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Il sacerdote don Giovanni Antonio Paliaccio, fratello dell'abate di Saccar- Saccar-gia, la cui delega a fungere da procuratore era stata ritenuta illegittima, per cui

Nel documento Torno II Atti dello Stamento ecclesiastico. (pagine 146-157)

venne in seguito appoggiata al canonico Giovanni Battista Simon, chiede alla prima voce monsignor Metano ragione di questa decisione, sembrandogli priva di fondamento.

E c. 127v. Illustrissimo e reverendissimo'.

Don Giovanni Antonio Paliaccio dopo che a vostra signoria illustrissima, e reverendissima sembrò non poter egli valersi del mandato speditogli da suo fratello l'abate di Saccargia, ne avea già abbandonato il pensiero nulla pre-mendogli d'intervenire a sì eccelsi consigli né di far egli per tal modo sì lumi-nosa comparsa.

Con tutto ciò infastidito di passare presso il pubblico, e migliori componenti il medesimo per un non curante del proprio onore, ed insensibile ai disprez-zi, volle nuovamente informarsi da molti personaggi in tal genere, d'ogni ec-cezione maggiori, da' quali unanimemente, dopo aver letti, e riletti, ed atten-tamente disaminati i capitoli di corte si trovò, che le contrarie difficoltà man-cano di ogni appoggio. /

E c. 128 La predetta procura non fu rivocata, ma pendenti questi dubbi, ne fu manda-ta un'altra all'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico don Giambat-tista Simon: quando dunque il predetto si allontani da questa capitale, don Giovanni Antonio, ove si decida contro le difficoltà eccitate, pensa mettere in effetto il primo mandato.

Pertanto colle più ossequiose istanze don Giovanni Antonio desidera inten-dere il sentimento di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, e se mai si deciderà in contrario, si riputerebbè almeno compensato se vostra signoria illustrissima si compiacesse accennargliene le ragioni.

Don Giovanni Antonio Paliaccio.

i Pezza n. 32, Supplica del signor don Giovanni Antonio Paliaccio] in margine.

96/6 1793 maggio 17, Alghero.

Il canonico Giovanni Battista Simon, procuratore degli abati di Saccargia e di Salvenero, presenta allo Stamento ecclesiastico una memoria in cui propone diverse domande da presentare eventualmente al sovrano.

L'illustrissimo, e reverendissimo abate di San Michele di Salvenero 1, e di San- E c. 128

ta Maria di Sea unitamente all'illustrissimo, e reverendissimo abate di Saccar- gia, e priore di Scano instano perché da' signori illustrissimi, e reverendissimi deputati dell'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico si chieda- no a Sua Maestà:

1° - I cinque punti chiesti dagli altri Stamenti, cioè che si richiamino all'osser- vanza tutte le leggi fondamentali, e privilegi del Regno.

Che in corenza alle medesime si aprano subito le Corti ristabilendone la tenu- ta ogni dieci anni, sembrandomi potersi aggiugnere, che per presiedere a que- ste prime, Sua Maestà si degni mandarci un principe di sangue.

Che in coerenza pure alli medesimi privilegi vengano conferiti ai regnicoli tut- ti gl'impieghi del Regno ad eccezione del viceré che possa essere sardo o fora- stiere.

Che si eriga nel Regno una terza sala della / Reale Udienza, cui vengano spe- E c. 128v.

cialmente appoggiate le funzioni del Consiglio di Stato pel cui consulto devo- no passare tutte le petizioni da inoltrasi a Sua Eccellenza, o Sua Maestà.

Che si stabilisca nella corte un ministro particolare per la spedizione di tutti gli affari nel Regno: [politici], di guerra, ed economici senza più dipendere in ciò da verun altro uffizio, o segreteria.

2° - Che spettando a Sua Maestà come re di Sardegna un posto di cardinale di corona sia questo l'arcivescovo di Cagliari primate di Sardegna, e Corsica, al che la credon dispostissima.

3° - Che si stabilisca fin d'ora doversi far nelle Corti un nuovo riparto di sussi- dio, e donativo essendo l'attuale troppo sproporzionato.

4° - Che in memoria dell'ultima difesa s'impetri da Sua Maestà la erezion nel Regno d'un ordine militare col titolo di San Saturnino, applicando fin d'ora al medesimo le commende della religione de' santi Maurizio, e Lazzaro ch'è un ordine straniero alla corona di Sardegna, e per cui viene di tempo in tempo ad estrarsi dal Regno grande numerario e si devolverebbero fuori Regno i fon- di del medesimo.

5° - Che si ristabiliscano in vantaggio temporale, e spirituale dello stesso Re- gno le mitre di Bisarci, e Suelli tanto più essendosi già stabilite per ambe par- ticolari giunte diocesane sopra i Monti di soccorso.

6° - Che si fissi di chiedere nelle Corti se non si vuol per ora inoltrar la do- manda del riapplicarsi le vacanze delle mitre alle rispettive cattedrali, e di ri- tornare / nelle cattedrali i canonicati soppressi. E c. 129

Pezza n. 33, Memoria del signor canonico don Giambattista Simon] in margine.

7° - Che dall'azienda exgesuitica si pensi migliorare l'onorario de' professori, e maestri di scuola anche nelle ville giacché quasi tutte le lascite erano state fat-te ai gesuiti a confat-templazione dell'educazione, ed istruzione della gioventù.

Cagliari li 17 maggio 1793.

Dottore canonico don Giambattista Simon procuratore dell'abate di Saccar-gia, e dell'abate di San Michele di Salvenero, e Santa Maria di Sea.

97 1793 giugno 25, Cagliari (Palazzo arcivescovile).

Interviene alla sessione per la prima volta anche l'arcivescovo di Oristano monsignor Giuseppe Luigi Cusani. L'intera seduta è dedicata alla discussione sull'ammissibilità delle deleghe del vescovo e del Capitolo di Ampurias e della Collegiata di Tempio, che non concedono al procuratore ampi poteri. L'assem-blea con voto unanime decide di considerarle non valide.

E c. 60v. Sessione ventiseiesima il dì 25 Giugno 1793.

Essendosi diferita la sessione che dovea tenersi ne' dell'indicato mese per attendere vari riscontri, che i rispettivi signori procuratori doveano ricevere da' loro costituenti, la medesima fu poi tenuta nella mattina del dì sovrascritto all'ora consueta, e colle solite formalità, essendovi intervenuti oltre i soggetti concorsi alla precedente sessione l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo d'Oristano don Luigi Cusani, e l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vescovo d'Ales don Michele Aymerich, í quali occuparono le sedie

E c. 61 immediate alla prima voce coll'ordine con cui sono stati sovra / nominati.

L'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico cagliaritano Giovanni Ago-stino Cossu si presentò pure a questa congrega, e consegnò in mani della pri-ma voce le tre procure spedite in suo favore dall'illustrissimo, e reverendissi-mo vescovo d'Ampurias, e Civita, dal reverendissireverendissi-mo Capitolo d'Ampurias, e dalla Collegiata di Tempio; onde si ordinò all'infrascritto segretaro di farne la lettura insieme con un altro mandato di procura, che presentò il signor cano-nico don Giambattista Simon spedito in suo capo dalla Collegiata di Nulvi 2, e siccome si osservò, che in tutte le quattro procure suddette vi si era apposta la generai restrizione di non potere i costituiti procuratori risolvere cosa alcuna senza previo accordo de' principali, fu eccitato da parecchi membri che sì fat-ta clausola così restrittiva era tofat-talmente opposfat-ta a ciò che riferisce il Dexart al capo 4 libro 1 titolo 1 de Parlamentis ne' seguenti termini: «Principaliter in nostro Regno provisum apparet per illustrem dominum Alvarum de Madrigal ad cal-cern nonnullarum petitionum per regium fisc-um obkitarum in suo Parlamento, ut in processu fol. 271, 278 et 285 mandatum procurationis debere esse cum clausula ad consentiendure vel dissentiendum cum aliis brachiis, nec sufficere quod fiant ad dis-sentiendum tantum, neque etiam ad tractandum, et referendum».

' Lacuna nell'originale.

2 Cfr. docc. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4.

In conferma di che fu fatto pure riflettere, che qualora si ammettessero le sud-dette procure coll'accennata generale restrizione, ne seguirebbe senza dubbio

l'inconveniente che lo Stamento in tutti gli / affari benché di poca conseguen- E c. 61v.

za si troverebbe nella dura necessità o di risolvere senza il concorso de' sud-detti procuratori, o di sospendere le sue decisioni fino a tanto, che i medesimi ricevessero i riscontri de' loro principali, di maniera che sarebbero ben fre-quenti le occasioni di gravi contrasti, e volendoli in qualche modo evitare bi-sognerebbe protrarre in lungo gli affari con notabile pregiudizio. E siccome il signor canonico Simon replicò, che quantunque nelle procure suddette si contenesse l'accennata restrizione, nondimeno erano i procuratori abilitati per lettera a risolvere, ed erano muniti di particolari istruzioni; gli fu risposto, che ad una lettera privata, ed a siffatte segrete istruzioni non potea, né dovea aver-si alcun riguardo contro la grave ed espressa restrizione compresa nel pubbli-co mandato di procura.

Fece nondimeno istanza il prelodato signor canonico Simon, che si leggessero i precedenti mandati di procura spediti dalle surriferite voci, a fine di osserva-re la diffeosserva-renza, che vi passava tra gli uni, e gli altri, ed avendovi di buon gra-do annuito l'adunanza, fattasene immediatamente la lettura dal segretaro si ri-levò come siegue:

1° - che nella precedente procura del suddetto monsignor vescovo d'Ampu-rias, e Civita vi era l'espressione, che trattandosi di affari di gran rilievo, che pregiudicassero i diritti, o le persone della diocesi, prima di stabilire cosa alcu-na si comunicasse al suddetto vescovo per informare col parere del suo Capi-tolo e clero ciò che si giudicherebbe conveniente; /

2° - che la procura dell'anzidetto Capitolo d'Ampurias era munita di facoltà E e 62 amplissime, e senza nessuna restrizione;

3° - che nel primo mandato della Collegiata di Tempio si raccomandava d'a-ver presente in caso di contribuzione, che la medesima ha solamente una te-nue congrua, e che i soggetti di essa aveano travagliato, e travagliavano conti-nuamente in assistenza, e vantaggio de' loro parrocchiani nelle attuali circo-stanze di guerra;

4° - che nell'anteriore procura della Collegiata di Nulvi vi si trovava la stessa espressione apposta nella surriferita procura di monsignor vescovo d'Ampu-rias, e Civita.

Per la qual cosa fece presente il già nominato canonico Simon, che mentre le riferite procure contenenti l'enunciate clausole restrittive si erano ammesse, sembrava conveniente, che si dovessero pure accettare le nuove, quantunque vi si contenesse la suddetta restrizione.

Ebbe nondimeno a riflettere l'adunanza, che anche posto il caso, che fossevi intervenuta qualche leggiera ommissione circa la discussione delle clausole ne' primi mandati di procura, ciò non poteva obbligare, e nemmeno persuadere, che si accettassero i surriferiti nuovi mandati, ne' quali non pur qualche spe-ciale restrizione, ma bensì la generale vi era compresa circa il prestare l'assen-

so, od il dissenso agli oggetti, che si sarebbero proposti, od eccitati, contraria affatto a quanto dal citato Dexart nel riferito Capitolo viene riportato come deciso, e messo in piena osservanza. Di fatti essendosi confrontate le additate

E c. 62v. clausole delle / prime procure colla generale restrizione delle seconde se ne rilevò facilmente la diferenza; mentre la clausola contenuta nella prima procu-ra del vescovo d'Ampurias, e Civita, e nell'altprocu-ra procuprocu-ra di Nulvi riguardava del caso dí voler recar pregiudizio a' dritti, o alle persone di quella diocesi, e Collegiata, nella qual circostanza certamente era d'uopo darne parte a' princi-pali perché potessero suggerire, e proporre le loro ragioni; e l'altra clausola mandata nel mandato di Tempio era pure istruttiva, affinché si avesse a quella Collegiata il convenevole riguardo nella contribuzione, che poteva imporsi per le spese della guerra.

Instò di bel nuovo il suddetto signor canonico Simon, che si leggesse pure il primo mandato di procura del fu vescovo d'Alghero don Gioachino Radicati, e del Capitolo di quella cattedrale, onde essendosene fatta come sopra la let-tura dal segretaro, si osservò, che anche in quel mandato vi erano alcune con-dizioni restrittive nel caso di devenirsi ad una comune contribuzione, ed ove occorresse di trattare qualche altro diverso oggetto, che bisognasse di nuovo mandato, e di particolari istruzioni. Ma considerò pure l'adunanza, che non era generale la restrizione, e che il signor canonico Navoni, a cui fu sostituito quel mandato, non operò contro le additate condizioni, mentre nelle prime sessioni non si era trattato di contributo, né di oggetto, che esigesse nuovo mandato; ed in seguito fu spedita una più ampia procura al signor arcidiacono

E c. 63 Musiu, che confermava ciò che dianzi si era operato sostituendo pure in / oc-casione della sua partenza lo stesso suo ampio mandato al suddetto canonico Navoni per rappresentare nuovamente le veci de' suoi costituenti.

Dopo questa discussione, ed altre diverse repliche fatte in conseguenza delli ac-cennati rilievi monsignor arcivescovo di Cagliari come prima voce ridusse il dub-bio alla seguente proposta perché venisse deciso per mezzo di suffragi segreti.

Essendosi osservato, che nelle tre procure spedite dall'illustrissimo, e reveren-dissimo monsignor vescovo d'Ampurias, e Civita, dal reverenreveren-dissimo Capitolo d'Ampurias, e dalla Collegiata di Tempio a favore del signor canonico don Giovanni Agostino Cossu si è apposta l'espressa condizione di non poter risol-vere cosa alcuna senza previo accordo de' rispettivi principali, si propone se stante tale restrizione possano dette procure essere ammesse, come pure la procura spedita dalla Collegiata di Nulvi colla stessa restrizione a favore del signor canonico don Giambattista Simon, avvertendo che le ballotte bianche decidevano per l'ammissione, e le nere per l'opposto.

Distribuitesi pertanto dall'infrascritto segretaro le suddette ballotte in numero di diciotto di ciascheduna specie mentre tanti erano i voti de' membri concor-si a questa sesconcor-sione, eccettuati quelli del prelodato concor-signor canonico don Giam-battista Simon, il quale non volle aver parte in questa deliberazione come pro-curatore dell'illustrissimi signori abati di San Michele di Salvenero, e di Santa

Maria di Saccargia, e quindi raccoltesi collo stesso ordine, e dallo stesso

se-gretaro furono ritrovate tutte nere, ed in conseguenza restò deciso / a pieni E c. 63v.

voti di non doversi ammettere le surriferite quattro procure per l'enunciata clausola in esse contenuta di non potere i procuratori risolvere cosa alcuna senza previo accordo de' rispettivi costituenti.

Eccitò altresì il succennato signor don Giambattista Simon che l'ammessione del procuratore di Bonarcado don Antonio Guirisi come voce dello Stamen-to importava ancora nullità delli atti seguiti coll'intervenStamen-to del suo procuraStamen-to- procurato-re, giacché quegli, non ostante che dai capitoli di corte fosse considerato espressamente come tale, nelle ultime Corti del conte di Monte Leone fu ci-tato, ma non già abilitato alle medesime, e da indi in poi non si avea più un esempio di essere stato neppur citato, onde non era lo Stamento autorizzato a chiamarlo.

Soggiunse a simile eccitamento il canonico Sisternes che dal non averlo inter-pellato in alcune Corti non poteva dedursi, che fosse stato egli dalle adunanze escluso legittimamente, mentre dai capitoli di corte era abilitato ad intervenir-vi, e che commettendosi dal sullodato canonico Simon un errore di fatto, non poteva aversi la pretesa nullità degli atti dedotta dall'intervento di lui procura-tore. Imperciocché quantunque sia, che ad alcune delle antiche Corti non as-sistè egli mai personalmente, né per mezzo di procuratore, ciò avea per moti-vo che il priorato di Bonarcado trovavasi amministrato dall'arcivescomoti-vo di Sassari per certe contese insorte circa il medesimo, come rilevasi dalla do-glianza fatta allo Stamento dal detto arcivescovo, che pretese di essere chiama-to anche in qualità di priore di / Bonarcado, e dalla risposta di quello, che ar- E c. 64

reca in suo contradittorio il motivo di essere egli puro amministratore di esso priorato, e non possessore. E siccome colla nuova collazione di esso priorato non ha più luogo siffatta esclusione, perciò lo Stamento decise di aderire alle istanze fatte dall'attuale priore coerentemente al prescritto da' capitoli di cor-te, specialmente sul riflesso che dalla bolla pontificia non gli è stata tolta alcu-na delle prerogative, che per l'addietro erano annesse al priorato. Alle quali ragioni tè mostra di acquietarsi il riferito canonico Simon, e lo Stamento per-ciò non stimò di passare alla minor votazione circa tale eccitamento.

Si passò in seguito a leggere la procura dell'illustrissimo signor vicario capito-lare d'Alghero a favore del signor canonico Navoni, la quale non erasi tutta-via letta, ed oltre di essersi ritrovata senz'alcuna restrizione, si osservò ancora che nella medesima veniva incaricato il suddetto canonico di fare formale istanza perché venisse eseguito il nuovo riparto del donativo almeno a secon-da del tentativo, che ne fecero i signori canonici deputati, ed essendosi poi ammessa la copia autentica della risoluzione del reverendissimo Capitolo di Alghero presentata dallo stesso canonico Navoni 1 per fare constare in iscrit-to dí aver quel Capiiscrit-tolo ritrattaiscrit-to la protesta contro la seguita deputazione in

Vedi la pezza n. 34] in margine. Cfr. doc. 97/5.

capo del signor canonico Sistemes; si pose termine al congresso, prorrogando la nuova sessione al mercoledì venturo secondo il prescritto nella sessione antecedente.

Giovanni Battista Hortal cancelliere. /

97/1 1793 giugno 3, Tempio.

Il vescovo di Ampurias e Civita monsignor Michele Pes, che aveva già dele-gato l'arcivescovo Melano, sostituito per suddelega dal canonico Carlo Falqui

[vedi documento 72/51, avendo quest'ultimo comunicato con lettera in data 31 maggio 1793 che rinunciava all'incarico, con nuovo atto costituisce come suo procuratore presso lo Stamento ecclesiastico il canonico cagliaritano Giovanni Agostino Cossu, con le limitazioni e le clausole esplicitate nella procura.

E c. 167 Poderes obtorgados por el illustrissimo, y reverendissimo serior don Miguel Pes obispo de Civita, y Ampurias a favor del muy reverendo canonigo calaritano don Augustin Cossu de la dicha de Caller.

Dia tres junio 1793, Tempio.

In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, de como el illustrissimo, y reveren-dissimo sefior don Miguel Pes obispo de Civita, y Ampurias abate de la aba-dia de Sancta Maria de Tergu etc. de esta villa de Tempio, de mi regio nota-rio, y testigos infrascriptos presente gratis etc. dijo, que por quanto el muy re-verendo doctor canonigo don Carlos Falqui fuè substituydo procurador del dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior Pes en la procura, que el me-smo firmò en cabessa del illustrissimo, y reverendissimo arzobispo de Caller para assistir en las juntas de los Estamentos, que se tienen en Caller significado

E c. 167v. a dicho illustrissimo, y reverendissimo / constituyente con carta de 31 del pas-sado mayo corriente ano que no podia mas assistir a las dichas juntas por los muchos affares, en que estava occupado, y dicho illustrissimo, y reverendissi-mo reverendissi-monsefior Pes no podiendo personalmente hallare en la dicha de Caller para intervenir personalmente a quanto se ofreciere, y tratare en dichos esta-mentos, y particularmente à quanto deverà tratarse en el Estamento ecclesiasti-co. En todo el mejor modo, via, y forma que en derecho lugar tiene, nombra por su legitimo procurador cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas ge-nerai, ita quod etc. nec e contra etc. al muy reverendo canonigo calaritano don Augustin Cossu de la dicha de Caller ausente etc. para que en nombre, y por parte de dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente pueda, y deva intervenir à todas las juntas, que en dicho Estamento se hicieren trac-tando en ellos lo que se ofreciere, para resolverlo con acuerdo de dicho illu-strissimo, y reverendissimo monsefior constituyente, y particularmente paraque deva, y pueda en nombre de dicho illustrissimo, y reverendissimo constituyen-te pedir, que por quanto contra la inconstituyen-tervencion de dicho illustrissimo, y reve-

rendissimo principal constituyente, y contra lo que se prescriviò en la antece-dente procura se consentiò a que los dos sugetos nombrados para ir a Turin fuessen ambos del Cabo de Caller, que si bien ambos de particular merito, co-rno en ellos se haze tuerto à los sugetos de este Cabo, y se pretenda praticar lo contrario, de lo que han hecho los otros dos Estamentos militar, y real, que han nombradò un sugeto del Cabo de Caller, y otro de esto de Sasser haya di-cho procurador de pedir, que nuevamente se vote, y elija un sugeto de este Cabo, que haya de ir con, el illustrissimo, y reverendissimo monsefior de Ales eligido por el Cabo de Caller, y en caso de no querer assi praticarlo presentar una, o siendo menester muchas protestas, que se ensertaràn en los autos, dan-do por nula la dicha elecion, y en caso de que no se atienda a la dicha prote-sta, assi bien protestandose que dicho illustrissimo, y reverendissimo monse-fior constituyente no concurrirà a gasto alguno, que por dichos deputados se hiziere, y finalmente pueda dicho procurador en todo lo de mas hazer todo, y

rendissimo principal constituyente, y contra lo que se prescriviò en la antece-dente procura se consentiò a que los dos sugetos nombrados para ir a Turin fuessen ambos del Cabo de Caller, que si bien ambos de particular merito, co-rno en ellos se haze tuerto à los sugetos de este Cabo, y se pretenda praticar lo contrario, de lo que han hecho los otros dos Estamentos militar, y real, que han nombradò un sugeto del Cabo de Caller, y otro de esto de Sasser haya di-cho procurador de pedir, que nuevamente se vote, y elija un sugeto de este Cabo, que haya de ir con, el illustrissimo, y reverendissimo monsefior de Ales eligido por el Cabo de Caller, y en caso de no querer assi praticarlo presentar una, o siendo menester muchas protestas, que se ensertaràn en los autos, dan-do por nula la dicha elecion, y en caso de que no se atienda a la dicha prote-sta, assi bien protestandose que dicho illustrissimo, y reverendissimo monse-fior constituyente no concurrirà a gasto alguno, que por dichos deputados se hiziere, y finalmente pueda dicho procurador en todo lo de mas hazer todo, y

Nel documento Torno II Atti dello Stamento ecclesiastico. (pagine 146-157)

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