voti su 22 votanti, il vescovo di Ales monsignor Michele Aymerich e il canonico
della cattedrale di Cagliari don Pietro Sisternes. Durante la votazione giunge
una delegazione dello Stamento militare per comunicare la soddisfazione di
quell'ordine per l'adesione dello Stamento ecclesiastico alla domanda della
con-vocazione delle Corti generali e per consegnare copia delle altre domande che gli
Stamenti militare e reale hanno deciso di presentare al sovrano. Queste domande
sono: l'osservanza delle leggi pazionate e dei privilegi del Regno; il conferimento
degli impieghi ai Sardi; l'assegnazione a prelati sardi anche dei tre arcivescovadi
e del vescovado di Alghero; l'istituzione a Torino di un Ministero specifico per
gli affari della Sardegna• l'istituzione di un Consiglio di Stato ordinario o terza
sala della Reale Udienza con il compito di coadiuvare il viceré
nell'espletamen-to delle pratiche di carattere politico ed economico e di coordinare la Segreteria
di Stato e di Guerra. Sopraggiunge anche un'ambasciata dello Stamento reale per
comunicare che quell'ordine ha eletto come deputati da mandare a Torino
pres-so il pres-sovrano gli avvocati Gioacchino Mattana per il Capo di Cagliari e Antonio
Sircana per il Capo di Sassari e per render noto che ha concordato con lo Sta-mento militare le domande di cui sopra. La decisione sugli oggetti proposti dagli altri due Stamenti viene rimandata alla seduta del giorno successivo.
Sessione ventesima il dì 13 maggio 1793. E c. 44
Nella seduta di questo giorno tenutasi alle ore dieci di mattina mancarono de' soggetti componenti lo Stamento gli soli due seguenti: il signor abate don Die-go Cadello decano dell'illustrissimo Capitolo di Cagliari, ed il signor canonico don Giuseppe Sevelin ambidue assenti dalla capitale per giusti motivi. Unitisi tutti gli altri già nominati nella precedente sessione nella sala arcivescovile, e con le consuete formalità si ripigliò la trattativa diferita nella scorsa congrega a questa di oggi, rispetto alla deputazione da spedirsi al real trono, come fu de-ciso precedentemente. E prima di tutto essendosi riflettuto se questa deputa-zione dovrebbe appoggiarsi ad un solo soggetto, ovvero a due, come già deli-berato lo Stamento militare, e pensava fare anche il reale, fu deciso d'unanime accordo, che conveniva destinare due soggetti per rendere più cospicua la de-putazione, e per prestare l'uno all'altro scambievole aiuto negli affari da espor-si al sovrano. Quindi convenuto in tal guisa questo punto espor-si cominciò lo scru-tinio per la nomina del primo dei deputati, ed essendosi raccolti i viglietti, che ciascheduno de' membri tenea preparati, il numero di 22 voti, che concorre-vano a questa nomina si trovò diviso nel seguente modo a favore degli infra-scritti soggetti: dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor di Ales don
Mi-chele / Aymerich numero 18; dell'illustrissimo signor canonico Narciso Floris E c. 44v.
1; dell'illustrissimo signor canonico Aragonez 2; dell'illustrissimo signor arci-prete Simon di Sassari 1; [totale voti validi espressi]: 22.
Restando perciò eletto il suddetto monsignor vescovo d'Ales per primo depu-tato il quale prese tempo a risolvere se doveva o no accettare questa incom-benza, si abbrucciarono i surriferiti viglietti, e si divenne al secondo scrutinio.
Prima però d'effettuarsi l'illustrissimo signor don Salvatore Roig decano di Sassari fece istanza, che il secondo deputato dovesse nominarsi del Capo di Sassari, come lo fecero gli altri Stamenti, e sembrava conveniente per trattarsi di una deputazione spedita a nome dell'uno, e dell'altro Capo; ma non avendo voluto determinare prima l'adunanza, chi dovesse essere precisamente dell'al-tro Capo, mentre la votazione avrebbe dichiarato il sentimento della maggior parte de' voti, si raccolsero nuovamente, come nel primo scrutinio i viglietti, e si ritrovarono divisi gli anzidetti 22 voti nel modo seguente a favore de' sog-getti sottonominati: dell'illustrissimo signor canonico don Pietro Sisternes 16;
dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor Cossu vescovo di Bosa 1; dell'il-lustrissimo signor abate don Diego Cadello decano di Cagliari 1; dell'illustris-simo arciprete Simon di Sassari 3; dell'illustrisdell'illustris-simo signor canonico Chiappe 1; [totale voti validi espressi]: 22.
Per lo che attesa la pluralità de' voti rimase prescelto per secondo deputato il prelodato signor canonico Sisternes, che per essere assente da questa capitale
E c. 45 / non concorse a questa giunta, e a parecchie delle precedenti, come si è nota-to nella sessione de' 6 corrente. Furono quindi abbruciati i viglietti come nel primo scrutinio.
Nel frattempo, che si riconoscevano i voti di questo secondo scrutinio giun-sero l'illustrissimi signori cavalieri don Girolamo Pitzolo, e don Domenico Si-mon per significare il gradimento dell'illustrissimo Stamento militare per l'a-desione dell'ecclesiastico alla dimanda delle Corti deliberata dagli altri menti, e dar parte al medesimo di tutti gli articoli, che di accordo collo Sta-mento reale avea determinato di chiedere al sovrano per mezzo de' suoi de-putati.
Espose dunque il signor don Girolamo Pitzolo quanto in appresso:
1° - Che lo Stamento militare avea deliberato di chiedere oltre alla già combi-nata celebrazione delle Corti, che la considera come appendice delle altre proposte, l'osservanza ancora delle leggi pazzionate, e de' privilegi tanto gene-rali, che particolari del Regno, e non già ad usurpi, ma ad litteram perché l'uso introdotto contro, o in modificazione delle leggi, e privilegi suddetti è appun-to la origine degli abusi, né può rimediarsi il pregiudizio, che risente la nazio-ne, fuorché rimettendo tanto le unazio-ne, che gli altri nel pieno loro vigore ad litte-ram, su di che stimava ancora a proposito di far presente allo Stamento eccle-siastico, che il non essere state in uso per l'addietro le surriferite leggi, ciò non poteva portar pregiudizio al loro ristabilmento, poiché si ha pure tra gli altri il privilegio che dal momento che si allega il non uso, se ne intenda ristabilita
E c. 45v. l'osservanza; infatti, / la Real Udienza nella causa che vertiva tra il signor mar-chese di Quirra, e questa città pel dritto di legnatico ne' suoi feudi, si fondò nell'accennato privilegio per decidere della menzionata città, quantunque la medesima non avesse per l'addietro in uso il dritto di legnare negli additati feudi del prelodato signor marchese.
2° - Che siccome uno de' sopradetti privilegi concerne tutti gl'impieghi da conferirsi a' sardi ad esclusione de' forestieri, perciò avea deliberato di richia-marne in particolare l'osservanza, la qual dimanda la credeva una delle più es-senziali non solo per sollevare l'indigenza del paese, che perciò languisce nel-l'ozio, e non fa i progressi che potrebbe fare nelle arti, e nelle scienze, ma eziandio per l'evidente utilità, che ne risulta al buon ordine nell'essere occu-pati gl'impieghi a persone informate de' costumi del luogo, e delle leggi patrie;
dove al presente la maggior parte degl'inconvenienti del governo nasce dal di-fetto di quelle cognizioni ne' forestieri, che occupano quasi tutti gli impieghi del Regno.
3° - Che essendo pure interesse particolare del Regno, che i prelati siano natu-rali, non solo per la maggior confidenza, che hanno in essi i popoli, ma ancora per la cognizione de' loro costumi, e dell'idioma comune, affine di potere da sé promuovere il bene spirituale de' medesimi; perciò intendeva ancora rinno-vare la dimanda già fatta altra volta nelle Corti del Regno, che tutte le prelatu-
E c. 46 re siano sempre / conferite a soggetti sardi. E poiché quantunque nella riserva
de' tre arcivescovadi del Regno, e del vescovado di Alghero non siano affatto esclusi i regnicoli, pure nessuno de' nazionali vi viene promosso, quasi che i sardi siano soltanto idonei pe' vescovadi più tenui, e le funzioni degli altri scovi siano diverse, e meno rilevanti delle funzoni degli arcivescovi, e del ve-scovo di Alghero, per tal riflesso stimava necessario di domandare ancora per queste prelature la privativa a favore de' sardi, acciocché non fossero in avve-nire più esclusi in confronto de' forestieri. La qual dimanda non la credeva opposta alle disposizioni canoniche sulla libertà dell'elezione, perché si trova-va questa pritrova-vatitrova-va già stabilita per alcune prelature del Regno, né potea a ra-gione addursi il motivo troppo ingiurioso a' nazionali, che tra essi non si pos-san trovare soggetti idonei ad occupar degnamente gli anzidetti arcivescovadi, e vescovado di Alghero.
4° - Che avea inoltre stabilito di supplicare Sua Maestà che si degni destinare un Ministro speciale per gli Affari di Sardegna, poiché qualora un ministro si occupi soltanto negli affari concernenti questo Regno, si può sperare il
rifiori-mento del medesimo; laddove s'egli è distratto in altre più gravi occupazioni, non può promuovere quanto è necessario, il bene della Sardegna; tanto più che avendo allora un altro mezzo di rendere un più palese servizio al sovrano negli affari di terraferma, non può avere un ugual zelo, ed impegno per un Re-gno lontano come il nostro. /
5° - E finalmente che avendo riflettuto, che il ritardo delle cause sì civili, che E c. 46v.
criminali, ed il rallentamento della giustizia nel Regno, dipende dall'essere la Reale Udienza distratta in tanti consulti, e tante giunte per gli affari economi-ci, e politici del Regno; come pure che la Segreteria di Stato ha preso un ascendente così grande negli affari, che talvolta risolve senza consultare nep-pure la Regia Cancelleria; per rimediare questi inconvenienti crede necessario di supplicare Sua Maestà, che voglia destinare in questa capitale un Consiglio di Stato distinto dal magistrato della Reale Udienza, che presti la sua assisten-za al signor viceré negli affari suddetti, e regga la Segreteria di Stato, e di Guerra con un sistema adattato alle circostanze del Regno.
Esposti questi articoli soggiunsero gli prelodati signori deputati dello Stamen-to militare, che tutte le riferite domande erano state pure comunicate allo Sta-mento reale, perché unendosi gli tre Stamenti nell'additate domande rimar-rebbe più appagato il popolo, e si renderimar-rebbe più agevole l'ottenimento delle medesime; però monsignor arcivescovo corrispose a questa ambasciata dicen-do, che esplorato il sentimento dell'adunanza avrebbe data immediatemente parte allo Stamento militare delle risoluzioni che la medesima stimerebbe a proposito prendere sulli oggetti surriferiti.
E quindi licenziatisi nella forma solita li suddetti signori deputati giunse un'al-tra ambasciata dell'illustrissimo / Stamento reale co' signori avvocati Gioachi- E c. 47 no Mattana, e Salvatore Cadeddu per significare, che il medesimo avea già de-stinato per deputati da spedirsi alla regia corte il prelodato signor avvocato Gioachino Mattana per il Capo di Cagliari, ed il signor avvocato don Antonio
Sircana per quello di Sassari; e che per ora avea combinato collo Stamento militare di chiedere a Sua Maestà la celebrazione delle Corti, l'osservanza del-le del-leggi, e de' prividel-legi, e la privativa degl'impieghi a favore de' nazionali. Fece a' medesimi monsignor arcivescovo i convenevoli ringraziamenti per la compi-ta cortesia, che usava lo Scompi-tamento reale verso l'ecclesiastico, e dopo la loro partenza, siccome l'ora era troppo avvanzata stimò l'adunanza di riservare le sue deliberazioni alla seguente sessione, che fu perciò prorrogata a l'indomani 14 del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.