3. Le comunità e l'ordinamento giuridico italiano: premesse dottrinali, possibilità attuali e prospettive de jure condendo
3.4. Le proposte di legge
3.4.3. Normativa di incentivazione alla coabitazione e alla solidarietà
Le proposte e le linee guida analizzate fino ad ora sono mirate alla creazione di una disciplina ad hoc per le comunità intenzionali.
Parallelamente stanno emergendo una serie di interventi legislativi che, pur non disciplinando direttamente il fenomeno comunitario, incentivano la coabitazione, la solidarietà e le forme di vita solidali.
Vi è intanto un disegno di legge, del quale ad oggi ancora non è cominciato l'esame, presentato dal senatore Marino sulla «promozione della solidarietà interfamiliare e sulla cultura della co-residenzialità».85
Nella relazione accompagnatoria, il primo firmatario mette in evidenza il ruolo suppletivo delle forme abitative solidali rispetto alla carenza di strutture familiari estese e alla conseguente mancanza di servizi.
Viene fatto esplicito riferimento ai cohousing, alle comunità spirituali, alle comunità intenzionali, agli ecovillaggi, rilevandone la grande utilità sociale e civica soprattutto nei confronti delle categorie svantaggiate, considerando il fenomeno del vivere in comune come «preziosa realtà in grado di coniugare il diffuso bisogno di socialità con una dimensione vera di solidarietà e reciprocità, vissuta nel quotidiano dalle persone in difficoltà».86
L'idea è ancora quella di fornire una cornice normativa in grado di contenere e disciplinare le varie tipologia dell'abitare, attribuendo però un ruolo molto più attivo agli enti locali; nulla invece si prevede dal punto di vista della normativa interna delle comunità.
L'impostazione è completamente differente rispetto a quella delle proposte viste fino ad ora.
In primo luogo, si chiama in causa l'articolo 117 della Costituzione per giustificare l'intervento statale in questa materia: nello specifico si fa riferimento alla lettera M del secondo comma la quale prevede la competenza esclusiva statale in materia di
85 Disegno di legge S. 85, presentata il 15 marzo del 2013, Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 23 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 75 del 23 luglio 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. Istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013).
86 Relazione accompagnatoria, Disegno di legge S. 85, presentata il 15 marzo del 2013, Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 23 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 75 del 23 luglio 2013.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. Istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013).
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e il terzo comma quando prevede la competenza concorrente per ciò che concerne la salute dei cittadini e il governo del territorio.
Sempre nell'articolo 1, si elencano i principi ai quali lo Stato dovrebbe attenersi nel legiferare in questa materia. L'autorità statale dovrebbe necessariamente riconoscere il ruolo e la funzione sociale delle co-residenze basate sull'intenzionalità (nel testo si parla di «libera scelta» e di «aggregazione spontanea»); promuovere percorsi di formazione e agevolazione per queste forme abitative; sostenere la realizzazione di «modelli innovativi» per le strutture che presentino disponibilità di servizi interni e di spazi comuni, che siano ecosostenibili e che pongano in essere un effettivo abbattimento dei costi; promuovere le forme di social housing; agevolare la gestione condivisa dei servizi.
Il compito di mettere in pratica questi principi è demandato agli enti locali, che debbono effettuare percorsi di formazione e incentivazione; prevedere nel concreto forme di agevolazione urbanistica e legislativa, consentire l'accesso ai benefici normativi da parte delle imprese civiche; destinare gli edifici demaniali o del patrimonio disponibile alle comunità. Una disposizione di particolare rilievo è quella che prevede la possibilità di attribuzione alle forme di co-residenzialità dei beni confiscati alla mafia.
La proposta non definisce esattamente i criteri per rientrare nelle forme sociali disciplinate dalla normativa ma demanda questo compito alle Regioni, le quali entro sei mesi dall'approvazione dovrebbero definire i requisiti minimi per rientrare nella categoria e poter così usufruire dei benefici. Inoltre le Regioni dovrebbero disciplinare le vicende interne concernenti le mutazioni di composizione dei gruppi.
Viene istituita una Conferenza Nazionale della co-residenzialità: la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe indire, senza oneri per lo Stato, la Conferenza a cadenza almeno biennale sotto l'egida e l'organizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per la coesione sociale. Compito della Conferenza dovrebbe essere quello di monitorare le attività degli enti locali e delle regioni in questa materia e l'elaborazione di linee guida.
Come è evidente, la proposta di Marino è ben differente da quelle precedentemente viste.
Intanto non si fa riferimento solo alle comunità intenzionali ma a tutte le forme di solidarietà, citando anche quelle più recenti, come il social housing.
difficoltà.
Il testo nulla prevede su eredità, donazioni, disciplina della proprietà, obblighi dei membri e così via: tutto questo viene infatti demandato al potere regionale che deve preoccuparsi di stabilire i dettagli. Probabilmente vi è la presa di coscienza da parte dei firmatari della estrema varietà delle forme di abitare solidale e di conseguenza della difficoltà di racchiuderle tutte in un unico schema legislativo. Le Regioni hanno infatti gli strumenti per elaborare normative più attente ai bisogni del territorio, ai contesti urbani e suburbani in cui le comunità si muovono e alle differenti caratteristiche delle comunità già operanti.
Sempre in questa direzione, merita rilevare che non è previsto nessun tipo di registro nazionale ma piuttosto una Conferenza che ha il mero compito di coordinare e controllare.
Un altro disegno di legge, anch'esso rimasto lettera morta, è il n. 2263 della XVI legislatura della Camera.87
Stavolta la disciplina delle comunità intenzionali è posta all'interno di un progetto di modifica della normativa sul diritto di famiglia.
Nella relazione accompagnatoria si distingue fra intese di solidarietà e comunità intenzionali, configurati come due possibili istituti giuridici che, affiancati alle unioni libere, si inseriscono nel più ampio progetto di far venire meno «il regime di monopolio del matrimonio».
Le intese di solidarietà sono unioni di due o più soggetti che non implicano un'unione sessuale e che comportano pochissime conseguenze. Si tratta in sintesi di formalizzare la scelta di un percorso condiviso tra un certo numero di persone.
Differente è invece la comunità intenzionale inserita nello «spazio esistente tra la coppia e la comunità generale». Le comunità sono allora unioni di più persone che condividono ideali e progetti e realizzano un'unione economica e solidale formalizzata con un contratto, regolata per legge e che abbia quindi le caratteristiche della trasparenza ma soprattutto della reversibilità.
La seconda sezione del progetto di legge è poi interamente dedicato alle comunità intenzionali.
Il testo è abbastanza simile a quello presentato della Melandri (si tratta in effetti della medesima legislatura) ma con alcune rilevanti differenze.
In primo luogo, si parla (come nella proposta del Conacreis) di diritti e doveri di reciproca assistenza familiare, anche nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, ponendo però come requisito indispensabile a questo fine la prova della comune residenza, registrata
87 Disegno di legge di iniziativa dei senatori Poretti, Bonino, Perduca, Micheloni e Negri, comunicato alla Presidenza il 7 luglio 2010.