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Le riforme nel diritto, nella società e il profilarsi della laicità “all’i taliana” (1969-1989)

I SETTANT’ANNI NELL’ITALIA REPUBBLICANA

3. Le riforme nel diritto, nella società e il profilarsi della laicità “all’i taliana” (1969-1989)

Gli anni Settanta rimangono nella storia repubblicana come quelli in cui si ap- provano ed introducono le riforme significative e decisive per una attualizzazio- ne dei principi costituzionali: della scuola58 e dell’Università59, della casa, con

l’introduzione dell’equo canone60, della sanità con la riforma che introduce un

diritto universale alla salute61. E ancora: la riforma Basaglia, che ispirò la logica

del superamento del sistema manicomiale62, la riforma Gozzini63 e la finalità che

la ispirava, rendono il principio costituzionale della rieducazione del condannato più concreto (art. 27, c. 3, Cost.), fino ad auspicare misure alternative e più umane nel e del sistema carcerario.

57 Cfr. Enrico Deaglio, Patria . 1967-1977, Milano, Feltrinelli, 2017. Una riflessione a più

voci sul sessantotto può essere trovata su «Micromega», 2018, 1-2: in particolare, si veda Gu- stavo Zagrebelsky, uno scossone necessario, pp. 88-94.

58 Con la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 veniva introdotta l’«istituzione e ordinamento

della scuola media statale», in G.U. 30 gennaio 1963, n. 27. Altra riforme scolastiche nel segno di una partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita della scuola, si ebbe con la legge 30 luglio 1973, n. 477, con cui si approvava la «Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola ma- terna, elementare, secondaria e artistica dello Stato», prevedendo, tra l’altro, l’introduzione di organi collegiali al governo della scuola, in G.U. 16 agosto 1973, n. 211.

59 La legge 11 dicembre 1969, n. 910, «Provvedimenti urgenti per l‘Università», in G.U. n.

314 del 13 dicembre 1969, pur sotto la spinta dei movimenti degli studenti che occupavano le università, introdusse la liberalizzazione dell’accesso ad esse, eliminando il vincolo imposto dalla riforma Gentile.

60 La riforma fu introdotta con la legge 27 luglio 1978, n. 392, «Equo canone. Disciplina

delle locazioni di immobili urbani», in G.U. 29 luglio 1978, n. 211.

61 L a riforma fu introdotta con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, «Istituzione del Servi-

zio Sanitario Nazionale», in G.U. n. 360 del 28 dicembre 1978.

62 La legge 13 maggio 1978, n. 180 «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e

obbligatori», in G.U. n. 133 del 16 maggio 1978, tra gli effetti produsse quello dell’istitu- zione dei «servizi di igiene mentale pubblici», primo passo verso la chiusura degli ospedali psichiatrici.

63 La legge che prese il nome da uno dei proponenti, venne approvata il 10.10.1986,

n. 663: «Modifiche della legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure punitive e limitative delle libertà», in G.U. n. 241 del 16 ottobre 1986.

Queste riforme si attuarono con il concorso di numerose organizzazioni di ispirazione cristiana e laica, le quali contribuirono al miglioramento in molti settori della società e alla crescita democratica del Paese.

Questo lungo periodo in cui il diritto e la società stanno attraversando mo- dificazioni profonde, con riflessi anche nel rapporto con la religione, viene inau- gurato dall’approvazione della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 «disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» che, non viene votato dal partito della DC, e che supera il vaglio di costituzionalità della Corte costituzionale64. La Chiesa

italiana, i suoi vescovi, le associazioni di famiglie cattoliche si attivano, con la raccolta di firme, come richiesto dall’art. 75 della Costituzione, per il referendum abrogativo che si svolge il 12 maggio 1974. I fautori della legge raccolgono il 59,1% dei suffragi e la legge viene confermata: l’Italia si scopre più secolarizzata. Anche rappresentanti del mondo ecclesiale, come l’Abate Giovanni Franzoni, oltre che molti cattolici, non hanno ubbidito alle indicazioni della gerarchia, contribuendo a quel risultato. Si scopre che in tema di diritti civili, non è più tempo che il Paese si debba o possa identificare con i principi della morale e della religione cattolica. Diritti civili che si ampliano con lo statuto dei lavoratori65, pur nelle rispetto

delle organizzazioni di tendenza confessionali66; con l’introduzione dell’istituto

dell’obiezione di coscienza al servizio militare67, in cui le ragioni religiose, filoso-

64 Con la sentenza n. 176 del 6.12.1973, in G.U. n. 326 del 19 dicembre 1973, la Corte

dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 1° di- cembre 1970, n. 898, sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione, in relazione all’art. 34 del Concordato. Due successive ordinanze la n. 127 del 2 maggio 1974, in G.U. n. 126 del 15 maggio 1974, e la n. 193 del 27 giugno 1975, in G.U. n. 188 del 16 luglio 1975 han- no dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sollevata in riferimento all’art. 7 della Costituzione.

65 Lo statuto entrò in vigore con la legge 20 maggio 1970, n. 300: «Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», in G.U. 27 maggio 1970, n. 131.

66 Cfr. Istruzione e libertà religiosa . Le scuole delle organizzazioni di tendenza, a cura di

Nicola Fiorita, Antonio Viscomi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; Maura Ranieri, Iden- tità, organizzazioni, rapporti di lavoro, Milano, Cedam, 2017; cfr. altresì, Angelo Licastro, Il regime giuridico delle organizzazioni confessionali di tendenza, tra garanzie costituzionali forti e interpretazioni omologanti (o abroganti?), della Corte di giustizia UE, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2018, 3.

67 La legge è la n. 772 del 15 dicembre 1972: «Norme per il riconoscimento dell’obiezione

di coscienza», in G.U. n. 326 del 18 dicembre 1972. La legge venne abrogata dall’art. 23 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Sul tema, cfr. Rinaldo Bertolino, L’obiezione di coscienza moderna . Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione, Torino, Giappichelli, 1994; Nicolas Hervieu, Liberté de religion (art . 9 CEDH): Reconnaissance conventionnelle du droit à l’objection de coscience, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .

fiche, umanitarie giustificano l’alternativa al “sacro dovere” di difendere (con le armi) la patria (art. 52 Cost.). Obiezione di coscienza che nel nostro Paese è stata richiesta per rispondere alle istanze degli appartenenti alla confessione religiosa dei testimoni di Geova, i quali hanno a lungo pagato, e a caro prezzo, la loro scelta di non aderire né all’obbligo di leva, né di sottoporsi al servizio alternativo a cura dello Stato.

Altra riforma che incide sulla forma di Stato ed attua principi ordinamentali dello stesso, è l’autonomia accordata alle Regioni a statuto ordinario e la sua attuazione68. Esse concorreranno con la loro legislazione ad ampliare la sfera dei

diritti sociali e del diritto alla libertà religiosa, aprendo un filone non ancora esaurito, quello del diritto ecclesiastico regionale, non tanto e non solo come autonomo e distinto settore di ricerca, ma anche riprova che le libertà religiose trovano manifestazione e piena attuazione negli ambiti locali, richiedendo rispo- ste e moduli giuridici nuovi nei diversi settori, tanti quanti quelli di competenza delle Regioni e dei Comuni69.

La riforma che produce effetti nei rapporti di famiglia, adeguando anche la disciplina codicistica ai principi costituzionali in tema di uguaglianza tra i co- niugi e di tutela della filiazione naturale, è introdotta con la legge n. 151 del 1975 (Riforma del diritto di famiglia). È una legge dello Stato che modifica dalle fonda- menta le relazioni familiari, come si erano fin lì instaurate, fondate sulla disparità di trattamento e discriminazione nei confronti delle donne70.

Ed è per l’impulso delle lotte femministe che si introduce la legge n. 194 del 22 maggio 1978 con cui si approvano le «Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza».

it), 2011, 9; Fabio Macioce, L’objection de coscience dans la post-modernité, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2011, 11.

68 La legge costituzionale che aveva previsto le Regioni a statuto ordinario era risalente al

1963, a n. 3 del 27 dicembre 1963. Le prime elezioni con cui si insediarono i Consigli regionali furono previste dalla legge n. 108 del 17 febbraio 1968: «Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale», in G.U. n. 61 del 6 marzo 1968.

69 Cfr. Giuseppe Casuscelli, Diritto ecclesiastico regionale, in Le fonti del diritto ecclesiastico,

cit., pp. 63 ss.; Antonio Giuseppe Chizzoniti, Religioni e autonomie locali . La tutela della liber- tà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza, Tricase, Libellula, 2014; Romeo Astorri, La libertà religiosa tra Costituzione e Statuti Regionali, in «Il Diritto Ecclesiastico», 2010, 3-4, pp. 551-568; Maria Luisa Lo Giacco, Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica, Bari, Cacucci, 2004.

70 Cfr. Francesco Finocchiaro, Del matrimonio, art . 79-83 cod . civ ., in Commentario del

codice civile, a cura di Antonio Scialoja, Giuseppe Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1971; Andrea Bettetini, La secolarizzazione del matrimonio nell’esperienza giuridica contemporanea, Padova, Cedam, 1996.

La Corte costituzionale, chiamata ancora una volta a valutare la legittimità costituzionale della legge, con la sentenza n. 27 del 18 febbraio 197571, ritenne, at-

traverso la tecnica del bilanciamento dei valori costituzionali, che, pur essendo la tutela del concepito un fondamento costituzionale, fosse legittima la scelta della madre, a determinate condizioni, di interrompere la gravidanza.

In tema di aborto si manifestò tra i cattolici italiani quella distinzione tra fede intimamente vissuta e le scelte che in concreto si compiono o che, comunque sia, si deve riconoscere che le donne possono, per necessità, adottare, ricevendo in cambio dalla Chiesa “comprensione” e il perdono, come pure di recente papa Francesco ha voluto ribadire, pur condannando la pratica di “morte”72.

Come e più che nel referendum sul divorzio, gli italiani, chiamati a votare per l’abrogazione della legge n. 194 nel maggio del 1981, scelsero per l’88,40% degli elettori di mantenere la legge, dando un segnale inequivocabile di una scelta compiuta in piena autonomia e responsabilità, rispetto alle indicazioni del Ma- gistero ecclesiastico. In questo senso, è indicativo l’esito dell’altro quesito refe- rendario proposto dal Movimento per la vita, di ispirazione cattolica, tendente a limitare i casi di liceità in cui ricorrere all’interruzione: il 68% votò contro e solo il 32% si dichiarò a favore per un restringimento del ricorso alle pratiche abortive. Quella sfida secolare ai valori cattolici doveva essere raccolta dalle forze politiche di governo che a quei valori si volevano richiamare, per spingerle a costruire un

71 La sentenza si può leggere in G.U. n. 55 del 26 febbraio 1975.

72 Con la Lettera Apostolica di papa Francesco, Misericordia et misera, n. 10, a conclusio-

ne del Giubileo straordinario della Misericordia, raccomanda ai sacerdoti nel confessionale di essere “magnanimi di cuore” e di “essere accoglienti con tutti”, “testimoni della tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato”. Così, si stabilisce, al n. 12: «…Concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l’aborto è un peccato grave… Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre». Già nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 214, aveva mostrato la stessa comprensione: «Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o a “modernizzazioni”. Non è progressista preten- dere di risolvere i problemi eliminando una vita umana. Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare adeguatamente le donne che si trovano in situazioni molto dure, dove l’aborto si presenta loro come una rapida soluzione alle loro profonde angustie, parti- colarmente quando la vita che cresce in loro è sorta come conseguenza di una violenza o in un contesto di estrema povertà. Chi può non capire tali situazioni così dolorose?». Cfr. Maria D’Arienzo, La diversità femminile nella Chiesa cattolica post-conciliare, in Rigore e curiosità, cit., pp. 305 ss.; ivi, cfr., pure, Gaetano Dammacco, Lo statuto della donna tra diritti umani e regole delle religioni, pp. 331 ss.

moderno welfare che ponesse al centro il sostegno alle famiglie, innanzitutto, alla maternità e alle donne che lavorano, con una rete di servizi e con agevolazioni in loro favore, che rimangono ancora una chimera e mai introdotti, possono spiega- re, almeno in parte, i risultati di invecchiamento del nostro Paese e i tassi elevati di denatalità: ben più alti questi di quelli che si registrano nelle democrazie nor- diche, ove l’emancipazione delle donne è più avanzata e dove il welfare a favore delle famiglie è più consolidato ed innovativo73.

Gli anni Ottanta inaugurano poi la stagione del nuovo Accordo tra Stato e Chiesa e delle Intese con le confessioni di minoranza, attuando quei principi co- stituzionali di bilateralità necessaria (art. 7, 2° comma, 2° inciso e art. 8, 3° comma Cost.), di «eguale libertà religiosa» (art. 8, 1° comma, Cost) e di autonomia con- fessionale, coperta dalla riserva di competenza dello statuto confessionale (art. 8, 2° comma, Cost.). Principi che costituiscono, accanto al diritto di cui agli artt. 19 e 20 Cost., la condizione necessaria per attuare la laicità italiana, che riconosce il diritto alla libertà religiosa tra i diritti fondamentali e che non propone uno Stato indifferente e neutrale di fronte al fenomeno religioso, ma promozionale perché nella laicità si realizzano e soddisfano non solo diritti fondamentali ma anche i principi di solidarismo e di socialità propri della nostra forma repubblicana74.

In questa prospettiva, appare utile rileggere il richiamo contenuto come pietra miliare nell’Accordo del 1984: «Tenuto conto del processo di trasformazione po- litica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica 73 Cfr. Roberta Nunin, Elisabetta Vezzosi, Donne e famiglie nei sistemi di welfare, Bari,

Carocci, 2007; Vincenzo Atella, Manin Carabba, Joanna Kopinska e Sergio Ginebri, Le sfide del welfare nell’Italia che invecchia: welfare state e welfare society, in «I Quaderni della Fonda- zione Farmafactoring», 2014, 4.

74 Cfr. Giuseppe Casuscelli, Le laicità e le democrazie . La laicità della “Repubblica demo-

cratica” secondo la Costituzione italiana, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2007; Giuseppe Casuscelli, La «supremazia» del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario, in «Stato, Chiese e pluralismo con- fessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2009, 3; Sara Domianello, Alle radici della laicità civile e della libertà confessionale, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2007, 4. Sara Domianello, Le garanzie della laicità civile e della libertà religiosa nella tensione fra globalismo e federalismo, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), febbraio, 2007. Cfr., altresì, Jlia Pa- squali Cerioli, L’indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose . Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2006; Nicola Fiorita, L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, in «Diritto e Religioni», 2011, 2; Anto- nino Spadaro, I valori dello Stato “laico” (…o costituzionale?), in «Diritto e Religioni», 2011, 2; Fortunato Freni, La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo . Analisi e proposte sul modello della laicità “all’italiana”, Napoli, Jovene, 2013.

italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione e, da parte, della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa cattolica e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico». Ed è proprio tenendo conto dei grandi cambiamenti registrati nel nostro Paese, rispetto agli anni ottanta del secolo scorso, si potrebbe ritenere che i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia necessiterebbero di un aggiornamento, che, pur nel rispetto del principio di cooperazione, porti a modificare quegli Accordi. Se non fosse che le contingenze politiche potrebbero condurre ad esiti anche peggiori, rispetto alle norme attualmente vigenti75.

Sulle Intese, da quella con la Tavola Valdese76 e fino alle ultime sottoscritte

tra il Governo e i rappresentanti delle comunità buddiste e induiste in Italia77,

molto è stato detto quanto all’attualizzazione dell’art. 8, 3° comma Cost., a quasi quaranta anni dall’entrata in vigore della Costituzione78.

Si è concordi nel ritenere che le “intese fotocopie” hanno esteso alle confes- sioni di minoranza con cui lo Stato è giunto ad accordo, le condizioni prima previste solo a favore della Chiesa cattolica, rilevando, altresì, che lo strumento dell’Intesa è stato utilizzato per quelle confessioni che non presentano particolari problemi quanto ai «conflitti di lealtà»79.

Così, rimangono, però, ancora sull’uscio dell’ordinamento repubblicano, non accedendo ai principi di pluralismo religioso e di “eguale libertà” delle confessio- ni, i testimoni di Geova, il cui testo di Intesa non è stato ancora approvato dal Parlamento o le comunità islamiche che costituiscono con i loro fedeli la secon-

75 Cfr. Giuseppe Casuscelli, Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ec-

clesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo, in «Stato, Chiese e pluralismo confes- sionale», rivista telematica (www .statochiese .it), aprile 2007; Nicola Colajanni, Le intese nella società multireligiosa: verso nuove diseguaglianze?, in «Stato, Chiese e pluralismo confessiona- le», rivista telematica (www .statochiese .it), 2012, 5.

76 Cfr. la legge n. 449 del 1984, in G.U. 13 agosto 1984, n. 222. Cfr. Antonino Mantineo,

Un trentennio dalla prima e difficile attuazione dell’art . 8 della Costituzione italiana (1984- 2014): riflessioni a partire dall’esperienza della Tavola Valdese, in «Diritto e Religioni», 2014, 2; cfr., pure, Jens Hansen, L’Intesa valdese a trent’anni dalla sua approvazione: un bilancio, in «Diritto e Religioni», 2014, 2.

77 Ci riferiamo alle intese con l’Unione Buddhista Italiana (legge n. 245 del 2012), con

l’Unione Induista Italiana (legge n. 146 del 2012) e con l’Istituto Buddista Soka Gakkai (legge n. 130 del 2016). Cfr., sul tema, Marco Canonico, L’Intesa tra lo Stato e l’Istituto Buddista ita- liano Soka Gakkai, in Rigore e curiosità, cit., pp. 115 ss.

78 Cfr. Giuseppe Casuscelli, Sara Domianello, Intese con le confessioni religiose diverse dalla

cattolica, in Le fonti del diritto ecclesiastico, a cura di Salvatore Berlingò, Giuseppe Casuscelli, Sara Domianello, cit.

79 Francesco Alicino, La legislazione sulla base di Intese . I test delle religioni “altre” e degli

da religione presente nel nostro Paese80. E tutto ciò mentre sembra avvertita la

“messa in crisi” del sistema della bilateralità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 201681, con cui si riconosce al Governo il “potere politico”

(discrezionale) di non avviare la trattativa per raggiungere un’Intesa con una minoranza82.

Nonostante il bilancio di quella stagione, avviata negli anni Ottanta del se- colo scorso, segni un ampliamento delle garanzie offerte dal nostro ordinamento alla libertà religiosa, molte domande si possono oggi con serenità porre.

Va riconosciuto il merito della sottoscrizione dell’Accordo del 1984 tra Stato e Chiesa, modificativo del vecchio Concordato, al Presidente del Consiglio del tempo, laddove i governi a guida democristiana non erano mai arrivati. In realtà, accanto a Bettino Craxi operava un pool di esperti molto attenti alle relazioni di- plomatiche con la Santa Sede, i quali fecero tesoro delle acquisizioni e del lavoro sviluppato dalle Commissioni incaricate, nelle diverse legislature, di approntare le modifiche al Concordato, come quella guidata da Gonella83.

Quel che è certo è che le modifiche introdotte dall’Accordo del 1984, a oltre trent’anni di distanza necessiterebbero almeno di una rimodulazione. Questo vale per il sistema di finanziamento delle Chiese, e, in ispecie quello dell’8 per mille, in cui una massa ingente di risorse sono destinate alla Chiesa cattolica, sia per le dichiarazioni espresse da parte dei contribuenti e, molto di più, per quelle inespresse84. Una riforma del sistema sarebbe tanto più segno di attenzione che

la Chiesa cattolica darebbe per affrontare ridurre o attenuare gli effetti della crisi 80 Cfr. Comunità islamiche in Italia . Identità e forme giuridiche, a cura di Carlo Cardia e

Giuseppe Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 2015; Cfr. Islam . Dal pregiudizio ai diritti, a cura di Antonino Mantineo e Stefano Montesano, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2018.

81 La sentenza trovasi pubblicata in G.U. 16 marzo 2016, n. 11. Cfr. per un commento,

Nicola Colajanni, La decadenza del “metodo della bilateralità” per mano (involontaria) degli infedeli, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2016, 9.

82 Cfr. Giuseppe Casuscelli, La tutela dell’identità delle minoranze religiose deve potersi

avvalere di “un giudice e di un giudizio” (ancora sulla sentenza della Corte Costituzionale n . 52 del 2016), in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese . it), 2018, 6.

83 Cfr. La grande riforma del Concordato, a cura di Gennaro Acquaviva, Venezia, Marsilio,

2006. Cfr., ancora, Giuseppe Dalla Torre, I cattolici italiani e la riforma concordataria del 1984, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2015, 6.

84 Cfr. Carmela Elefante, L’«otto per mille» . Tra eguale libertà e dimensione sociale del fattore

religioso, Torino, Giappichelli, 2018. Cfr., altresì, Giuseppe Casuscelli, L’otto per mille nella nuova relazione della Corte dei Conti . Spunti per una riforma, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica (www .statochiese .it), 2015, 39.

economica a favore delle famiglie impoverite85. Come pure, andrebbe rivisto il

sistema delle agevolazioni a favore degli immobili ecclesiastici, tanto più se questi non sono destinati a finalità esclusive di “religione o di culto”86, secondo le indi-

cazioni che arrivano dalle disposizioni dell’Unione europea87, cui ha fatto eco,

in diverse occasioni, lo stesso papa Francesco, raccomandando che le strutture e le case religiose non diventino alberghi88. Ed, ancora, sul versante di una ripresa

del ruolo fondamentale della scuola nei processi di integrazione e di cittadinanza attiva, andrebbe pure ripensata la funzione dell’insegnamento della religione, che

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