II. Trattamento o punizione inumano e tortura
2.1.8. L’Italia e le violazioni dell’art 3 CEDU
307 Cfr. CEDU, Irlanda vs Regno Unito, 18 gennaio 1978, §160; CEDU, Chahal c. Regno Unito, 15
November 1996, § 97; CEDU, Salah Sheekh c. Paesi Bassi, 6 luglio 2006, § 136 e S. BARTOLE, P.
DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, cit., p. 76
308 Cfr. CEDU, Tomasi c. Francia, 27 agosto 1992; CEDU, Ribitsch c. Austria, 4 dicembre 1995;
CEDU, Selmouni c. Francia, 28 luglio 1999; CEDU, Nikolay Fedorov c. Russia, 5 aprile 2011; CEDU,
Saçilik e altri c. Turchia, 5 luglio 2011. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali,
cit., p. 76; A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo (2008 - 2010), cit., p. 222 ss. e A. ESPOSITO, Art. 3. Proibizione della tortura, p. 60
309 Cfr. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione
Le questioni, in relazione alle quali si è discusso della possibile violazione dell’art. 3 CEDU da parte dell’Italia davanti ai giudici di Strasburgo, sono molteplici.
Innanzitutto, molte volte l’Italia è stata condannata per violazione indiretta dell’art. 3 CEDU, per casi di espulsioni o estradizioni verso Paesi, in cui i soggetti allontanati correvano il rischio concreto di subire torture o trattamenti inumani e degradanti310.
A seguito di numerosi ricorsi, si è poi discusso della legittimità del regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. I giudici di Strasburgo hanno deciso che il regime penitenziario in questione, comportando una forma di isolamento sociale relativo, non sia qualificabile di per sé come trattamento inumano o degradante, in quanto le sofferenze subite da chi vi è sottoposto non oltrepassano la soglia di quelle proprie di una punizione legittima. Solo l’isolamento assoluto, che non permette alcun contatto con l’esterno, è quindi in grado di integrare in maniera autonoma una violazione dell’art. 3 CEDU311. Un isolamento simile a quello previsto dall’art. 41-bis deve essere affiancato da altri fattori, come le condizioni di salute del detenuto o una pratica di maltrattamenti, perché possa integrare una fattispecie rilevante ai sensi della Convenzione312.
Meno clemente è stata invece la Corte sulla questione del sovraffollamento delle carceri: già con la sentenza Sulejmanovic c. Italia, lo Stato italiano era stato redarguito sul punto. Come si è detto supra par. 2.1.6., questa sentenza, relativa alla condanna per la detenzione del signor Sulejmanovic nel carcere di Rebibbia, dove questi disponeva di uno spazio personale di 2, 70 metri quadri, ha segnato una svolta interpretativa della giurisprudenza della Corte. Questa ha, infatti, affermato che uno spazio personale tanto
310 Cfr. CEDU, Saadi c. Italia, 28 febbraio 2008; CEDU, Ben Khemais c. Italia, 24 febbraio 2009 e
altri. S. BUZZELLI, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, 1, 2010, p. 396 e N. PLASTINA, Lotta al terrorismo: la Corte di Strasburgo conferma la natura assoluta dell’obbligo di “non refoulment” in relazione all’art. 3 CEDU, in Cass. pen., 2009, p. 3205
311 La Corte ha deciso allo stesso modo per quanto riguarda il regime di sorveglianza particolare di cui
all’art. 14-bis e 14-quater dell’ordinamento penitenziario. Cfr. CEDU, Timpani c. Italia, 18 novembre 2008 e G. MANNOZZI, Diritti dichiarati e diritti violati: teoria e prassi della sanzione penale al
cospetto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a
cura di) La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, 2011, p. 364
312 Per un’analisi approfondita della questione si veda: E. NICOSIA, Il c.d. 41-bis è una forma di
tortura o trattamento crudele, inumano o degradante?, cit., pp. 1264 ss. e N. PLASTINA, L’Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per l’insufficienza di spazio individuale nella cella assegnata a un detenuto nel carcere di Rebibbia nel 2003 ma assolta per la gestione, in quel contesto della sovrappopolazione carceraria, in Cassazione penale, 12, 2009, pp. 4231 ss.
esiguo è idoneo a costituire di per sé un trattamento degradante, in quanto supera la soglia di sofferenza inerente all’applicazione di sanzioni legittime313.
Lo stesso orientamento è stato ribadito nella ancor più recente sentenza Torreggiani
c. Italia, in base alla quale la Corte ha condannato nuovamente l’Italia per trattamento
degradante e, ravvisando come strutturale il problema del sovraffollamento carcerario, le ha intimato di adottare tutte le misure idonee a superarlo. La natura sistemica della questione, che i giudici di Strasburgo hanno ricavato anche dalle diverse centinaia di ricorsi sollevati contro l’Italia con simili doglianze, li ha spinti ad usare il meccanismo della sentenza pilota, che ha comportato l’individuazione di un termine – fissato inizialmente ad un anno e poi prorogato di qualche mese – per l’adozione di provvedimenti. A seguito di questa sentenza, il legislatore si è, in effetti, mosso attraverso l’approvazione di diverse misure, contenute nei tanto noti e controversi decreti “Svuota-carceri”314.
Ancora per trattamento degradante, il nostro Paese è stato condannato nel caso
Scoppola c. Italia, per aver mantenuto in stato di detenzione un soggetto quasi
settantenne, affetto da gravi patologie e costretto per tutta la giornata a letto per la rottura di un femore315.
Nel caso Sarigiannis c. Italia è stato, invece, riconosciuto il superamento non solo della soglia del trattamento degradante, ma anche di quello inumano. Il signor Sarigiannis ed il figlio, arrivati all’aeroporto di Fiumicino, avevano rifiutato di identificarsi di fronte alla richiesta in tal senso da parte delle autorità ed erano stati, per questo motivo, condotti presso l’ufficio di polizia. Qui, di fronte al loro persistente rifiuto di fornire le generalità, manifestato anche in maniera violenta, i poliziotti avevano ammanettato i due uomini e li avevano picchiati e minacciati. In seguito, il signor Sarigiannis ed il figlio erano stati tenuti in due stanze separate per diverse ore,
313 Cfr. N.G. ANGELINI, Detenzione e divieto di tortura, in Responsabilità civile e previdenza, 1,
2010, pp. 89 ss e N. PLASTINA, L’Italia condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per
l’insufficienza di spazio individuale nella cella assegnata a un detenuto nel carcere di Rebibbia nel 2003 ma assolta per la gestione, in quel contesto della sovrappopolazione carceraria, cit., pp. 4928
ss.
314 Si fa riferimento, ad esempio, al d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 94 o al d.l. 23
dicembre 2013, n. 146, conv. in l. approvata, ma non ancora pubblicata. Cfr. F. VIGANÓ, Sentenza
pilota della Corte EDU sul sovraffolamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Diritto penale contemporaneo, 9
gennaio 2013
315 CEDU, Scoppola c. Italia, 10 giugno 2008. Cfr. S. BUZZELLI, Il caso Scoppola davanti alla
mentre la moglie e la figlia attendevano all’esterno senza alcuna notizia sui propri familiari. In questo caso, la Corte ha concluso che, se l’uso della forza era stato giustificato dalla reazione violenta dei due uomini, questo era stato sproporzionato, andando ad integrare un’ipotesi di trattamento inumano e degradante316.
Per concludere la panoramica sulla casistica delle violazioni dell’art. 3 CEDU, che ha coinvolto l’Italia, si può citare la condanna, nel caso M. e altri c. Italia e Bulgaria, per violazione degli obblighi positivi connessi alla disposizione convenzionale. Si trattava del rapimento di una ragazza bulgara minorenne che, a seguito di minacce e maltrattamenti nei confronti della ragazza stessa e dei genitori, era stata costretta dai rapitori al matrimonio con il nipote di uno di essi. La violazione contestata all’Italia è stata quella di aver attivato delle indagini lacunose e superficiali317.
2.1.9. Il ricorso sui fatti della scuola Diaz e della Caserma di Bolzaneto e la