• Non ci sono risultati.

3. Le comunità e l'ordinamento giuridico italiano: premesse dottrinali, possibilità attuali e prospettive de jure condendo

3.3. Possibilità nell'attuale sistema normativo italiano

3.3.1. La comunità come ente no profit

Nel primo caso, di cui ci occuperemo in questo paragrafo, la comunità trova davanti a sé differenti modelli giuridici possibili di cui poter usufruire:

associazioni (culturali o di volontariato) riconosciute (ex articoli 14 - 35 c.c.);associazioni (culturali o di volontariato) non riconosciute (ex articoli 36 - 42 c.c.);fondazioni (anche in questo caso ex articoli 36 - 42 c.c.);

• associazioni di promozione sociale60 (ex legge n. 383 del 2000);Onlus (ex Decreto Legislativo n. 460 del 1997).61

Le associazioni riconosciute potrebbero essere idonee per quanto concerne l'aspetto delle finalità non lucrative e dell'interesse ideale che dovrebbe muoverle.

Inoltre, le associazioni sono strutture aperte e questo è particolarmente utile ai fini della gestione della vita comunitaria, ove sarebbe impossibile pensare di modificare lo statuto ad ogni nuovo ingresso o ad ogni nuova uscita.

Altro aspetto positivo è l'autonomia patrimoniale e il conseguente azzeramento dei rischi economici per i singoli membri: l'ente risponde con il suo patrimonio e ha la possibilità di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare immobili.

Di contro, invece, occorre considerare che le associazioni - anche quando riconosciute - non godono di grossa credibilità da parte degli istituti di credito, rendendo così più complesso il reperimento dei finanziamenti necessari.

Anche dal punto di vista del lavoro interno, ci sono problemi di compatibilità perché mentre il lavoro associativo deve essere necessariamente volontario, «la realizzazione delle finalità

60 L. 383 del 2000, Disciplina delle associazioni di promozione sociale

61 Decreto Legislativo 460 del 1997, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle

comunitarie richiede un impegno sovente "full time"».62

Da ultimo, occorre considerare che costituire un'associazione significa necessariamente accettare una serie di limitazioni imposte dalla normativa in materia: lo statuto deve prevedere, fra gli altri elementi, le norme sull'ordinamento interno, i diritti e gli obblighi dei membri, i criteri di ammissibilità dei nuovi membri.

Merita anche rilevare che ad oggi il riconoscimento è molto più semplice rispetto al passato e questo sicuramente gioca a favore di questa possibile scelta.63

Le comunità che scelgono di organizzarsi come associazioni sono moltissime e spesso preferiscono costituirsi come associazioni non riconosciute proprio perché la mancanza di riconoscimento le rende meno sottoposte ai controlli e comunque meno visibili dall'esterno. Esemplificando, potremmo citare il Popolo degli Elfi che, proprio sulla scorta di considerazioni come queste, ha scelto di strutturarsi come associazione non riconosciuta. Sempre rimanendo nell'ambito della associazioni non riconosciute, merita rilevare che è previsto un minor numero di requisiti necessari: permangono comunque quelli sulle norme interne e sulle condizioni di ammissibilità che, a parere di chi scrive, sono proprio gli elementi che toccano la natura più viva della comunità.

La comunità che scelga la via dell'associazione non riconosciuta potrà acquistare in proprio nome beni immobili e mobili e oggi, dopo l'abrogazione64 agli articoli 600 e 786 del codice civile, può anche ricevere beni a titolo gratuito (che quantitativamente non sono certo irrilevanti in questa tipologia di organizzazioni).

Il grande svantaggio rispetto alle associazioni non riconosciute è la mancanza di autonomia patrimoniale perfetta, la quale, soprattutto se si parla di comunità di grandi dimensioni, può risultare come un rischio eccessivo.

Potremmo dire quindi che l'associazione (riconosciuta o non) può essere una soluzione idonea soprattutto in ragione della sua natura ma che comporta alcune limitazioni della libertà delle comunità che talvolta possono essere difficoltose da assimilare.

Una comunità può anche assumere la forma di una fondazione ma il legame imprescindibile di questa figura con il profilo patrimoniale la rende eccessivamente rigida per adattarsi bene ai profili comunitari, che per loro natura hanno invece bisogno di un certo

62 AA. VV., Il regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale e il trust, op. cit. , p. 199. 63 Si veda D.P.R. 361 del 2000 e l. 59 del 1977.

64 Gli articoli 600 e 786 c.c. sono stati abrogati dall'art 13, comma 1 della legge 15 del 1997 così come sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 192 del 2000. Gli articoli abrogati prevedevano che legati, eredità e donazioni fossero inefficaci se non vi fosse stato il riconoscimento entro un anno dalla data di effettuazione.

livello di flessibilità. É proprio la natura stessa di questa figura giuridica, infatti, a non risultare compatibile con quella comunitaria: nella fondazione l'elemento personalistico rimane sempre sullo sfondo sia per quanto riguarda la costituzione (che infatti può essere unilaterale) che il proseguo (il fondatore può anche esaurire il proprio compito subito dopo il momento costitutivo).

Quello della fondazione è la forma per la quale opta, per esempio, la cooperativa di Pignano (anch'essa però combina la fondazione con altre forme giuridiche).

Un'altra formula scelta frequentemente è l'Associazione di Promozione sociale65 , creazione legislativa del 2000, come per il caso delle comunità di Città della luce, di Eva o di Coricelli.

Lo status di associazione di promozione sociale comporta una serie di vantaggi: molte attività sono defiscalizzate, vi sono agevolazioni sugli utilizzi delle sedi e sull'ottenimento dei permessi, un accesso più facile al credito, c'è la possibilità di ricevere erogazioni liberali e di utilizzare (anche se non in misura maggioritaria) il lavoro esterno.

Le associazioni che posseggono determinati requisiti di democraticità e trasparenza possono poi ottenere lo stato di Onlus ed usufruire così di notevoli agevolazioni fiscali. Il prezzo da pagare sarà ovviamente una maggiore esposizione al controllo delle autorità.

Dobbiamo poi citare la possibilità che hanno le comunità di essere registrate come organizzazioni di volontariato ex legge n. 266 del 1991: quale che sia la forma giuridica assunta (quasi sempre si tratta di un'associazione), questa qualifica, che può essere conferita solo in presenza di determinati requisiti quali l'espressa mancanza di fine di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la democraticità della struttura, permette di ottenere agevolazioni fiscali e tributarie (anche perché acquisiscono di diritto la qualifica di Onlus).

Documenti correlati