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L’ANGOLAZIONE GIURIDICO-COSTITUZIONALE

2. Costituzione e ordine esterno della cristianità

Quanto all’Italia, il profondo cambiamento dell’assetto normativo pone il pro- blema della legittimazione della Chiesa in un quadro segnato dall’evoluzione che, dall’art. 1 dello statuto albertino all’art. 7 della costituzione repubblicana, ne ave- va decretato il riconoscimento da ordinamento confessionale, permeato di prin- cipi divini, a istituzione capace di interloquire con la comunità politica. In questa direzione, la risposta alla logica, completamente diversa, del pluralismo politico e sociale quale emerge dal nuovo assetto dello Stato è data dalla soluzione concor- dataria nel singolare processo di attuazione, sul piano giuridico, delle direttive del Concilio vaticano II «circa i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica»10.

Nel mutamento di prospettiva della dinamica concordataria, nel collegamento operato tra il sistema separatista e le significative riforme conciliari e ordinamen- tali, la formulazione, attraverso la concordatizzazione del principio costituzionale, dell’indipendenza tra Stato e Chiesa, consente di cogliere i passaggi salienti del confronto della Chiesa cattolica con il «processo di trasformazione politica e so- ciale verificatosi in Italia negli ultimi decenni»11. In una dimensione non solo tec-

nica, i profili di novità in settori qualificanti d’interesse comune consentono di verificare la portata sull’accordo di revisione del disegno costituzionale di laicità: la reciproca indipendenza, in un rinnovato significato a difesa dei diritti inviola- bili dell’individuo, esalta realtà dominate dal principio di volontarietà delle scelte personali, pure in ambito religioso, tracciando il superamento del confessionismo di Stato. In un consolidamento di quella democrazia alla quale la Chiesa stessa aveva dato un prezioso contributo con l’impegno politico dei suoi movimenti ed esponenti più rappresentativi12, l’accordo di Villa Madama, nella consacrata

10 Cfr. Preambolo dell’accordo di Villa Madama. 11 Ibid .

12 Sull’influenza del pensiero cattolico in ordine alla redazione della costituzione italiana

attraverso i protagonisti del c.d. codice di Camaldoli, cfr., in particolare, Michele Dau, Il co- dice di Camaldoli, Roma, Lit edizioni, 2015, pp. 11 ss. Sull’«apporto fondamentale dei cattolici italiani alla elaborazione della costituzione repubblicana» interessante, in merito, il messaggio di Benedetto XVI a Napolitano in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia (17 marzo 2011, in www .vatican .va), che qui si riporta nei passaggi salienti: «Se il testo costituzionale fu il positivo frutto di un incontro e di una collaborazione tra diverse tradizioni di pensiero, non c’è alcun dubbio che solo i costituenti cattolici si presentarono allo storico appuntamento con un preciso progetto sulla legge fondamentale del nuovo Stato italiano; un progetto ma- turato all’interno dell’Azione Cattolica, in particolare della FUCI e del Movimento Laureati, e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed oggetto di riflessione e di elaborazione nel Codice di Camaldoli del 1945 e nella XIX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani dello stesso anno, dedicata al tema ‘Costituzione e Costituente’. Da lì prese l’avvio un impegno molto

svolta personalista della cooperazione tra Stato e Chiesa, diventa rappresentativo di una lettura della teologia politica nel collegamento alle aspirazioni a realizzare il bene dell’uomo e del Paese. Proprio il legame fra il «principio di cooperazio- ne», nella derivazione dalla nuova fonte bilaterale, e l’autonomia degli ordini di cui all’art. 7 della costituzione, nel quale è «compendiato» il principio di laicità, sottolinea l’importanza che l’art. 1 dell’accordo viene ad assumere non solo sotto il profilo della legislazione pattizia come «chiave di lettura» delle disposizioni del concordato, secondo un’impostazione ampiamente condivisa, ma anche nel quadro generale dell’ordinamento quale punto nodale per la comprensione del sistema che regola i rapporti tra Stato e Chiesa13. La prospettiva promozionale

tra le finalità assunte con la determinazione in via pattizia comporta, invero, che al diritto di collaborare con lo Stato per il bene dell’uomo corrisponde altresì il dovere della Chiesa cattolica di rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana cercando soluzioni che, nel rispetto delle esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, non pregiudichino giuste aspirazioni nell’ot- tica del riconoscimento di istanze emergenti dell’uomo. Da questo angolo visuale è possibile stabilire un collegamento fra l’art. 1 dell’accordo e gli artt. 2 e 3 della costituzione14.

significativo dei cattolici italiani nella politica, nell’attività sindacale, nelle istituzioni pubbli- che, nelle realtà economiche, nelle espressioni della società civile, offrendo così un contributo assai rilevante alla crescita del Paese, con dimostrazione di assoluta fedeltà allo Stato e di dedizione al bene comune e collocando l’Italia in proiezione europea…».

13 Cfr. Carmela Ventrella Mancini, Per una sintesi storico-giuridica del dualismo tra Stato e

Chiesa in Italia: l’art . 1 dell’Accordo di Villa Madama e la dimensione collaborativa della laicità, in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di Mauro Pennasilico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, pp. 1499 ss.

14 Nella dinamica dell’edificazione di un progresso materiale e spirituale non insensibile

all’apporto dei diversi soggetti, nella valorizzazione delle specificità, il rinnovato modello di alte- rità si fonda sulla dimensione collaborativa nell’impegno di servizio all’uomo. Nella costituzione pastorale «La Chiesa nel mondo contemporaneo», nella assoluta novità del documento già a partire dalla terminologia utilizzata, a distanza di circa vent’anni dalla costituzione italiana, Pa- olo VI riprendeva e affrontava i grandi temi che erano stati oggetto del travaglio di pensiero alla base della stesura della Carta fondamentale. In primo luogo, il rispetto della dignità dell’uomo. Nel documento conciliare si sottolinea come «da una coscienza più viva della dignità umana» derivi «lo sforzo di instaurare un ordine politico-giuridico nel quale siano meglio tutelati nella vita pubblica i diritti della persona, quali il diritto di liberamente riunirsi, associarsi, esprimere le proprie opinioni e professare la religione privatamente e pubblicamente. La tutela infatti dei diritti della persona è condizione necessaria perché i cittadini, sia individualmente presi, sia as- sociati, possano partecipare attivamente alla vita e al governo della cosa pubblica» (Gaudium et spes, n. 73, in www .vatican .va,). In sintesi, in una proiezione individuale e collettiva della libertà religiosa, i temi affrontati riguardano la promozione dei diritti umani, la condanna di ogni di-

In questa prospettiva, interessanti risultano alcuni passaggi delle discussio- ni parlamentari in materia di revisione del concordato lateranense nei quali si sottolinea come la Carta fondamentale abbia «mutato lo stato di fatto relativo all’ordinamento ed alla struttura costituzionale di uno dei soggetti contraenti, facendo d’altro canto insorgere un aperto ed insanabile contrasto tra una se- rie di disposizioni del trattato e del Concordato con precise norme della Carta costituzionale»15 o ancora la stessa formulazione della I bozza, il 21/11/76, che, in

maniera significativa, all’art. 1 disponeva: «La Santa Sede prende atto che l’art. 1 dello Statuto del 4 marzo 1848 richiamato nei Patti Lateranensi è stato abrogato con l’adozione della Costituzione della Repubblica italiana»16.

La costituzione impone in realtà di ripensare al rapporto tra Stato e Chiesa in una dialettica del confronto tra istanze di libertà e improrogabili revisioni delle logiche del passato per una soluzione congruente con la coscienza democratica17.

Nell’adeguamento ai principi costituzionali e al dogma della sovranità dello Stato, la modificazione della legislazione ecclesiastica del ’29 rimarca il rispet- to della superiorità del principio di unità della giurisdizione dello Stato, nella direzione tracciata dalla giurisprudenza costituzionale quale emerge dal rinvio espressamente operato dall’art. 6 del protocollo addizionale alla sentenza 195/1972, l’uguaglianza dinanzi alla legge, la facoltatività dell’insegnamento confessionale nel pieno rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori. Da questo angolo visuale, nel rinnovato spirito di realizzazione di un’e- qua composizione dei reciproci interessi, nella opportuna precisazione di «evita- re ogni difficoltà di interpretazione»18 con particolare riguardo ad alcuni ambiti

operativi interordinamentali, paradigmatico è l’art. 2 del protocollo addizionale che formalizza la recezione, «senza pregiudizio dell’ordinamento canonico», della lettura che lo Stato italiano dà dell’art. 23, secondo comma del trattato lateranen- se, per la quale «gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da scriminazione, la dignità, il pluralismo delle culture, il riconoscimento della legittima diversità (ibid ., n. 92). Nel 1979, Giovanni Paolo II nella Lettera enciclica Redemptor hominis, ibid ., n. 17, affermerà che l’impegno per i diritti umani è fortemente condiviso dalla Chiesa «perché stretta- mente collegato con la sua missione nel mondo contemporaneo».

15 La revisione del concordato nelle discussioni parlamentari, a cura di Anna Talamanca,

Padova, Cedam, 1988, p. 3.

16 Ibid ., p. 512.

17 La Chiesa, pur servendosi delle cose temporali per la sua missione nel mondo, dichiara

di non volere più riporre le proprie speranze «nei privilegi offertile dalle autorità civili. Anzi essa rinunzierà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni» (Gaudium et spes, cit., n. 76).

autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani». In una valorizzazione del ruolo pubblico del cristianesimo, Giovanni Paolo II, nel discorso tenuto a Loreto l’11 aprile 1985, aveva affermato come «proprio la forma di governo democratica, che l’Italia aveva conseguito» imponeva il ricorso al metodo democratico in una corresponsabilità, nell’impegno sociale e politico, del cristiano in quanto civis19 .

In una visione più generale, i concordati moderni risultano di grande inte- resse nella regolamentazione dei rapporti esterni della Chiesa con gli Stati e le «altre società politiche», in un ampliamento significativo rispetto alla codifica- zione previgente20, evidenziando come, «dinnanzi al declinare della figura dello

Stato sovrano ed al moltiplicarsi dei momenti di organizzazione della comunità politica…», la Chiesa avverta l’esigenza «di relazionarsi con la pluralità di centri nei quali si va riorganizzando il potere secolare»21. In particolare, nel divenire

dell’esperienza italiana, la regolamentazione della materia di rilevanza pattizia si esplica a livello periferico comportando un ampliamento delle aree di con- trattazione e un’integrazione dei contenuti dell’accordo-quadro; l’influenza del principio del decentramento, in adesione all’ecclesiologia conciliare, contribuisce a delineare un differente sistema di relazioni, che prevede la partecipazione di una pluralità di soggetti alla definizione di soluzioni nella prospettiva di apertura delineata dall’art. 13 n. 2 del concordato. Tra queste, le intese in materia di assi- stenza spirituale al personale della polizia di Stato di religione cattolica, conser- vazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, tutela dei beni culturali di interesse, le intese per 19 Con riguardo alle problematiche della vita pubblica, la Gaudium et spes, cit., n. 76, nel-

la formulazione definitiva della dottrina evangelica sulla distinzione e sulla cooperazione tra ciò che è umano e ciò che è divino, sollecita una «chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidata dalla co- scienza, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori». Nel campo dell’azione, infatti, laddove è più facile riscontrare una «frattura fra la credenza religiosa e l’operare a contenuto temporale» (Pacem in terris, ibid ., n. 79) si evidenzia il c.d. pluralismo delle opzioni (Octogesima adveniens, ibid ., n. 50). L’esigenza della netta distinzione tra la sfera spirituale e quella temporale era stata avvertita da Luigi Sturzo, il quale sosteneva la natura «aconfessionale» del partito popolare; riteneva che fosse necessario avere il «coraggio, contro tutte le tradizioni del passato, di assumere non solo in apparenza, ma in realtà, un atteggiamento autonomo e indipendente. Onde fu escluso che il partito si chiamasse e fosse cattolico, sia nel senso di una dipendenza organica e gerarchica dall’autorità ecclesiastica, sia nel suo fine diretto e prevalente, sia nella caratteristica programmatico-politica» (Il partito popolare italiano, v. II, Popolarismo e fascismo 1924, Bologna, Zanichelli, 1956, pp. 8 s., 101 ss.).

20 Cfr. can. 3 c .i .c . del 1983.

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. L’individuazione dei protagonisti del previsto meccanismo di contrattazione decentrato culmina nel riconoscimento del ruolo di interlocutore riservato dallo Stato alla Conferen- za episcopale italiana quale soggetto dotato per legge di personalità giuridica. Dalla recognitio, come espressione di conferimento di un potere proprio, alla conclusione di accordi da parte di organi che la rappresentano, nel complesso percorso interpretativo si profila il ruolo della Cei nelle relazioni con le autorità civili nazionali in un quadro nel quale emergono i punti di convergenza del pa- rallelo cambiamento che si svolge nei due ordinamenti.

In merito, i principi costituzionali richiamati espressamente dalle norme con- cordate nelle varie forme, tra le quali quelle convenute negli accordi infraconcor- datari, producendo diritto anche nell’ordinamento canonico con la pubblicazio- ne dei rispettivi atti attuativi incidono notevolmente sul sistema delle fonti nella dimensione di necessaria integrazione giuridica. In via esemplare, nella Relazione

sui principi (6 luglio 1984) a proposito della revisione degli impegni finanziari

dello Stato nei confronti della Chiesa, si afferma che l’esigenza di introdurre «for- me moderne di finanziamento delle Chiese attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il perseguimento di finalità e il soddisfacimento di interessi religiosi» deriva da una «concezione dei rapporti tra Stato e società adeguata al sistema costituzionale». Ancora, nel d.p.r. 27 ottobre 1999, n. 421, che dà esecuzione all’intesa firmata tra il ministro dell’interno e il presidente della Cei, l’assistenza spirituale al personale della polizia di Stato di religione cattolica è assicurata «nel rispetto dei principi costituzionali» (art. 1).

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