3. Le comunità e l'ordinamento giuridico italiano: premesse dottrinali, possibilità attuali e prospettive de jure condendo
3.1. La comunità giuridica secondo la dottrina italiana
3.1.2. I giuristi cattolici e le comunità come «leve»
Secondo Rescigno, i veri precursori dello studio giuridico sulle comunità sono i giuristi di stampo e ideologia cristiana31
, che - a parere dell'autore - hanno sempre mostrato una particolare attenzione per il mondo delle formazioni sociali intermedie poiché «solo nella vita sociale l'esistenza si fa persona».32
Essi agiscono così da tramite affinché l'istanza pluralista entri a testa alta nella nostra Costituzione.
I giuristi cattolici affrontano, negli anni cinquanta, il tema delle società intermedie (con le analisi di Santoro Passarelli, Mortati, lo stesso Rescigno, Trabucchi), tutti accomunati da un'idea di comunità che siano «in grado di agire come leve».33
Come rileva prontamente Rescigno, per i giuristi cattolici le società intermedie non sono altro che il mezzo per raggiungere il fine del corpo mistico. Sono poste così in primo piano le comunità familiari e professionali e relegate al margine le comunità caratterizzate dalla dimensione spaziale.
A dimostrazione dell'interesse dell'ala cattolica dei giuristi, basta dare uno sguardo ai convegni e alle conferenze da loro organizzate in quegli anni. Nel 1950 si svolge a Gallarate il sesto convegno34
di studi filosofici cristiani e il titolo è proprio Persona e società; nel 1957 invece il Convegno della UGCN35
è su Persona, società intermedia e stato.
Sempre in questi anni, Santoro-Passarelli invita i giuristi a riprendere in mano
29 M. Tedeschi, La comunità come concetto giuridico, in AA. VV., Comunità e Soggettività, op. cit., p. 21. 30 Ivi, p. 22.
31 Per un approfondimento, si vedahttp://www.ugci.org/
32 M. Tedeschi, La comunità come concetto giuridico, in AA. VV., Comunità e Soggettività, op. cit., p. 32. 33 E. Balboni, Modelli culturali istituzionali del pluralismo politico, vincoli di omogeneità statale e spazi per
nuove forme giuridiche, in AA. VV., (a cura di E. Martinengo), Le Alpi per l'Europa. Una proposta politica, Jaca Book, 1988, p. 558.
34 VII Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari, Gallarate, 1951.
un'analisi più puntuale dei gruppi intermedi36
, mentre Mortati nel 1959 pubblica il volume Le persone, lo stato, le comunità intermedie nel quale l'attenzione è tutta incentrata sull'importanza dei gruppi sociali che sorgono spontaneamente dalle differenti esigenze della vita dell'uomo. Trabucchi, infine, esalta la dimensione necessariamente comunitaria dell'antropologia cattolica e mette in luce la funzione positiva della comunità la quale sopravanza i singoli, impedendone l'indipendenza, ma garantendone, al medesimo tempo e senza soffocarli, l'autonomia.37
Per avere una prima ricostruzione storica e organica del concetto giuridico di comunità, dobbiamo aspettare il già citato Rescigno che nel 1966 pubblica un'interessante raccolta di saggi sulla comunità, intitolato Persone e comunità.38
Nella ricostruzione dell'autore, la generazione a lui precedente parla della comunità come di una realtà extracostituzionale o addirittura extragiuridica: la scienza giuridica non ha interesse ad analizzarla e così viene a mancare «il tentativo di studiare questi gruppi dall'interno e di legare l'indagine giuridica ad una più vasta ricerca, relativa allo strato sociale di queste formazioni».39
La giurisprudenza, dal canto suo, è eccessivamente formalistica e tutto ciò che non riesce ad inglobare nel diritto statale viene classificato come non giuridico.
Del resto, questo atteggiamento dello Stato e delle sue istituzioni è comprensibile: deriva infatti dalla paura nei confronti delle società intermedie ereditata dai regimi totalitari, ancora troppo recenti, e dalla loro aspirazione alla comunità intesa in senso totale.
Peraltro, rileva Rescigno, lo Stato totalitario accoglie la pluralità degli ordinamenti ma in pratica toglie ogni contenuto ai gruppi, nega al principio pluralista ogni base sociologica e ne fa una «vuota formula giuridica».40
Il risultato pratico - basti l'esempio del sindacato di Stato - è quello di inglobare le comunità intermedie dentro lo Stato stesso.
L'analisi di Rescigno rappresenta invece una svolta ed il testo si contraddistingue per due grosse novità.
36 F. Santoro-Passarelli, L'autonomia dei privati nel diritto dell'economia, in Il diritto dell'economia, 1956, pp. 12-13; F. Santoro-Passarelli, Libertà e stato, in Justicia, 1956, p. 204.
37 A. Trabucchi, Libertà delle persone, 1957, pp. 9 - 11, ora in Cinquant'anni nell'esperienza giuridica /
scritti di Alberto Trabucchi (a cura di G. Cian - R. Pescara ), Padova, Cedam, 1988. Si veda P. Grosssi, Nobiltà del diritto: profili dei giuristi, Milano, Giuffré Editore, 2008, pp. 713 ss.
38 P. Rescigno, Persona e comunità,Vol. I, Padova, Cedam, 2006 (ed. or. Persone e comunità, Vol I, Bologna, 1966).
39 Ivi, p. 29.
In primo luogo, i suoi studi sono assolutamente interdisciplinari e coinvolgono sia le altre scienze sociali che, nell'ambito del giuridico, differenti branchie del sapere, dal diritto privato a quello internazionale.
In secondo luogo, l'autore mostra una particolare attenzione per la dottrina anglo-americana in tema di comunità, dottrina che era quasi sconosciuta fino a quel momento tra i giuristi italiani e che invece già riservava grande interesse nei confronti del fenomeno comunitario. Rescigno, difatti, parte dall'art. 2 della Costituzione e dal pensiero sociale-cristiano in esso incorporato per dimostrare come le società intermedie - facendo riferimento con questo termine alle «associazioni economiche a fini di cooperazione, ai sindacati professionali, ai partiti politici, alle Chiese, alle famiglie»41
- vadano a riempire il vuoto creato dalla modernità tra Stato e individuo.
«Il disegno politico costituzionale» afferma Rescigno «sembra obbedire all'esigenza di colmare il vuoto apertosi tra l'individuo e lo stato all'inizio dell'età moderna, e di riempirlo attraverso la rivalutazione dei gruppi».42
La comunità si inserisce così in un contesto di pluralismo giuridico «orientato verso le forme privatistiche»43 e ispirato alla comunità medievali.
Più che classificare e definire, occorre, almeno preliminarmente, conoscere, utilizzando uno studio di carattere interdisciplinare, anche perché «la natura privata delle formazioni sociali consiste in un'estrema varietà di forme, senza che queste debbano essere inquadrate in schemi fissi e immutabili».44
La comunità di Rescigno è un centro di interessi «particolari e privati a prescindere dal fatto che ciascuno di esse sia un insieme tipicamente organizzato o meno»45 e rientra a pieno titolo nell'universo delle società intermedie, caratterizzate da «un legame con la persona e con l'autonoma esplicitazione delle possibilità individuali».46
Le comunità cessano di essere meri fenomeni sociali e diventano fenomeni giuridici disciplinati sia dal diritto pubblico che dal diritto privato: dal primo, poiché gli interessi particolari di cui sono portatrici possono essere condivisi dall'intera collettività; dal secondo per ciò che riguarda la disciplina delle problematiche relative alle attività interne e esterne che le comunità pongono in essere.
41 P. Rescigno, op. cit., p. 7. 42 Ivi, p. 8.
43 Ivi, p. 9.
44 Ivi, p. 21.
45 Ivi, p. 46.
Il pluralismo diventa così un ideale da raggiungere e rappresenta anche l'unico modo di frenare lo Stato non con i diritti degli individui ma attraverso il diritto dei gruppi.47