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DI FRONTE AI MUTAMENTI NEL DIRITTO E NELLA SOCIETÀ

5. La necessità di riprendere l’attuazione della Costituzione

In conclusione, la stabilità della Costituzione non deve corrispondere a una sua staticità, in quanto essa ha costante bisogno di attuazione, risultando ancora vero quanto diceva Calamandrei nel già ricordato discorso agli studenti milanesi del 1955, secondo cui la nostra «non è una Costituzione immobile che abbia fissato 18 Sul punto sia consentito rinviare ancora una volta a A. Pertici, La Costituzione spezzata,

un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l’avvenire». In sostan- za, la Costituzione italiana afferma principi all’avanguardia che dovranno essere attuati – e aggiornati – nel tempo, a partire dall’uguaglianza sostanziale, che rap- presenta forse la principale chiave di lettura dell’intero impianto costituzionale, come la stessa giurisprudenza costituzionale sembra avere evidenziato.

In proposito, ricordiamo che nel Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto pubblicato dalla Caritas Italiana19, si legge che «il numero dei poveri

assoluti (cioè le persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso) continua ad aumentare, passando da 4 milioni 700mila del 2016 a 5 milioni 58mila del 2017, nonostante i timidi segnali di ripresa sul fronte econo- mico e occupazionale», mentre «dagli anni pre-crisi ad oggi il numero di poveri è aumentato del 182%, un dato che dà il senso dello stravolgimento avvenuto per effetto della recessione economica». E questa povertà in crescita mette un’ipoteca pesante sui giovani, che – dice il rapporto – sono «le categorie più svantaggiate (nel 2007 il trend era esattamente l’opposto). Tra gli individui in povertà assoluta i minorenni sono 1 milione 208mila (il 12,1% del totale) e i giovani nella fascia 18-34 anni 1 milione 112mila (il 10,4%): oggi quasi un povero su due è minore o giovane». Rispetto a tutto questo, la Costituzione richiederebbe, appunto, l’at- tuazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza sostanziale. La tutela dei lavoratori, delle loro retribuzioni e quindi dei loro trattamenti pensionistici, che – dice la Corte – implicano una lettura dell’art. 38 Cost. in combinato con l’art. 36 Cost. In tal senso la questione delle pensioni minime, oggi a 503 euro, che non credo sia un minimo per consentire al lavoratore (a riposo) e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, torna di attualità. A fronte delle proposte di un loro aumento si sono levati strepiti a difesa delle ragioni di bilancio, che certa- mente esistono, ma che non possono essere poste a carico delle prestazioni sociali costituzionalmente necessarie, se consideriamo che la Corte costituzionale, ad esempio, con sent. n. 70/2015, ha evidenziato il «nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.» (peraltro già ricordato in precedenti sentenze), rilevando come questi principi risultino, nel caso di specie, sacrificati a una non meglio specificata «contingente situazione finanziaria», «senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi». E ciò tanto più se consideriamo che, come la Corte ha detto nella sent. n. 275/2016, relativa a una legge della Regione Abruzzo, impugnata in via incidentale, che prevedeva un contributo regionale alle Province per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti 19 http://www .caritasitaliana .it/caritasitaliana/allegati/7847/Poverta%20in%20Attesa_Sintesi .pdf .

disabili o in situazioni di svantaggio «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Ciò – lo ripetiamo – non significa, naturalmente, dover ignorare le esigenze di bilancio, tanto più valorizzate dall’art. 81 Cost. dopo la revisione del 2012 (approvata in prima lettura con 0 voti contrari e in seconda con il voto contrario di 4 deputati e 11 senatori), che, però, devono essere soddisfatte senza portare la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti al di sotto del limite mi- nimo costituzionalmente garantito20. Per garantire questo limite ci sono le leve

del bilancio, manovrando le quali si possono, anzi si debbono, reperire le risorse (ad es., la Corte costituzionale, nella sent. n. 173/2016 ha ritenuto ragionevole il prelievo di solidarietà sulle pensioni più elevate per assicurare un equilibrio gene- rale del sistema pensionistico).

Naturalmente, sulla necessità di interventi nell’attuazione della Costituzione, anche di fronte ai mutamenti sociali (per stare al titolo del convegno), si potrebbe proseguire molto a lungo, essendo la stessa Corte costituzionale talvolta a solle- citare il legislatore, ed avendolo anzi fatto con particolare risolutezza (prima di precedenti anche per la tecnica decisoria utilizzata), nelle more della pubblicazio- ne di questi atti, rispetto ai trattamenti di fine vita, con ord. n. 207/2018 (relativa al c.d. “caso Cappato”). E certamente, in effetti, anche il campo dei diritti civili risulta, nel nostro ordinamento, ancora assai bisognoso di attuazione, come i continui casi di “supplenza” che la magistratura sembra costretta a svolgere di- mostrano21: si pensi, oltre che al fine vita, alle adozioni da parte di coppie dello

stesso sesso, alla maternità surrogata, al matrimonio ugualitario e al connesso cosiddetto “divorzio imposto”.

Ma lo stesso potrebbe dirsi per i diritti politici, il principale dei quali – quello di voto – è risultato fortemente compromesso dalla vigenza, per otto anni, di una legge dichiarata incostituzionale con sent. n. 1/2014, con cui si è votato tre volte, il cui schema di fondo – come accertato dalla stessa Corte costituzionale con sent. n. 35/2017 – era stato replicato nel successivo Italicum, la cui incosti- tuzionalità è stata accertata fortunatamente anteriormente al suo primo utilizzo. Ma dubbi – come noto – gravano anche sulla vigente legge elettorale, già oggetto di impugnazioni22, certamente non essendovi da tempo una legge che consenta

20 Sul punto sia consentito rinviare a Andrea Pertici, Il rapporto tra la Corte costituzionale

e il legislatore di fronte all’equilibrio di bilancio, in Ricordando Alessandro Pizzorusso . La Corte costituzionale e le sfide del futuro, Pisa, Pisa University Press, 2018, pp. 103 ss.

21 Cfr., ad esempio, Il rapporto tra giudice e legislatore . Lectio magistralis di Paolo Caretti,

Napoli, ESI, 2016.

22 Antonio Chiusolo, Il “rosatellum” sotto attacco: nuove azioni di accertamento del diritto

una effettiva scelta dell’eletto da parte dell’elettore e quindi un effettivo rapporto tra i due e una effettiva responsabilità del primo rispetto al secondo. Su questo versante, però, non possiamo dimenticare, ad esempio, la necessità di un inter- vento sugli istituti di partecipazione popolare diretta (disciplinati da una legge ormai anacronistica) o di una legge sui partiti politici, solo parzialmente oggetto di intervento con la legge n. 12/2013, per concludere con la sempre attuale legge sul conflitto d’interessi, alla quale non si arriva mai, nonostante il Consiglio d’Europa abbia sin dal 2005 rilevato la totale inefficacia dell’unica disciplina fati- cosamente introdotta nel 2004.

Naturalmente rispetto all’attuazione della Costituzione questo è solo un limi- tatissimo quadro esemplificativo e pieno di carenze, ma del resto l’attuazione del- la Costituzione è un’attività vastissima, come lo è il novero dei diritti che la Carta garantisce, e soprattutto incessante, perché deve tenere conto dei continui muta- menti sociali, evocati dal titolo di questo convegno. Proprio per questo pare che non sia più il caso di attardarsi in revisioni della Costituzione della cui necessità c’è spesso da dubitare e che spesso hanno costituito alibi per ritardare l’attuazione di alcune parti, mentre è proprio a questa che si deve porre una maggiore atten- zione, attraverso le scelte che le istituzioni politiche sono chiamate a compiere in base alle indicazioni dei cittadini, perché – se ci è consentito riprendere un’ultima volta il discorso di Calamandrei agli studenti milanesi – «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità».

IN MATERIA DI LIBERTÀ RELIGIOSA E DI COSCIENZA

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