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L’ANGOLAZIONE GIURIDICO-COSTITUZIONALE

5. Chiesa cattolica e comunità internazionale

Veniamo ora alla terza parte della relazione nella quale si cercherà di accennare a nuovi profili che la Chiesa, a distanza di settant’anni dalla costituzione, ha as- sunto sul piano della tutela dei valori fondamentali dell’uomo. Il principio della «sana collaborazione» fra Chiesa e comunità politica, sancito dal n. 76 della Gau-

dium et spes, negli ultimi anni ha registrato un decisivo cambiamento a seguito

della consistente adesione, in una pregnante evoluzione rispetto al passato, alle convenzioni internazionali da parte della Santa Sede «in nome e per conto» o «in rappresentanza» dello Stato della Città del Vaticano (SCV), in una sintoma- tica distinzione nominalistica dei due Enti. Ciò ha comportato l’adeguamento attraverso autonomi interventi legislativi sulla normazione interna in un qua- dro segnato dall’articolarsi delle fonti, nel quale le interdipendenze diventano insopprimibili e le categorie giuridiche rigorose iniziano a incrinarsi. Rilevante, in merito, nel 2010, l’innovativo provvedimento con il quale Benedetto XVI ha stabilito che, oltre agli ambiti consueti di efficacia, abbia vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede, che svolgono determinate attività in campo economico e finanziario, la legge vaticana n. CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del rici-

claggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Singo-

lare è la creazione di organismi nuovi destinati alla collaborazione attiva fra Stato e Santa Sede; la legge in esame prevede, infatti, la costituzione dell’AIF, l’Autorità 56 Costituzione apostolica Humanae salutis con la quale viene indetto il Concilio ecume-

nico Vaticano II, 25 dicembre 1961, in www .vatican .va, nn. 4, 11.

d’Informazione Finanziaria, quale istituzione collegata alla Santa Sede, dotata di un proprio Statuto e provvista della doppia personalità giuridica, canonica e vaticana58.

L’applicazione delle leggi vaticane alla Santa Sede nei termini sopra descritti ha determinato, sul piano interpretativo, l’emergere di problematiche legate all’a- deguamento legislativo della Santa Sede nel senso detto, portando ad una ricon- siderazione delle categorie tradizionali in un’applicazione elastica delle norme in una differente realtà segnata altresì dall’evoluzione della coscienza sociale.

Vengono in discussione primieramente i limiti della differenza concettuale fra SCV e Santa Sede, in una valutazione articolata che include la portata ap- plicativa sul versante della piena operatività del diritto secondo il senso rinno- vato delle nozioni di strumentalità e di finalità; tutto ciò perché le riconosciute peculiarità giuridiche, alla base delle note soluzioni storiche, non si risolvano in situazioni privilegiarie in un’azione rinnovata di contrasto alla violazione dei diritti dell’uomo.

In una diversa impostazione del problema, nel confronto tra concezione mo- nistica o dualistica, la definizione della posizione giuridica della Santa Sede im- plica oggi alcune riflessioni sulla fisionomia che la stessa viene ad assumere in questa sfera di relazioni. Invero, proprio il legame tra la Chiesa e il suo Stato, nella percezione esterna di una relazione così stretta tale da far apparire le due Entità come un soggetto unico, che agisce quindi anche nell’interesse religioso59,

si riflette in particolare negli interventi dei vari comitati Onu; si osserva, in me- rito, che lo SCV, per la sua peculiare costituzione, è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi assunti con la ratifica degli accordi internazionali non solo all’in- terno del proprio ordinamento, bensì anche nella Chiesa cattolica, secondo una lettura in cui l’identificazione dei soggetti, in una confusione anche terminologi- ca, richiederebbe evidentemente un’operazione di adeguamento pure del diritto interno. Così, quanto alla Convenzione sui diritti dei minori, significativamente il comitato di Ginevra auspica che la Santa Sede «intraprenda i passi necessari per…assicurare la precedenza della Convenzione sulle leggi e i regolamenti inter-

58 Cfr. sul tema Carmela Ventrella, Norme vaticane e “canonizzazione”: duttilità del sistema

tra dimensione dualistica e tutela degli interessi, in Il diritto come “scienza di mezzo”, Scritti in onore di Mario Tedeschi, a cura di Maria d’Arienzo, v. IV, Cosenza, Pellegrini editore, pp. 2435 ss.

59 In questa direzione, è interessante segnalare, con riguardo all’art. 7 della costituzione,

un disegno di legge del 7 febbraio 1969 d’iniziativa del senatore Albani che era così formulato: «La Repubblica riconosce l’indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano. I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale» (Senato della Repubblica, V Legislatura, n. 478, p. 8).

ni», lamentando infatti che la Santa Sede non si è impegnata ad attuare le norme internazionali nelle leggi interne, compreso il codice di diritto canonico, allo stesso modo in cui si è invece prodigata con riguardo alla legislazione dello Stato Città del Vaticano. Alcune disposizioni codiciali, invero, non sono ritenute con- formi alle disposizioni della Convenzione a tutela del diritto dei minori «contro le discriminazioni, le violenze e tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale». In definitiva, ciò che si raccomanda alla Santa Sede è «una revisione complessiva del suo ordinamento normativo, in particolare del codice canonico, con la prospettiva di assicurare la sua piena conformità con la Convenzione»60. 6. Conclusioni

In conclusione: Il complesso percorso per l’attuazione delle libertà si è realizzato anche nella Chiesa e si è snodato attraverso diversi passaggi involgendo aspetti strettamente giuridici in punto di rapporti tra il diritto canonico e la società civi- le, riconoscendo l’influenza, sotto il profilo della tutela dei diritti, su quella parte della comunità che «dipende da fattori esterni»61.

È stato autorevolmente affermato che il diritto canonico è, in qualche modo, lo specchio della società che lo produce62. Come si è sopra rimarcato, le stesse

disposizioni conciliari, fonti dell’ordinamento canonico, hanno recepito specifici contributi forniti da complessi normativi esterni, incidendo sulla trasformazione degli assetti istituzionali propri della Chiesa, in determinati momenti storici, spingendo verso la progressiva penetrazione e sedimentazione di indirizzi giuri- dici nel quadro di un proficuo dialogo in itinere tra sistemi giuridici differenti. Riprendendo un’antica querelle in ordine alla natura della codificazione, potrem-

60 Per tutti gli approfondimenti sulla doppia natura della ratifica delle Convenzioni e

sugli interventi a garanzia dei diritti si rinvia cfr. C. Ventrella, Norme vaticane e “canonizza- zione”, cit., pp. 2445 ss.; sulle osservazioni del Comitato Onu nel rapporto sul monitoraggio relativo all’applicazione, da parte della Santa Sede, della Convenzione contro la tortura, con particolare riguardo alle lavanderie Magdalene in Irlanda, cfr. Id., Residential Institutions Redress Act. Etica e tutela dei valori fondamentali in materia di risarcimento per abusi sessuali, in Religioni, diritto e regole dell’economia, a cura di Gaetano Dammacco, Carmela Ventrella, Bari, 2018, pp. 179-186.

61 «Chiunque promuove la comunità nell’ordine della famiglia, della cultura, della vita

economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche non poco aiuto…alla comunità della Chiesa, nella misura in cui questa dipende da fattori esterni» (Gaudium et spes, cit., n. 44).

62 Cfr. Giuseppe Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico, V ed., Torino, Giappichelli,

mo definire astrattamente l’ordinamento canonico come un modello di sistema

aperto, nella misura in cui debba (sempre e necessariamente) confrontarsi con gli

ordinamenti statuali con cui viene costantemente in contatto, specie nei settori in cui è labile il confine tra valori religiosi e norme giuridiche. Sotto il profilo della modificabilità delle disposizioni, ovviamente il riferimento è alla c.d. parte flessibile delle norme fondamentali. In tale quadro, una tappa fondamentale del confronto si radicò certamente nelle nuove istanze, prospettive, finalità, negli in- terrogativi che animarono e permearono la cultura e la politica del dopoguerra, a seguito dell’emanazione della nuova Carta costituzionale, in una serie di impegni e obiettivi precisi, di cui la Chiesa – per quanto su piani differenti – non poteva non tener conto.

Lo stesso rinvio, nel nuovo codice di diritto canonico, alle leggi civili diventa principio generale, nel can. 22 completamente rinnovato, individuando nel dirit- to statuale, ove venga richiamato dal legislatore, una fonte sussidiaria del diritto canonico in una proficua operazione di adattamento alle diverse circostanze di luogo e di tempo.

Al termine del mio intervento, volendo rispondere all’interrogativo iniziale e senza la pretesa di porre considerazioni conclusive in merito alla complessa e articolata tematica se il cammino della Chiesa, oggi, possa essere stato ispirato o influenzato dalla costituzione del ’48 e dalla sua attuazione, possiamo senz’altro dire che, in contrapposizione al pensiero del contadino della Garonna all’indo- mani del Concilio vaticano II, la Chiesa non si è inginocchiata davanti al mondo63

ma, spinta dall’esigenza di «partire alla riconquista del mondo…rendendosi con- to della nuova realtà umana in atto», si è impegnata ad adeguare «la sua posizio- ne e funzione nel mondo con un nuovo sistema di relazioni fra lo spirituale e il temporale»64.

63 J. Maritain, Il contadino della Garonna, cit., p. 68.

64 Pietro Agostino d’Avack, La Chiesa e lo Stato nella nuova impostazione conciliare, in Atti

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