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La condanna alle spese

Nel documento Il controllo giudiziario delle società (pagine 132-134)

DENUNZIA AL TRIBUNALE Testo vigente

1. Delega e decreti di attuazione

4.5. La condanna alle spese

L’obbligo di difesa tecnica è da ritenere comporti, nonostante il silenzio sia del d.lgs. 5/2003 sia del nuovo testo dell’art. 2409 c.c., il dovere del giudice di pronunciarsi sulle spese del procedimento, da ripartire secondo le regole sulla soccombenza (120).

Non sembra infatti costituzionalmente corretto, sotto il profilo della ga- ranzia del diritto d’azione, gravare la parte ricorrente anche dell’onere di pagare un legale senza la possibilità di ripetere le spese affrontate, qualora le denunciate gravi irregolarità nella gestione sociale effettivamente emer- gano. Né i termini del ragionamento cambiano se a sopportare le spese del proprio difensore siano le parti chiamate a respingere il sospetto di gravi irregolarità la cui esistenza sia stata negata dal tribunale.

Esce quindi indebolito l’orientamento tradizionale (121), secondo cui, vertendosi nell’ambito della volontaria giurisdizione, al procedimento ex art. 2409 c.c., pur svolgendosi in contraddittorio tra i soggetti interessati, non può applicarsi l’art. 91 c.p.c., che presuppone un giudizio di tipo con- tenzioso e l’identificazione di una parte vittoriosa e di un’altra soccom- bente, sicché le spese dovrebbero rimanere sempre a carico di chi le abbia anticipate (122).

© 88-08- 4378 Art. 2409

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(120) In questo senso, v. OLIVIERI, I procedimenti camerali plurilaterali (le principali fattispe- cie), cit. Per la considerazione secondo cui, per quanto «sarebbe stato opportuno, per dirimere con- trasti interpretativi, rinviare espressamente agli artt. 90 ss. c.p.c.», comunque, «in mancanza, il pro- cedimento camerale ad interessi contrapposti non può che richiedere l’applicazione di tali norme», v. NAZZICONE, op. cit., 1084.

Scettico, invece, sul fatto che «la necessità della difesa tecnica nei procedimenti plurilaterali porti con sé la condanna alle spese della parte soccombente», appare supra TURRONI, sub art. 25, par. 3, il quale rileva che l’orientamento sinora risultato prevalente (in base al quale i costi della procedura sono sopportati da chi li anticipa, mancando all’interno dei procedimenti di volontaria giurisdizione il profilo della contenziosità e quindi la possibilità di individuare una parte soccom- bente) non viene posto in crisi, dal punto di vista concettuale, da un dato meramente quantitativo quale quello derivante dall’assommarsi degli onorari dovuti per l’attività del difensore ai costi indi- pendenti dall’assistenza del difensore (ad es. quelli per l’iscrizione a ruolo, le notifiche ecc.) che comunque debbono essere affrontati.

(121) Ritenuto tuttora valido, sia in generale, sia, più in particolare, con riferimento al d.lgs. 5/2003 e al nuovo art. 2409 c.c., da MANDRIOLI, Diritto processuale civile. Aggiornato con l’esame della nuova disciplina dei procedimenti speciali per le materie societarie (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), III, I procedimenti speciali di cognizione e i giudizi arbitrali cognitori, 15ª ed., Torino, 2003, 296, part. nota 41, e IV, 15ª ed., cit., 318.

(122) Per questa opinione, sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità e da parte della giuri- sprudenza di merito, v. Cass., 15 marzo 2001, n. 3750, in Foro it., 2002, I, 831, con nota di GALLO; App. Brescia, 8 febbraio 2001, in Foro it., 2001, I, 3383; Cass., 2 ottobre 1997, n. 9636, in Foro it., 1998, I, 3634; Id., 23 gennaio 1996, n. 498, in Mass. Foro it., 1996, in Giust. civ., 1996, I, 947, con nota di SALAFIAe in Soc., 1996, 654, con nota di PISELLI; App. Venezia, 19 dicembre 1991, in Nuova

Risulta invece rafforzata la tesi, già affacciatasi nel vigore dell’ordina- mento ante riforma, favorevole all’applicazione analogica dell’art. 91 c.p.c. (123), con conseguente accollo delle spese della procedura agli am- ministratori le cui gravi irregolarità vengano accertate o viceversa a chi abbia proposto senza successo la denuncia (124).

Né c’è motivo di escludere, una volta ritenuto applicabile l’art. 91 c.p.c., che la condanna alle spese possa investire, sempre in base al crite- rio della soccombenza, anche la società, quando essa si sia costituita con il curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c. ed abbia assunto una posizione, poi risultata perdente, a sostegno dei resistenti o dei ricorrenti.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Denunzia al tribunale

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giur. comm., 1992, I, 898, con nota di BONTEMPI; Trib. Napoli, 15 marzo 1986, in Dir. e Giur., 1986, 908; Cass., 16 dicembre 1983, n. 7424, in Mass. Foro it., 1983; App. Milano, 26 ottobre 1979, in Giur. comm., 1980, II, 745, con nota di ALLEGRI.

È peraltro da segnalare che ultimamente la Suprema Corte sembra aver intrapreso la via di una rivisitazione critica del proprio orientamento. Così, Cass., 8 maggio 2001, n. 6365, in Mass. Foro it., 1987, e in Foro it., 2002, I, 830 s., con nota di GALLO, ha attenuato la posizione negativa della Suprema Corte nei confronti della liquidazione delle spese affermando che il principio secondo cui le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. restano a carico del soggetto che abbia assunto l’inizia- tiva, sottraendosi alle regole di cui agli artt. 91 ss. c.p.c., «non opera in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale, profilandosi in tal caso un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, che consente l’identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione del procedimento di impugnazione». E, ancor più profondamente, Cass., 20 settembre 2002, n. 13776, in Dir. prat. soc., 2003, 4, 74, con nota di PATRONIGRIFFIe BRUNO, e Id., 5 luglio 2002, n. 9828, in Soc., 2002, 1367 s., hanno ritenuto che, nel procedimento di denuncia per gravi irregolarità, la condanna alle spese, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressa- ti e quindi nei limiti delle spese riconducibili alla resistenza in giudizio di questi ultimi (ciò in pra- tica significa che, in caso di rigetto del ricorso, amministratori e sindaci resistenti hanno diritto al- l’integrale rifusione delle spese, essendo innegabile il rapporto di causalità con l’azione dei ricor- renti, mentre in caso di accoglimento della domanda i ricorrenti, pur avendo diritto alle altre spese, dovranno sopportare i costi dell’ispezione, non strettamente riconducibili all’altrui resistenza in giudizio e comunque già direttamente accollati dalla legge ai soci ricorrenti ovvero alla società, mentre resta dubbio se essi abbiano diritto alla ripetizione delle spese del ricorso, essendo queste, a rigore, indipendenti dalla resistenza processuale di amministratori e sindaci).

(123) Per la possibilità della condanna alle spese nella procedura ex art. 2409 c.c., v. Trib. Fog- gia, 5 novembre 2003, in Giur. merito, 2004, 701; Trib. Roma, 13 luglio 2000, in Giur. it., 2000, 2103, con osservaz. di MAINETTI; App. Roma, 8 giugno 2001, in Foro it., 2002, I, 831, con nota di GALLO; Trib. Cagliari, 16 ottobre 1996, in Soc., 1997, 555, con nota di GAGLIOTI; Trib. Catania, 9 marzo 1993, in Dir. fall., 1995, II, 505, con nota di GARRA; Trib. Ancona, 27 ottobre 1992, in Soc., 1993, 524, con nota di AMBROSINI; Trib. Verona, 31 gennaio 1991, in Giur. it., 1991, I, 2, 783. In dottrina, sull’argomento, v., da ultimo, NASCOSI, La condanna alle spese nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 1033-1057.

(124) Ovviamente, se la denuncia è stata proposta dal collegio sindacale, dal consiglio di sor- veglianza o dal comitato per il controllo della gestione, la condanna alle spese andrà a vantaggio della società, che, secondo il principio dettato dall’ult. co. dell’art. 2409 c.c., anticipa gli esborsi. Così pure è da ritenere debba avvenire quando l’azione sia stata proposta dal pubblico ministero, al quale non possono essere liquidate le spese per l’ispezione, che sono a carico, o meglio sono anti- cipate, dalla società.

È inoltre appena il caso di aggiungere che, se ritenuta ammissibile, la condanna alle spese, pur accedendo ad un provvedimento insuscettibile di ricorso in Cassazione, avrebbe i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato, con conseguente soggezione al ri- medio contemplato dall’art. 111 Cost. (125).

Resta così da affrontare il tema delle spese dell’ispezione sull’ammini- strazione, su cui non si registrano novità.

L’art. 2409 c.c., rimasto sostanzialmente immutato sul punto, continua infatti a disporre, al 2° co., che le spese dell’ispezione sull’amministrazio- ne siano poste a carico dei soci richiedenti, a meno che il procedimento venga attivato dall’organo di controllo, come ora è possibile, o dal pubbli- co ministero, nel qual caso, ai sensi dell’ult. co., le spese per l’ispezione sono a carico della società. La disposizione può peraltro interpretarsi nel senso che i soci richiedenti «anticipano» le spese dell’ispezione, e che, in caso di accoglimento del ricorso, possano chiedere alla società il rimborso di quanto anticipato (126). È inoltre lecito immaginare che la società pos- sa a sua volta rivalersi, quanto alle spese rimborsate ai soci, contro i sog- getti responsabili delle irregolarità.

Nel documento Il controllo giudiziario delle società (pagine 132-134)

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