1. Il divieto di tortura a livello universale
1.2. Gli strumenti di tutela originari e i loro limit
1.2.1. La Commissione per i diritti uman
A presidio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si trovava la Commissione ONU per i diritti umani, istituita nel 1946 con una risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), il cui primo ruolo fu proprio la stesura della Dichiarazione Universale, poi adottata dall’Assemblea Generale100. La Commissione aveva il ruolo di promuovere e proteggere i diritti
100 Questo organo, costituito dai rappresentanti dei governi di cinquantatré Stati, eletti a rotazione e
rinnovati ogni anno per un terzo, con un mandato di durata triennale, ha cessato di esistere nel 2006, sostituito dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Esso è stato oggetto di numerose critiche, ad esempio, per il fatto di non essere costituito da soggetti imparziali, bensì da rappresentanti dei governi, cosa che ha reso l’attività della Commissione dipendente dalla volontà dei paesi che ne erano membri in un determinato momento. È significativo in tal senso che in contemporanea con la sostituzione della Commissione con il Consiglio si siano riformate le procedure di cui infra in questo paragrafo per garantire una maggiore indipendenza ed imparzialità dell’organismo. Si deve, inoltre, ricordare che la Commissione aveva la possibilità di creare Sottocommissioni, formate da esperti indipendenti. Cfr. http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/; C. DEFILIPPI, D. BOSI, Il sistema
umani, inizialmente attraverso lo sviluppo e la codificazione di nuove norme internazionali e in un secondo momento attraverso investigazioni che controllassero l’osservanza dei diritti umani nel mondo101.
Nei primi venti anni di attività, la Commissione affermò di non avere il potere per investigare ed eventualmente denunciare il mancato rispetto della dichiarazione e delle convenzioni che essa stessa aveva redatto102. Soltanto a partire dal 1967, di fronte alla condanna internazionale del fenomeno dell’Apartheid in Sud Africa, furono attivate le procedure 1235 e 1503, così chiamate per le risoluzioni dell’ECOSOC che le istituirono, per permettere alla Commissione di esaminare violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani nei diversi Paesi del mondo.
Le due procedure si differenziavano per il fatto che la prima era una procedura pubblica, mentre la seconda costituiva un meccanismo puramente confidenziale103. Se la procedura 1235 poteva quindi portare almeno all’apertura di un dibattito pubblico ed aveva, perciò, quantomeno lo scopo di denunciare un’accertata violazione dei diritti umani, la procedura 1503 si svolgeva in via puramente confidenziale, come stabilito dalla risoluzione istitutiva, e la Commissione non aveva la possibilità di rendere noti i risultati delle proprie valutazioni104, tanto che John P. Humphrey, giurista profondamente attento e legato al tema dei diritti umani, attivo per molti anni all’interno delle Nazioni Unite, definì questa procedura come
europeo di tutela del detenuto, cit., p. 94 e G. OBERLEITNER, Global Human Rights Institutions,
Polity press, 2007, p. 1 ss.
101 Per quanto riguarda la stesura di nuove norme, si può ricordare che è stata la Commissione ad
ideare il testo del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, nonché del Patto internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali che, insieme alla Dichiarazione Universale, costituiscono il cosiddetto International Bill of Human Rights. Cfr. P. ALSTON, The Commission on Human Rights, in P. ALSTON, The United Nations and Human Rights – A Critical Appraisal, Oxford University press, 1992, p. 126; C. DEFILIPPI, D. BOSI, Il sistema europeo di tutela del detenuto, cit., p. 94; G. OBERLEITNER, Global Human Rights Institutions, p. 1 ss.; A. SACCUCCI, Profili di tutela dei
diritti umani tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa, p. 45 e C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, cit., p. 76
102 Cfr. P. ALSTON, The Commission on Human Rights, cit., p. 126 ss. e G. OBERLEITNER, Global
Human Rights Institutions, cit., p. 1 ss., che cita a proposito Commission on Human Rights, UN doc. E/259 of 1947: paras. 21-2
103 Per la descrizione delle due procedure si vedano: P. ALSTON, The Commission on Human Rights,
cit., p. 159 ss.; A. SACCUCCI, Profili di tutela dei diritti umani, cit., pp. 67 ss.; M.D. EVANS, R. MORGAN, Preventing Torture, cit., p. 64; J. FITZPATRICK, Human Rights in Crisis: The
International System for Protecting Rights during States of Emergency, University of Pennsylvania
press, 1994, p. 119 ss.; G. OBERLEITNER, Global Human Rights Institutions, cit., p. 1 ss. e C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, cit., pp. 77 ss.
104 Dal 1978 la Commissione ha, tuttavia, cominciato a rendere noti quantomeno i nomi degli Stati
“probably the most elaborate wastepaper basket ever invented”105. L’unica conseguenza rilevante che poteva derivare dall’attivazione della procedura era che la Commissione, di fronte ad accuse particolarmente gravi e alla mancanza di collaborazione da parte dello Stato, poteva decidere di passare alla procedura pubblica106.
Quest’ultima si è rivelata certamente più proficua rispetto all’analisi delle violazioni dei diritti umani, avendo dato origine a gruppi di lavoro o a Special Rapporteur su tematiche specifiche, fra cui, come si vedrà successivamente, anche la tortura. Inoltre, spesso le violazioni riscontrate sono state sottoposte all’attenzione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ha espresso dure condanne nei confronti degli Stati responsabili107.
Il sistema descritto fino a questo momento rappresenta senza dubbio un importante meccanismo di denuncia politica nei confronti delle violazioni dei diritti umani, ma, se da un lato, permette alla comunità internazionale di prendere coscienza solo delle violazioni sistematiche e gravissime dei diritti umani (quindi soltanto delle situazioni di assoluta patologia, come può essere stata quella causata dall’Apartheid in Sud Africa), dall’altro, queste condanne possiedono una scarsa effettività dal punto di vista giuridico, dato che non prevedono alcuna sanzione per gli autori e per gli Stati, se non quella derivante dal biasimo della comunità internazionale, non hanno una funzione preventiva e non garantiscono alcun ristoro alle vittime108.