Die decima mensis junii a nativitate Domini millesimo septingentesimo nona- E c. 170
gesimo tertio, Nulvi.
En nombre de Dios amen. Sea à todos notorio, como el muy illustre, y egregio doctor don Gavino Delitala Zedde dean de la insigne Colegiata de la presente villa de Nulvi, y este illustre Cabildo representando conocido pienamente de los infrascriptos notarlo, y testigos ante quienes personalmente constituydo en la sacristia de esta colegial iglesia, y presente dicho illustre Cabildo à toque de campana,
ut moris est
dijo que por quanto el muy reverendo canonigo calarita-no Joseph Sevelin procurador constituydo era de este illustre Cabildo para as-sistir à las juntas de los Estamentos, que se huvieren en Caller, no quiso pre-sentar una protesta al Estamento ecclesiastico, segun en esta manera lo ha si-gnificado con carta del expressado mes de mayo corriente ano no pudiendopersonalmente parecer en la dicha de Caller por la mucha distancia del lugar, y affares necessarios de esta colegial iglesia, y sus filigreses para intervenir a quanto se ofriciere, y tratare en dicho Estamento, y particularmente à quanto deverà tratare en el Estamento ecclesiastico. Portanto en el mejor modo, via, y forma, que en derecho lugar huviere
gratis
etc. nombra nuevamente por su le-gitimo procurador cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generaiita quod
etc.nec e contra
etc. al muy reverendo, y egregio doctor y canonigo don Juan Baptista Simon ausente, paraque en nombre, y por parte de dicho muy illustre dean obtorgante y este illustre Cabildo representando pueda, y deva intervenir à todas las juntas, que por dicho Estamento se huviere tratando en ellas lo que se ofreciere para resolverlo con acuerdo de este illustre dicho Ca-bildo; y particolarmente paraque pueda, y deva en nombre del mismo pedir, que por quanto contra la intencion de este illustre Cabildo constituyente, y contra lo que se prescriviò en el antecedente mandato consintiò dicho canoni-go Sevelin procurador, à que los dos sugetos nombrados para ir a Turin fues-sen ambos del Cabo de Caller, que sibien ambos de particular merito, como en ellos se haze tuerto à los sugetos de este Cabo, y se pretende praticar lo contrario de lo que han hecho los otros dos Estamentos militar, y real que han nombrado un sugeto del Cabo de Caller, y otro de esto de Sasser, haya dicho nuevo procurador de pedir, que nuevamente se vote, y elija un sugeto de esteCabo, que haya de ir con el / illustrissimo monsefior de Ales elegido por el Ca- E c. 170v.
bo de Caller, y en caso de no querer assì effectuarlo presentar una, o siendo menester muchas protestar que se insertaràn en los autos, dando por nula la dicha elecion, y en caso que no se attienda à la dicha protesta assi bien prote-standole, que dicho muy illustre dean, y Cabildo hazer podrìa, si presente, y personalmente à las dichas cosas se hallasse en el referido Estamento por mas que las cosas se han de tratar, sean tales, que requieran de mayor, y mas expe-cial mandato, de lo que con este viene expressado, con poder assibien de sub-
stituyr el presente mandato etc. et demum etc. promittens habere ratum, et non re-vocare sub obligatione etc. relevans etc. super quibus etc. segunque assi lo jura ma-nu in pectore sacerdotali more, y firma de su mano presentes por testigos los in-frascriptos ambos de esta villa conocidos de quibus etc.
Doctor don Gavino Delitala Zedde dean; y por parte de este illustre Cabildo de Nulvi reverendo Pedro Lepury testigo — reverendo Francisco Muru testi-go — Juan Guisu Muru publico notario.
Praesens copia concordat cum suo originali, et dia similis insinuata permanet coram nobili don Mathaeo Valentino insinuatore regio civitatis Castri Sar4 ut est videndum in libro officii huius insinuationis fol 9 et in volumine instrumentorum huius anni fol. 23 sub die 10 mensis fumi 1793 de quibus etc.
In testimonium veritatis - Joannes Maria Guisu publicus notarius.
97/5 1793 giugno 13, Cagliari.
Il canonico Navoni, procuratore del Capitolo di Alghero, consegna alla se-greteria dello Stamento ecclesiastico un estratto di verbale della giunta capitolare di quella città, dal quale risulta che quel Capitolo, dopo il rientro da Cagliari dell'arcidiacono Musio a seguito della morte del vescovo monsignor Radicatz ha deliberato per la ratifica della nomina dei due ambasciatori a Torino, nonostante la precedente opposizione.
E c. 129 A giorni 3 giugno 1793
4° et ultimo se il Capitolo appruova la elezione fatta de' due soggetti, che si porteranno a Torino che lo furono il vescovo d'Ales don Michele Aimeric, ed il canonico don Pietro Sisternes per esservi state nel congresso delle opposi-zioni, perché se ne volea fosse uno del Capitolo nostro, ed essendosi ben da tutti considerati gli articoli suddetti, e trovatili ben fondati, e di molto vantag-gio della diocesi, e delle chiese furono tutti approvati, e si diede l'ordine di scrivere allo stesso canonico procuratore di dare a nostro nome il consenso per eseguirsi, de quibus ecc.
L'arciprete, e Capitolo d'Alghero.
Caria notaio et secretario.
El presente capitulo fuè por mi notaio, y secretario de este mucho illustre Ca-bildo Algaren extraydo del libro de juntas capitulares, que se halla repuesto en el archivo de dicho mucho illustre Cabildo, de lo que ecc. Alguer y junío a 11 de 1793 — Antonio Caria notaio et secretario.
' Pezza n. 34, Copia d'articolo di giunta capitolare di Alghero] in margine.
98 1793 luglio 3, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Dopo la lettura del verbale della seduta precedente e uno strascico di di-scussione sullo stesso oggetto, lo Stamento ecclesiastico passa ad esaminare le proposte di domande da affidare ai due ambasciatori in aggiunta alle cinque do-mande concordate con gli altri due Stamenti, presentate nelle sedute precedenti.
Dopo ampia discussione, dovuta ad un'eccezione procedurale sollevata dal ca-nonico Giovanni Battista Simon, la decisione sulle domande supplementari viene rimandata ad altra seduta.
Una delegazione dello Stamento reale comunica la decisione di quell'ordi-ne di far prestare agli ambasciatori solenquell'ordi-ne giuramento di non ampliare, restrin-gere o modificare le domande da presentare al sovrano; di aver sostituito l'am-basciatore del Capo di Cagliari con la persona dell'avvocato Francesco Ramas-so; di aver deciso di presentare per ora tre sole domande tra le cinque formulate dallo Stamento militare. La prima voce monsignor Melano presenta infine una memoria in cui espone i motivi per cui ritiene inopportuno presentare al sovra-no la domanda sull'amovibilitd dei vicari parrocchiali
Sessione ventisettesima il dì 3 luglio 1793. E c. 64v.
Giusta il prescritto nella sessione 25a si radunò lo Stamento nella mattina di questo giorno prima delle ore 10 nella solita forma, e coll'intervento della maggior parte de' membri di esso, essendovi mancati solamente l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo di Oristano, e l'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico, e giudice di appellazioni e gravami, dottore Narci-so Floris, ambedue impediti per qualche indisposizione, come fecero previa-mente sentire alla prima voce.
Sul principio della presente sessione si fece lettura di quanto si determinò, ed ebbe a trattarsi nella scorsa sessione, ed aggiontisi alcuni riflessi, de' quali non si era fatta menzione, venne da tutti approvata, come coerente a quanto fu in essa risoluto, e deciso; e quindi avendo rinnovato l'illustrissimo, e molto reve-rendo signor canonico don Giambattista Simon le proteste di nullità degli atri perché nel caso di aver luogo il procuratore del signor priore di Bonarcado, dí cui si parlò nella precedente sessione, doveasi ammettere la citazione del prio-re di San Leonardo, che pprio-resentemente lo era Sua Eccellenza il signor viceré, giacché sembrava, che questi avesse ugual dritto al suddetto priore di Bonar-cado, monsignor arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento rispose, che il mentovato priore di Bonarcado non fu da lui convocato, ma essendo da sé ricorso con supplica perché vi venisse ammesso, l'adunanza in vista di esse-re il medesimo nominato dal Dexart ne' capitoli di corte, giudicò di non po-tersi escludere per le / ragioni già indicate nelle precedenti sessioni, ma che ri- E c. 65
guardo al priore di San Leonardo oltre al non esservi esempio di esser stato mai citato, né intervenuto questo priore alle congreghe dello Stamento, non avea neppure ritrovato, che di esso si facesse menzione ne' capitoli di corte,
ne' quali eravi nominato il suddetto priore di Bonarcado, ed anche i priori di San Lorenzo, e di San Vincenzo ambi non più esistenti; e finalmente che es-sendo stato il mentovato priorato di San Leonardo ridotto in commenda di pertinenza di una religione esistente in paese straniero, questa ragione medesi-ma sembrava, che lo escludesse da qualunque dritto, che primedesi-ma poteva com-peterli di poter concorrere alle congreghe dello Stamento ecclesiastico.
Replicò il signor canonico Simon, che ne' capitoli di corte faceasi pure men-zione del sullodato priore di San Leonardo ugualmente che di altri, onde fat-tasi dal prelodato monsignor arcivescovo la lettura del paragrafo in cui il De-xart nella sua glossa a' detti capitoli parla di coloro che devono intervenire al-le adunanze dello Stamento eccal-lesiastico, e ritrovatosi che non vi era tra i priori compreso il priore di San Leonardo, fu pregato il medesimo canonico Simon, che ove lo avesse egli rinvenuto in qualche altro luogo, volesse aver la bontà di cercarlo, e di produrlo, affine di osservare a qual proposito, ed in quali termini se ne parlava; al che rispose, che non avea per allora presente il luogo, e non fece su questo ulteriori istanze. Siccome però sullo stesso propo-
E c. 65v. sito lasciò intendere, che monsignor arcivescovo avea fatto / benissimo di non spedire le convocatorie al sullodato priore di Bonarcado, e che lo Stamento, quantunque avesse egli spedito la sua procura non era autorizzato ad ammet-terla, mentre il giudizio di abilitazione è privativa delle Corti, si rifletté da pa-recchi membri che lo Stamento non avea abilitato detto priore, ma che si era uniformato a quanto veniva riferito dal Dexart, ed avea seguito l'esempio di più Corti, alle quali era egli intervenuto, sul riflesso particolarmente, che sic-come lo Stamento non era autorizzato ad abilitare, così neppure ad escludere, quando non vi concorrono ragioni sufficienti, che facciano credere escluso quegli che in altre occasioni vi è intervenuto. Che se il signor canonico Simon credesse di aver fondamento perciò di opporre qualche irregolarità, avesse la bontà di riservarla alle Corti, nelle quali dagli abilitatori potrebbe sì fatto dub-bio venir deciso per l'avvenire.
E non essendosi fatta su di ciò altra replica, si propose di prendere di bel nuo-vo in disamina quelli oggetti particolari dello Stamento ecclesiastico già con-certati nella sessione 242 non solo per risolvere se convenisse o no avanzare sì fatte richieste al regio trono per mezzo de' deputati, atteso il poco favorevole incontro che potrebbe avere tal operato presso lo Stamento militare, il quale ha voluto supporre che l'ecclesiastico fossesi astretto alle sole cinque dimande dal medesimo proposte, ed a istanza di comune accordo abbracciate, ma anco-
E c. 66 ra per sentire di bel nuovo qualunque eccitamento, che / potesse farsi da' ri-spettivi procuratori a nome de' loro costituenti, a' quali erasi da qualche tempo rimessa copia de' medesimi, affinché potessero proporre le aggiunte, e le modi-ficazioni, che avessero credute opportune pel comune vantaggio delle diocesi.
Giunsero intanto i signori deputati dello Stamento civico i signori avvocati Gioachino Mattana, e Salvatore Cadeddu, che fecero sospendere la suddetta trattativa, e parteciparono all'adunanza:
1° - che essendosi dimesso dall'accettato incarico uno de' primi deputati no-minati per la real corte, a motivo che l'assegnamento ad essi fatto era inferiore a quello, che si destinò per la deputazione del militare, il loro Stamento passò a nominare in sua vece il signor avvocato Francesco Ramasso per deputato del Capo di Cagliari;
2° - che lo stesso Stamento civico avea preso la risoluzione di far prestare il giuramento a' suoi deputati di non potere né ampliare, né restringere, né mo- dificare, né accettare alcuna variazione circa le domande, che doveano umilia- re al regio trono, le quali per ora erano state ristrette atre sole, alla celebrazio-ne cioè delle Corti, al conseguimento di tutti gl'impieghi fin d'adesso a favore de' regnicoli, ed alla conferma delle leggi fondamentali, e privilegi del Regno, mentre per le altre due se ne era sospesa la decisione per giusti riflessi, i quali furono dallo stesso Stamento comunicati in iscritto al militare per giustificare la sua condotta circa sì fatta sospensione.
Ringraziò monsignor arcivescovo di Cagliari li succennati signori deputati per
la / gentilezza che usava il loro Stamento, e fece ad essi sentire, che avrebbe lo E c. 66v.
Stamento ecclesiastico riflettuto non meno sulle clausole di restrizione, alle quali si voleano con giuramento obbligare i deputati per la real corte, che alle ragioni da esso Stamento allegate circa la sospensione delle altre due diman-de, qualora queste gli venissero comunicate.
Licenziatisi pertanto li signori suddetti deputati nella solita forma, si conferì sull'esposto, e fu deciso di spedire un'ambasciata allo Stamento militare per pregarlo, che si compiacesse significarli le determinazioni che avesse preso cir- ca gli eccitamenti rimessigli in iscritto dallo Stamento reale sulle due proposte riguardanti la destinazione di un Ministro particolare per gli affari del Regno, e la formazione di un Consiglio di Stato residente in questa capitale, ed inol-tre volesse trasmetterli copia del suddetto scritto dell'accennato Stamento ci-vico, affinché l'ecclesiastico ancora vi potesse fare quei riflessi, che avrebbe creduto opportuni su tali oggetti.
Eseguita questa deputazione nella solita forma dall'illustrissimi, e molto reve-rendi signori canonici il teologo collegiato Giuseppe Chiappe, e don Giambat- tista Simon, ne riportarono in risposta, che lo Stamento militare non avea tut-tavia fatta alcuna deliberazione sugli eccitamenti inviatili in iscritto dallo Sta-mento reale, ma che pensava di rispondere a' suoi riflessi, e si lusingava, che avrebbe in seguito aderito anch'egli a tutte le dimande, e quindi che non avrebbe tralasciato di comunicare lo scritto di detto Stamento, / e le sue riso- E c. 67
luzioni intorno al medesimo, affinché lo Stamento ecclesiastico ne fosse piena-mente informato, e potesse farvi quelle considerazioni, che stimerebbe a pro-posito.
Si ripigliò poi la trattativa, ch'erasi interrotta per l'arrivo de' signori deputati civici, ed il signor canonico don Giambattista Simon disse, ch'egli avea pre-sentato uno scritto, in cui erano contenute alcune proposte de' suoi principali per inoltrarle al regio trono insieme alle altre domande, qualora lo Stamento
non avesse alcuna cosa in contrario; ma che riflettendo, come si era già prima rilevato, che ciò potrebbe dispiacere allo Stamento militare, entrava nel senti-mento, che né di queste, né di altre si incaricassero i deputati, restringendo la commissione alle sole cinque già combinate con detto Stamento. Soggionse pure monsignor arcivescovo, che bisognava prendere di bel nuovo quest'og-getto in disamina per decidere se atteso l'accennato poco favorevole incontro, che potrebbero avere le proposte dell'ecclesiastico presso lo Stamento milita-re fosse più conveniente di tralasciarle, e che particolarmente riguardo all'arti-colo de' vicariati perpetui egli era di sentimento, che se ne dovesse prescinde-re per le ragioni indicate nel paprescinde-represcinde-re, che pprescinde-regò d'inseriprescinde-re negli atti t. Alcuni al-tri membri però rilevarono, che alcune dimande poteano per tal motivo trala-sciarsi, ma che alcune altre né potendo aver luogo nelle Corti, né potendo ri-guardare in verun modo gli altri Stamenti potrebbero essere incaricate a' de- E c. 67v. putati in particolare. Al che replicò / il suddetto signor canonico Simon che non essendo concorsi a questa sessione monsignor arcivescovo d'Oristano, ed il signor canonico Floris pareva conveniente di differire la risoluzione ad un'altra giunta, ed era anche giusto, che si aspettassero i nuovi mandati di pro-cura del vescovo, e Capitolo di Ampurias, e delle Collegiate di Tempio, e di Nulvi prima di prendere su tali oggetti alcuna deliberazione. E siccome il si-gnor canonico don Salvatore Mameli disse, che non era ciò necessario, poiché potevano i presenti incominciare a discutere le materie, ed intanto attendere le nuove procure, mentre prima di passare alla decisione, era necessaria una seria disamina, ed altri soggiunsero, che i membri presenti erano sufficienti perché formavano la maggior parte de' votanti, né esservi bisogno di attendere li accennati quattro mandati di procura, mentre i costituenti doveano incolpa-re se stessi di non averli spediti nella dovuta forma, rispose il gíà detto canoni-co Simon, che non ignorando, canoni-come non poteva ignorare lo Stamento eccle-siastico una legge portata dal Dexart, che nelle curie dissentimentum unita im-pedisce il procedimento delle medesime, perciò instava di bel nuovo, e prega-va l'adunanza, che nulla innoprega-vasse fino all'arrivo delle riferite procure; a fine pertanto di rilevare a che proposito facesse menzione di ciò il Dexart, fecesi ricorso al medesimo, e nel libro 1 titolo 1 num. de Parlamentis si è trovato che non tutti i díssentimenti hanno luogo nelle Corti, e Parlamenti, ma quei sol-tanto, che riguardano alcun gravame inferto o dal re, o da' suoi ministri ex E c. 68 abrupto, aut / praetermisso iuris ordine, del quale non se ne sia preso cognizione per la via ordinaria, esclusi quelli che riguardavano l'interesse di un qualche privato, come fu deciso più volte, e ne recava gli esempi il succennato Dexart, e che i primi non hanno luogo che nelle Corti, in cui si nominano i provisori, che devono conoscere, se i medesimi possono o no essere ammessi. Per lo che Io stesso Dexart riprova ne' numeri 72, 73 e 74 la pratica di Catalogna riporta-ta dal Fonriporta-tanelli, e nel ciriporta-tato n. 74 a seconda di quanto disse di sopra, con-
i Vedi la pezza n. 35] in margine. Cfr. doc. 98/1.
chiude, dicendo, che ubicumque tractatur de gravaminibus tollendis, seu reparandis super querelis in curia propositis, dissentimentum unius sufficit ad impediendum ea-rum progressunr, il che senza dubbio deve intendersi coerentemente a quanto asserì nel numero 47 e 76 in cui segnatamente quando trattasi di ben pubbli-co, come nelle attuali circostanze, insegna, che la maggior parte obbliga la mi-nore, e ne produce in prova la decisione seguita nel Parlamento del duca di Gandia, in cui trattavasi appunto di una contribuzione.
Dal che si conchiuse non esservi tal regola sul dissentimento di un membro, e quando pure vi fosse, non poter la medesima adattarsi alle Corti, come rile-va il Dexart, e molto meno alli Stamenti. E siccome per esser l'ora troppo avanzata non restava più tempo a disaminare li anzidetti articoli, si differì questo oggetto alla futura sessione, che fu indetta pel vegnente mercoledì 10 del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /
98/1 (1793 luglio 3, Cagliari].
L'arcivescovo di Cagliari monsignor Melano sottopone alla discussione dello Stamento una memoria sulla inopportunità di presentare al sovrano la domanda sull'amovibilità dei vicari parrocchiali.
Il sacro Concilio di Trento i nell'ordinare lo stabilimento de' vicari parochiali, E c. 129
e de' benefici curati perpetuamente / uniti a chiese cattedrali, dignità, canoni- E c. 129v.
cati, monasteri, o luoghi pii ha bensì permesso che questi fossero perpetui, ma non lo ha comandato. Lo ha però prescritto san Pio V nella sua speciale costi-tuzione emanata nel 1568 per le chiese di Sardegna, la quale incomincia Quantum animarum cura.
Questa pontificia constituzione è rimasta nel Regno senza effetto sino al pon-tificato di Clemente XIV, il quale di ciò dolendosi sommamente, e mosso an-che dalle istanze fattegli a nome di Sua Maestà pubblicò a 21 settembre 1769 la nota enciclica Inter multiplices colla quale fra gli altri provvedimenti dati per
Questa pontificia constituzione è rimasta nel Regno senza effetto sino al pon-tificato di Clemente XIV, il quale di ciò dolendosi sommamente, e mosso an-che dalle istanze fattegli a nome di Sua Maestà pubblicò a 21 settembre 1769 la nota enciclica Inter multiplices colla quale fra gli altri provvedimenti dati per