 1936, Incoterms® rules provide internationally accepted definitions and rules of interpretation for most common commercial terms. The rules have been developed and maintained by experts and practitioners brought together by ICC and have become the standard in international business rules setting. They help traders avoid costly misunderstandings by clarifying the tasks, costs and risks involved in the delivery of goods from sellers to buyers. Incoterms® rules are recognized by UNCITRAL as

the global standard for the interpretation of the most common terms in foreign trade”). Pagina visitata il giorno 23 aprile 2012.

99 Cit. Franco FERRARI in La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 226, in cui afferma:

(“per la scelta del foro come per quella di un tribunale arbitrale vale quanto rilevato con riferimento alle condizioni generali di contratto, per cui non si ha una presunzione di esclusione della Convenzione di Vienna. Si deve, in altre parole, evitare di escludere l’applicabilità della normativa convenzionale quando la volontà di esclusione non risulta chiaramente”).

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portata è limitata, taluni argomenti non vengono trattati 100 e vengono lasciati alle varie normative nazionali.

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